Incassato il parere positivo della Commissione Europea e poi firmato dal Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, il DPCM 60 CFU attende ora solo di essere pubblicato in Gazzetta Ufficiale. La bozza dell’importante decreto attuativo era stata, in precedenza, sottoposta anche a:
- Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione (CSPI);
- Conferenza dei Rettori delle Università Italiane (CRUI);
- Consiglio Universitario Nazionale (CUN).
“Con questo Decreto – le parole del Ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara – abbiamo varato una riforma del PNRR che era attesa da oltre un anno. La firma del nostro articolato al 31 luglio, dopo un confronto serrato e costruttivo con la Commissione europea e in piena intesa con il Ministero dell’Università, consente di avviare i percorsi universitari già nel prossimo anno accademico e, in coordinamento con le altre procedure di reclutamento, i concorsi previsti dal PNRR”.
La bozza DPCM 60 CFU
Il nuovo decreto attuativo si lega strettamente alla Riforma della formazione iniziale e continua e del reclutamento dei docenti (DL 36/2022, ora legge n. 79/2022). La stessa è stata voluta e sostenuta dall’ex Ministro Bianchi e porta con sé cambiamenti significativi nel panorama educativo. Trale quali i percorsi di formazione abilitante da 60 CFU/CFA.
Il DPCM mira a regolamentare questo nuovo meccanismo di abilitazione pensato per chi ambisce a insegnare nelle scuole secondarie.
È utile sottolineare che la Riforma stessa ha previsto un periodo transitorio fino alla fine del 2024. In tale fase, gli aspiranti docenti con i 24 CFU (ottenuti entro il 31 ottobre 2022) o 30 CFU potranno accedere ai concorsi. Per loro, i percorsi formativi avranno l’obiettivo di completare i crediti mancanti, ovvero 30 o 36 CFU.
Esploriamo ora i dettagli specifici della bozza DPCM 60 CFU.
Punti principali del DPCM 60 CFU
In seguito alla firma del DPCM 60 CFU, il Ministero dell’Istruzione e del Merito (MIM) ha fornito un riassunto degli elementi chiave del suddetto decreto:
- È previsto un rigoroso sistema di accreditamento affidato all’Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca (ANVUR). Che definisce i percorsi di contenuto, le procedure di monitoraggio sul livello qualitativo della formazione e la valutazione finale degli aspiranti docenti.
- Tutti i nuovi percorsi si concluderanno con l’esame finale: una prova scritta e una lezione simulata. Il cui superamento garantirà ai candidati il conseguimento della formazione professionalizzante delineata dagli standard minimi del docente abilitato. Grazie alle modalità di svolgimento della prova e alla specifica composizione prevista per la commissione giudicatrice.
- I percorsi formativi saranno oggetto di una valutazione periodica “ex post” da parte dell’ANVUR. Che, per assicurare omogeneità della qualità dell’offerta formativa da parte delle università, terrà conto del “tasso di successo” dei nuovi abilitati alle procedure di reclutamento per la scuola.
Bozza DPCM 60 CFU: il fabbisogno di docenti e l’attivazione dei percorsi
L’articolo 6 del DPCM 60 CFU indica che spetterà al Ministero dell’Istruzione e del Merito determinare il fabbisogno di docenti per i successivi tre anni accademici per il Sistema nazionale di istruzione. Includendo anche le scuole paritarie, le strutture di formazione professionale regionali e le istituzioni educative italiane all’estero.
Questi dettagli devono essere trasmessi al Ministero dell’Università e della Ricerca (MUR) entro febbraio di ogni anno. Il MUR, a sua volta, definirà la capacità formativa triennale per ogni percorso. Mirando a mantenere procedure concorsuali selettive, specificamente per ogni classe di concorso.
Annualmente, inoltre, attraverso un decreto, il MUR determinerà il numero appropriato di percorsi formativi da avviare.
Inoltre, l’articolo 6 specifica che, nel caso in cui le domande di iscrizione ai percorsi formativi superino il numero stabilito, le Università e le Istituzioni AFAM hanno la facoltà di regolamentare localmente l’ammissione a questi percorsi, seguendo le direttive stabilite dal MUR.
