La Riforma della formazione iniziale e continua e del reclutamento dei docenti, approvata con la Legge n. 79 del 29 giugno 2022 e successivamente dettagliata dal cosiddetto decreto attuativo DPCM 60 CFU del 4 agosto 2023, ha introdotto nuovi percorsi abilitanti per gli aspiranti docenti delle scuole Secondarie di I e II grado che, tra l’altro, a partire dal 1° gennaio 2025, rappresenteranno un requisito di accesso obbligatorio per la partecipazione ai concorsi a cattedra.
Attualmente, sono attivi solo i percorsi da 30 CFU/CFA, riservati ai docenti già abilitati su una classe di concorso o su un diverso grado di istruzione e ai docenti con specializzazione sul sostegno.
Il Decreto Ministeriale n. 621 del 22 aprile 2024 ha autorizzato 51.753 posti per l’anno accademico 2023/2024 e ha stabilito le modalità di selezione per l’attivazione di questi percorsi di formazione iniziale. Tant’è che nelle prossime settimane verranno finalmente avviati anche i percorsi da 30 CFU/CFA destinati agli aspiranti docenti con almeno tre anni di servizio negli ultimi cinque anni e a coloro che hanno partecipato al Concorso straordinario bis, e i percorsi da 60 CFU/CFA.
Intanto, per rispondere alle numerose domande degli aspiranti docenti, il Ministero dell’Università e della Ricerca (MUR) ha pubblicato una serie di FAQ dei percorsi abilitanti che chiariscono le modalità di accesso, i requisiti necessari e le procedure di selezione.
Le FAQ dei percorsi abilitanti da 30, 36 e 60 CFU
In risposta alle numerose e variegate richieste di chiarimento degli aspiranti docenti, il Ministero dell’Università e della Ricerca (MUR) ha inviato alle università italiane delle FAQ elaborate per affrontare le questioni più controverse e chiarire gli aspetti meno comprensibili dei percorsi abilitanti universitari e accademici, con l’obiettivo di facilitare la comprensione delle modalità di accesso, dei requisiti necessari e delle procedure di selezione previste dalle recenti normative.
1) In merito all’allegato 1 comma 2 del DPCM 4 agosto 2023 “Criteri e contenuti del percorso di formazione iniziale”, con riferimento all’attività formativa “didattiche delle discipline e metodologie delle discipline di riferimento (delle classi di concorso)” quale documento sarà considerato dirimente per l’individuazione degli SSD/SAD caratterizzanti le classi di concorso?
L’individuazione è rimessa all’autonomia della Sede in quanto le didattiche disciplinari possono fare riferimento a diversi SSD/SAD presenti nelle sedi e ritenuti più coerenti con gli obiettivi del percorso di formazione iniziale.
2) Sono stati chiesti chiarimenti in merito all’art. 12 del DPCM 4 agosto 2023, in particolare sul costo massimo da applicare ai percorsi da 30 CFU di cui agli allegati n. 3 e n. 4.
Le quote contributive per i percorsi sono state chiarite nel decreto di autorizzazione dei posti. Il costo complessivo del percorso di cui agli allegati n. 3 e n. 4 non può essere complessivamente superiore a euro 2.500.
3) Nel DPCM 4 agosto 2023 tutti i CFU di tirocinio diretto sono rimasti nell’ambito dei 30 CFU di cui all’allegato 3. Ciò vuol dire che i partecipanti a questo percorso dovrebbero fare 180 ore di tirocinio a scuola a partire dall’inizio del percorso.
La domanda riguarda il termine di conclusione dei percorsi. Le date indicate dal DPCM sono in via di superamento.
4) Relativamente ai percorsi 30 CFU di cui agli allegati del DPCM 4 agosto 2023 n. 3 e n. 4 è stata notata un’incongruenza rispetto ai percorsi da 60 CFU. Infatti, le “Metodologie didattiche: introduzione ai modelli di mediazione didattica per la secondaria (MPED/03)” sono presenti con il peso di 2 CFU in entrambi gli allegati e le “Didattiche delle discipline e metodologie delle discipline di riferimento (delle classi di concorso)”, hanno un peso di 7 CFU in ciascun allegato. Nei percorsi da 60, invece, per le metodologie didattiche sono indicati un totale di 2 CFU mentre per la didattica delle discipline 16 CFU.
Si tratta di un refuso che verrà corretto.
5) Il DPCM permette l’iscrizione degli studenti iscritti alle Lauree Magistrali, ma secondo l’art. 2-ter comma 1 del D. Lgs. 13 aprile 2017 n. 59 requisito d’accesso alla prova finale è il conseguimento della Laurea Magistrale. Nel caso in cui il corsista del percorso di formazione 60 CFU non conseguisse la Laurea Magistrale e non potesse accedere alla prova finale, la sua carriera andrebbe fatta decadere?
Si applicano le regole previste nei regolamenti universitari.
