Le immissioni in ruolo docenti avverranno, per l’a.a. 2024/2025, da Concorso PNRR – Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza – e da GaE – Graduatorie ad Esaurimento, divise equamente fra entrambe le procedure. Finita la procedura ordinaria, nel caso in cui dovessero rimanere posti vacanti, si attingerà direttamente alle graduatorie GPS Sostegno I fascia dato che il Ministero ha deciso di eliminare la call veloce.
La situazione attuale
Rappresenta un dato di fatto il ritardo nella pubblicazione delle graduatorie del Concorso straordinario ter. Per alcune classi di concorso, infatti, non sono ancora state svolte le prove orali che potranno protrarsi, addirittura, fino a dicembre 2024. Ne deriva, quindi, l’impossibilità di pubblicare graduatorie per concorsi non ancora terminati.
Ad oggi, le graduatorie già pubblicate del primo concorso previsto dal PNRR sono pochissime e contano altrettanti pochi posti, in alcuni casi anche solo uno. Questo ritardo nella pubblicazione delle graduatorie, naturalmente, comporta lo slittamento di qualsiasi operazione successiva.
Se dunque, solitamente, le assunzioni avvengono nella seconda metà di luglio per permettere lo svolgimento delle altre operazioni – assegnazioni provvisorie e supplenze – nel mese di agosto, in questo momento è impossibile ipotizzare la pubblicazione delle liste entro il suddetto periodo.
La proposta della Lega
La Lega ha reso noto un emendamento volto a garantire le immissioni in ruolo dei docenti da Concorso PNRR fino a fine anno. Infatti la timeline delle assunzioni previste dal Piano è stata fissata al 31-12-2024, anziché al 31-08-2024.
Difatti, i deputati della Lega Latini, Loizzo, Miele propongono “In deroga al termine previsto dal comma 1, al fine del raggiungimento degli obiettivi previsti dalla Riforma 2.1 della Missione 4-C1 del PNRR, limitatamente all’anno scolastico 2024/2025, le procedure assunzionali del personale docente sono completate entro il 31 dicembre 2024 utilizzando anche le graduatorie pubblicate dopo il 31 agosto 2024, e comunque non oltre il 10 dicembre 2024, dei concorsi banditi”.
Cosa prevede l’emendamento della Lega
Nei fatti, l’emendamento della Lega ha introdotto la possibilità di completare le procedure di immissioni in ruolo docenti da Concorso PNRR entro il 31 dicembre 2024, attingendo anche alle graduatorie pubblicate dopo il 31 agosto 2024, per cui i vincitori potranno essere assunti anche dopo la data tradizionale del 31 agosto.
Ecco il testo dell’emendamento Lega approvato:
- “In deroga al termine previsto dal comma 1, al fine del raggiungimento degli obiettivi previsti dalla riforma 2.1 della missione 4-C1 del Piano nazionale di ripresa e resilienza, limitatamente all’anno scolastico 2024/2025, le procedure assunzionali del personale docente sono completate entro il 31 dicembre 2024 attingendo anche alle graduatorie pubblicate dopo il 31 agosto 2024, comunque non oltre il 10 dicembre 2024, dei concorsi banditi ai sensi dell’articolo 59, comma 11, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106. I vincitori dei concorsi di cui al primo periodo inseriti nelle graduatorie pubblicate dopo il 31 agosto 2024 e comunque non oltre il 10 dicembre 2024, scelgono la sede definitiva tra i posti vacanti residuati a seguito delle assunzioni a tempo indeterminato effettuate entro il 31 agosto 2024 e resi indisponibili prima delle nomine a tempo determinato di cui all’articolo 4, commi 1 e 2, della legge 3 maggio 1999, n. 124, in numero pari a quello dei posti banditi nei concorsi di cui al primo periodo. I docenti di cui al secondo periodo assumono servizio presso la sede individuata entro cinque giorni dall’assegnazione della sede medesima. I docenti di cui al secondo periodo, eventualmente beneficiari per l’anno scolastico 2024/2025 di un contratto a tempo determinato su posto vacante nella medesima regione e classe di concorso per la quale sono risultati vincitori, sono confermati su tale posto. Nelle more dell’espletamento delle procedure assunzionali di cui al presente comma, i posti vacanti resi indisponibili ai sensi del secondo periodo sono coperti mediante contratti a tempo determinato, sino alla nomina dell’avente diritto, assegnati sulla base delle graduatorie di istituto. Ai vincitori dei concorsi di cui al secondo periodo, se in possesso di abilitazione, si applica l’articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, o, se privi di abilitazione, si applica quanto previsto dagli articoli 13, comma 2, e 18-bis, comma 4, del medesimo decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59”.