La fase transitoria del DPCM 60 CFU
I futuri percorsi di formazione abilitante prevedono che le lezioni avvengano principalmente in presenza, sebbene sia possibile utilizzare modalità telematiche per al massimo il 20% del totale. Questo, però, non si applica alle attività pratiche come tirocinio e laboratorio.
Per gli anni accademici 2023/2024 e 2024/2025, tuttavia, il Decreto PA bis ha previsto un incremento della percentuale delle lezioni telematiche, arrivando fino al 50% del totale del percorso. Escludendo ancora le attività di tirocinio e laboratorio.
Questa misura transitoria deriva dalla prevista alta partecipazione di candidati a docenti, considerando la sospensione dei percorsi abilitanti dal 2013 e l’obiettivo del PNRR di reclutare 70.000 nuovi docenti entro il 2024.
La disposizione mira, inoltre, a semplificare l’integrazione dei crediti formativi per gli aspiranti insegnanti durante il loro anno di prova.
60 CFU a numero programmato
Il chiarimento sull’accesso ai percorsi di formazione abilitante tarda ad arrivare, dal momento che la recente bozza DPCM 60 CFU non ha delineato linee guida chiare su tale tematica.
Dalla sua diffusione, il dibattito è rimasto acceso tra vari settori interessati, inclusi candidati a docenti, esponenti politici, rappresentanti sindacali e media. La divisione principale riguarda la possibile limitazione di accesso ai corsi.
Le informazioni attuali suggeriscono che i percorsi da 60 CFU saranno a numero programmato in base alle risorse e alla capacità di accoglienza delle università.
Una nota positiva proviene dal Decreto PA bis: l’introduzione delle lezioni in modalità telematica, per un massimo del 50% del programma, potrebbe facilitare la partecipazione di un numero maggiore di candidati ai corsi da 60 CFU/CFA.
Bozza DPCM 60 CFU: cosa contiene?
La bozza del DPCM mira a definire il quadro dell’offerta formativa, suddividendola in tre categorie: 60 CFU/CFA, 30 CFU/CFA e 36 CFU/CFA.
Di questi, almeno 10 CFU/CFA saranno riservati al settore pedagogico. Il documento stabilisce inoltre un tirocinio, diretto o indiretto, con una durata equivalente a un minimo di 20 CFU/CFA. Per ogni unità creditizia del tirocinio, è previsto un impegno didattico di 12 ore.
Una particolare attenzione viene data alla formazione inclusiva, mirata al supporto degli studenti con disabilità, specificando anche i requisiti di partecipazione per le attività formative in previsione dell’esame finale.
In chiusura, il DPCM traccerà le linee guida per la prova finale, fornendo dettagli sulle parti scritte e orali dell’esame.
Riforma Bianchi: il nuovo reclutamento dei docenti e i requisiti di accesso ai concorsi a cattedra
La Riforma Bianchi ha introdotto un radicale rinnovamento nel sistema di formazione e reclutamento dei docenti per le scuole secondarie di primo e secondo grado, introducendo modifiche sostanziali al decreto legislativo n. 59/2017.
Il nuovo sistema sarà, infatti, strutturato nel seguente modo:
- percorso universitario e accademico abilitante di formazione iniziale, che richiede la superamento di una prova finale e l’acquisizione di almeno 60 CFU/CFA. Il conseguimento di tale percorso abilita all’insegnamento.
- concorso pubblico nazionale, che verrà indetto su base regionale o interregionale.
- periodo di prova in servizio della durata di un anno, che comprende un esame finale e una valutazione conclusiva.
Gli aspiranti docenti potranno partecipare al concorso solo se soddisfano i seguenti requisiti, oltre al possesso del titolo di studio necessario per l’accesso alla classe di concorso:
- aver conseguito almeno 24 CFU entro il 31 ottobre 2022 (fase transitoria fino al 31 dicembre 2024);
- possedere almeno 30 CFU (fase transitoria fino al 31 dicembre 2024);
- aver ottenuto i 60 CFU del percorso universitario di formazione iniziale abilitante;
- aver svolto almeno 3 anni di servizio (di cui uno specifico nella classe di concorso per la quale si presenta la candidatura) presso scuole statali negli ultimi 5 anni.
Il primo concorso ad essere bandito sarà il Concorso straordinario ter 2023, riservato ai docenti che hanno accumulato almeno 3 anni di servizio o che hanno conseguito i 24 CFU. I vincitori di tale concorso saranno, dunque, tenuti a completare il percorso formativo per conseguire i CFU mancanti.
