Le graduatorie GPS

graduatorie GPS

Le graduatorie GPS sono un passaggio cruciale per chi sogna di diventare insegnante. Questo termine si riferisce alle Graduatorie Provinciali per le Supplenze.

Le stesse sono state istituite grazie all’Ordinanza Ministeriale n. 60 del 10 luglio 2020. Si compongono di due fasce: una per il personale abilitato e l’altra per quello non abilitato.

Nel 2022, queste graduatorie sono state aggiornate con l’Ordinanza Ministeriale n. 112 del 6 maggio 2022, mantenendo la caratteristica della validità biennale. Ora, l’attenzione è rivolta alle GPS 2024.

Saranno l’opportunità per gli aspiranti insegnanti di migliorare il proprio punteggio o di entrare per la prima volta in queste liste. L’obiettivo?

Ottenere incarichi di insegnamento a tempo determinato. La loro importanza è palpabile per coloro che ambiscono a un futuro nella professione docente.

 

Come sono formate le graduatorie GPS?

Nella sfera delle nomine temporanee per le cattedre vacanti, c’è un’importante attenzione posta sulle liste di graduatorie GPS. Le sostituzioni temporanee nelle scuole rappresentano un sostegno cruciale e provvisorio per la copertura dei posti vacanti.

Queste sostituzioni sono parte integrante di un sistema digitalizzato progettato per ottimizzare il processo di assegnazione. 

La loro diversità e flessibilità sono progettate per soddisfare le molteplici esigenze delle scuole di ogni ordine e grado. Offrendo, così, un’ampia gamma di opportunità.

Le liste di graduatoria sono segmentate in due categorie distintive, delineando chiaramente le possibilità disponibili per i candidati interessati.

Tale suddivisione fornisce un quadro completo sulle opportunità accessibili a coloro che partecipano a questo processo di assegnazione.

Per la scuola dell’infanzia e primaria le fasce sono determinate nel seguente modo:

  • prima fascia, possessori del titolo abilitante;
  • seconda fascia, studenti iscritti al 3°, al 4° o al 5° anno di Scienze della Formazione Primaria. Devono avere rispettivamente 150, 200 e 250 CFU entro il termine della presentazione dell’istanza.

 

Per le scuole secondarie di I e II grado, invece, la suddivisione si esplicita così:

  • prima fascia, possessori dell’abilitazione all’insegnamento;
  • seconda fascia, chi detiene l’accesso alla classe di concorso a cui aspira. Inoltre, come titolo di accesso ci sono anche i 24 CFU.

 

Naturalmente, le graduatorie GPS sono decisive non solo per le posizioni standard, ma anche per quelle riguardanti il supporto.

 

GPS Sostegno

Parlando delle graduatorie GPS, è essenziale esplorare anche quelle dedicate ai posti di sostegno. In questo contesto, i futuri insegnanti devono attenersi alle direttive stabilite dal Ministero dell’Istruzione.

Le suddette graduatorie presentano una suddivisione in fasce, che si articola nel seguente modo:

  • la prima fascia è costituita dai soggetti in possesso dello specifico titolo di specializzazione sul sostegno nel relativo grado;
  • la seconda fascia è costituita dai soggetti, privi del relativo titolo di specializzazione, che entro l’anno scolastico 2021/2022 abbiano maturato 3 annualità di insegnamento su posto di sostegno nel relativo grado e che siano in possesso per la scuola dell’infanzia e primaria, del relativo titolo di abilitazione o del titolo di accesso alle GPS di seconda fascia del relativo grado. Per la scuola secondaria di I e II grado, dell’abilitazione o del titolo di accesso alle GPS di seconda fascia del relativo grado.

 

I requisiti generali di ammissione

In vista dell’arrivo delle nuove graduatorie GPS, è interessante dare un’occhiata alle linee guida attuali che si basano sull’OM 112/2022. In particolare, bisogna concentrarsi sui requisiti generali di ammissione che devono essere soddisfatti.

Questi requisiti devono essere rispettati entro la scadenza per la presentazione delle domande e includono:

  • cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica), ovvero: i. cittadinanza di uno degli Stati membri dell’Unione Europea o di Paesi terzi che si trovano nelle condizioni di cui all’articolo 38, commi 1 e 3-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; ii. titolarità di Carta Blu UE, ai sensi degli articoli 7 e 12 della Direttiva 2009/50/CE del Consiglio Europeo; iii. familiari di cittadini italiani, ai sensi dell’articolo 23 del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30;
  • età non inferiore ad anni 18 e non superiore ad anni 67 al 1° settembre 2022;
  • godimento dei diritti civili e politici negli Stati di appartenenza o di provenienza;
  • posizione regolare nei confronti del servizio di leva al quale il candidato sia stato eventualmente chiamato ai sensi dell’articolo 2, comma 7-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487;
  • per i cittadini di cui alla lettera a), sub. i., ii. e iii., avere adeguata conoscenza della lingua italiana secondo quanto previsto dalla nota del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca 7 ottobre 2013, n. 5274.

 

Le Graduatorie di Istituto

Le normative che regolano le Graduatorie di Istituto sono chiare e precise, come sottolineato nella precedente O.M. menzionata. Esse delineano in modo inequivocabile i parametri da seguire.

Le graduatorie si suddividono in tre categorie, ognuna con criteri specifici che determinano chi vi può essere incluso:

  • prima fascia. Comprende i docenti iscritti nelle graduatorie a esaurimento;
  • seconda fascia. Comprende i docenti in possesso di abilitazione iscritti nelle graduatorie provinciali di supplenza di prima fascia;
  • terza fascia. Comprende i docenti di scuola secondaria non abilitati, in possesso del titolo di studio valido per l’accesso all’insegnamento, iscritti nelle graduatorie provinciali di supplenza di seconda fascia.

 

In quali situazioni trovano utilizzo? Il dirigente scolastico può fare ricorso a essi in queste circostanze:

  • supplenze annuali e temporanee fino al termine delle attività didattiche per posti che non sia stato possibile coprire con il personale incluso nelle graduatorie a esaurimento e nelle graduatorie provinciali di supplenza;
  • supplenze temporanee per la sostituzione di personale temporaneamente assente;
  • supplenze per la copertura di posti divenuti disponibili dopo il 31 dicembre.

 

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