La bozza DPCM 60 CFU: i percorsi da 30 CFU e da 36 CFU
L’atteso DPCM 60 CFU – come abbiamo già sottolineato – disciplinerà sia il percorso completo da 60 CFU che i percorsi abbreviati da 30 CFU/CFA e da 36 CFU/CFA.
Nello specifico, i percorsi da 30 CFU e da 36 CFU sono riferiti esclusivamente alla fase transitoria, valida fino al 31 dicembre 2024:
- 30 CFU: per gli aspiranti docenti con almeno 3 anni di servizio; per i candidati che intendono partecipare al concorso con soli 30 CFU; per coloro che dopo il superamento del concorso devono conseguire i crediti mancanti; per i docenti già abilitati in un’altra classe di concorso o in un altro grado; per i docenti specializzati e assunti su sostegno che non dispongono dell’abilitazione sulla disciplina in cui insegnano;
- 36 CFU: per coloro che partecipano al concorso con i 24 CFU.
Bozza DPCM 60 CFU: il riconoscimento dei 24 CFU e degli altri crediti
Quello relativo al riconoscimento dei crediti maturati nel corso degli studi universitari o accademici è un argomento di grande interesse per gli aspiranti docenti. E proprio di questo si occupa l’articolo 8 della bozza del DPCM 60 CFU che stabilisce:
- sono riconosciuti 24 CFU o CFA conseguiti sulla base del previgente ordinamento, fermi restando almeno 10 CFU o CFA di tirocinio diretto;
- i CFU e i CFA conseguiti nei corsi di studio universitari o accademici, se coerenti con il Profilo di cui all’allegato A, possono essere riconosciuti secondo le Linee guida di cui all’allegato B al presente decreto.
La bozza DPCM 60 CFU: i percorsi da 60 CFU
La via per l’abilitazione all’insegnamento con il percorso di 60 CFU è aperta a laureati, diplomati ITP e studenti iscritti a corsi universitari che offrono titoli validi per l’insegnamento, a condizione che abbiano accumulato almeno 180 CFU nel loro percorso di studi.
Percorso CFU | Destinatari | Requisiti |
60 CFU | Laureati | – |
Diplomati ITP | – | |
Studenti in corsi di studi per insegnanti | Acquisizione di almeno 180 CFU |
Il relativo percorso sarà, pertanto, così strutturato:
Contenuto dei percorsi | CFU/CFA |
Discipline di area pedagogica | 10 |
Tirocinio diretto specifico per la classe di concorso, con un impegno in presenza di almeno dodici ore per ogni CFU o CFA di tirocinio | 15 |
Tirocinio indiretto | 5 |
Formazione inclusiva delle persone con BES | 3 |
Disciplina di area linguistico-digitale | 3 |
Disciplina psico-socio-antropologiche | 4 |
Didattica delle discipline, metodologie e tecnologie didattiche applicate alle discipline di riferimento | 18 |
Discipline relative all’acquisizione di competenze nell’ambito della legislazione scolastica | 2 |
La bozza DPCM 60 CFU: i percorsi da 30 CFU
All’interno del contesto dell’abilitazione all’insegnamento di 60 CFU, il percorso di 30 CFU è dedicato a diverse categorie di candidati. A partire dai vincitori di concorso che hanno già conseguito 30 CFU.
Inoltre, si applica ai docenti già abilitati in un’altra classe di concorso o a un altro grado, nonché ai docenti specializzati e assunti nell’ambito del sostegno che non possiedono l’abilitazione nella materia in cui insegnano.
Infine, sarà necessario conseguire 30 CFU anche per gli aspiranti docenti con almeno tre anni di servizio e vincitori di concorso.
Percorso CFU | Destinatari | Requisiti |
30 CFU | Vincitori di concorso | In possesso di almeno 30 CFU |
Docenti già abilitati in altra classe di concorso o in altro grado | – | |
Docenti specializzati e assunti su sostegno senza abilitazione sulla disciplina in cui insegnano | – | |
Vincitori dei concorsi con tre annualità di servizio | – |
Il percorso di formazione da 30 CFU sarà strutturato nel seguente modo:
Contenuto dei percorsi | CFU/CFA |
Discipline di area pedagogica | 4 |
Tirocinio indiretto | 15 |
Didattica delle discipline, linguaggio delle discipline, Metodologie e tecnologie didattiche applicate alle discipline di riferimento | 9 |
Discipline relative all’acquisizione di competenze nell’ambito della legislazione scolastica | 2 |
La bozza DPCM 60 CFU: i percorsi da 36 CFU
Da menzionare, infine, è il percorso di 36 CFU riservato ai docenti che hanno ottenuto i 24 CFU entro il 31 ottobre 2022 e che, entro il 31 dicembre 2024, partecipano e superano il concorso.
Sarà un’opportunità per completare il percorso di abilitazione e consolidare le competenze necessarie per l’insegnamento.
Percorso CFU | Destinatari | Requisiti |
36 CFU | Docenti | Laurea e 24 CFU conseguiti entro il 31/10/2022, accesso e superamento del concorso entro il 31/12/2024 |
Il percorso di formazione dei 36 CFU sarà strutturato secondo la seguente tabella:
Contenuto dei percorsi | CFU/CFA |
Discipline di area pedagogica | 3 |
Tirocinio diretto | 10 |
Tirocinio indiretto | 3 |
Discipline di area linguistico-digitale | 3 |
Didattica delle discipline, metodologie e tecnologie didattiche applicate alle discipline di riferimento | 15 |
Discipline relative all’acquisizione di competenze nella legislazione scolastica | 2 |
Formazione abilitante: la prova finale
La fase conclusiva del percorso formativo dei docenti prevede una prova finale composta da una prova scritta e una lezione simulata. Questi test sono volti a valutare l’acquisizione delle competenze professionali, come definito nell’Allegato A della bozza del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM) relativo ai percorsi formativi da 60 CFU.
La prova scritta consiste in un’analisi critica e sintetica di episodi, casi, situazioni e problematiche che si sono verificate durante il tirocinio diretto e indiretto, svolti nel percorso di formazione iniziale. L’obiettivo principale è valutare le competenze acquisite dal tirocinante nell’ambito dell’attività svolta all’interno dei gruppi-classe e della didattica disciplinare. Particolare attenzione viene dedicata alle attività di laboratorio e all’acquisizione di conoscenze psicopedagogiche.
La lezione simulata, invece, prevede la progettazione di un’attività didattica innovativa, con una durata massima di quarantacinque minuti. Durante questa prova, i docenti dovranno illustrare le scelte contenutistiche, didattiche e metodologiche effettuate, inclusi i possibili utilizzi delle tecnologie digitali multimediali. La progettazione sarà basata sul percorso di formazione iniziale specifico per la classe di concorso considerata.
La commissione giudicatrice assegna un punteggio massimo di dieci punti sia alla prova scritta che alla lezione simulata. La prova finale viene considerata superata se il candidato raggiunge un punteggio di almeno 7/10 nella prova scritta e 7/10 nella lezione simulata.
Una volta superata la prova finale, i docenti acquisiscono l’abilitazione all’insegnamento per la classe di concorso di riferimento. Questo rappresenta un importante traguardo nella loro carriera professionale, confermando le competenze acquisite durante il percorso formativo.
Vincolo triennale
Dopo aver superato il periodo di prova, il docente è vincolato a rimanere nella stessa istituzione scolastica per almeno 3 anni, mantenendo la stessa tipologia di posto e classe di concorso.
Questo obbligo si estende anche per il periodo necessario per completare la formazione iniziale e ottenere l’abilitazione all’insegnamento.
60 CFU: i costi massimi
La bozza del DPCM 60 CFU prevede che i costi dei percorsi di formazione saranno a carico dei candidati e si aggireranno al massimo tra i 2.000 e i 2.500 euro.
Ovvero:
Tipologia di percorso | Costo massimo |
Percorsi da 60 CFU/CFA | 2.500 euro |
Percorsi abbreviati per coloro che hanno già conseguito i 24 CFU | 2.000 euro |
Percorsi abbreviati per coloro che sono regolarmente iscritti ai corsi di laurea magistrali a ciclo unico che costituiscono titolo di accesso alla classe di concorso | 2.000 euro |
Svolgimento della prova finale | 150 euro |