6) La pubblicazione dei successivi decreti ministeriali del 20/11/2023 (GU n. 12 del 16/1/2024) e del 22/12/2023 (GU n. 34 del 10/2/2024), finalizzati alla revisione e all’aggiornamento di alcune classi di concorso attraverso la rettifica dei requisiti di ammissione e/o l’accorpamento di più classi, comporta l’inconveniente che coloro che svolgono il percorso si troveranno ad essere abilitati in classi di concorso attivate sulla base di una normativa in parte superata.
Il decreto di autorizzazione posti prevede che i docenti che acquisiscono l’abilitazione all’insegnamento in una delle classi di concorso che sono confluite, ai sensi del decreto del Ministro dell’istruzione e del merito adottato di concerto con il Ministro dell’università e della ricerca, n. 255 del 22.12.2023, nelle classi A-01, A-12, A-22, A-30 e A-48, A-70 e A-71 sono da considerarsi abilitati per tutti gli insegnamenti compresi nell’aggregazione e per la nuova classe di concorso.
7) È prevista la possibilità di riconoscimento dei crediti nei percorsi da 30 CFU riservati a coloro che sono già in possesso di abilitazione su altra classe o della specializzazione sul sostegno?
Per i percorsi da 30 CFU dedicati a coloro che vogliono conseguire un’ulteriore abilitazione non c’è alcun riferimento all’allegato B del DPCM del 4 agosto 2023 che stabilisce le regole per il riconoscimento dei crediti. Tuttavia, tali corsi possono essere considerati, per quanto riguarda il riconoscimento dei crediti, analoghi agli altri percorsi da 30 CFU. Quindi possono essere riconosciuti 6 CFU se coerenti con l’offerta formativa definita per colmare le mancanze rispetto al profilo conclusivo del docente abilitato definito dall’allegato A.
8) Il percorso previsto dall’art. 13 del DPCM 4 agosto 2023 prevede 30 CFU o CFA del percorso di formazione iniziale nell’ambito delle sole metodologie e tecnologie didattiche applicate alla disciplina di riferimento. Nei percorsi da 60 CFU sono previsti al massimo di 16 CFU in tale ambito. Attivare i percorsi ex art.13 comporterebbe l’attivazione dei rimanenti 14 CFU ancora nel medesimo ambito e, per giunta, in forma personalizzata a seconda del curriculum studiorum del candidato. Oltre a ciò il comma 2 dell’art.13 recita: “I centri stabiliscono i contenuti dei trenta CFU o CFA da acquisire ai sensi del comma 1, sulla base della corrispondenza rilevata tra le competenze maturate dallo studente con i CFU o CFA acquisiti e le sue esperienze non formali e informali e le competenze definite nel profilo di cui all’allegato A”.
I percorsi da 30 CFU per coloro che aspirano ad ottenere una seconda abilitazione sono percorsi diversi rispetto a quelli da 60 CFU e da 30 di cui all’allegato 3 del DPCM. Le metodologie e tecnologie didattiche applicate alla disciplina di riferimento dei primi percorsi sono rivolti ai docenti già abilitati e sono progettati sulla base delle personali competenze già maturate. I 16 CFU sulle metodologie e tecnologie didattiche applicate alla disciplina di riferimento dei percorsi da 60 sono invece rivolti ad una platea differente costituita da chi si approccia per la prima volta alla formazione iniziale per gli insegnanti.
9) Si chiede di sapere se nel caso del percorso previsto dall’art. 13 del DPCM 4 agosto 2023, la presenza di crediti di tirocinio sia obbligatoria, vietata o a discrezione dell’istituzione “sulla base della corrispondenza rilevata tra le competenze maturate dallo studente con i CFU o CFA acquisiti e le sue esperienze non formali e informali e le competenze definite nel profilo di cui all’allegato A” (quindi a discrezione dell’istituzione ai sensi dell’art. 13 comma 2 del DPCM 4 agosto 2023).
L’art. 2-ter, comma 4, ultimo periodo, del D.Lgs 59/2017 prevede che “i percorsi di cui al presente comma possono essere svolti anche mediante modalità telematiche, comunque sincrone, anche in deroga al limite previsto dall’articolo 2-bis, comma 1, secondo periodo”. Quest’ultima disposizione prevede che “I percorsi sono svolti interamente in presenza o, esclusivamente per le attività diverse dalle attività di tirocinio e di laboratorio, con modalità telematiche in misura comunque non superiore al 20 per cento del totale” (peraltro il comma 6-bis dell’art. 18-bis del Dlgs 59/2017 ha portato per gli anni accademici 2023/24 e 24/25 al 50% il limite delle modalità telematiche). Ciò posto, l’introduzione del tirocinio nei percorsi di cui all’art. 13, comma 2, del DPCM 4 agosto 2023 dipende dalla modalità di organizzazione del corso da parte di ciascun Centro.
10) A fronte dell’immatricolazione al percorso 60 CFU da parte di un candidato che abbia conseguito i 24 CFU (DM 616/2017 entro il 31/10/2022), per il quale viene disposta l’applicazione del percorso allegato 5, deve essere considerato anche possibile il riconoscimento di ulteriori 7 CFU per le attività formative del percorso e di ulteriori 3 CFU nel tirocinio diretto e indiretto come previsto dall’allegato B?
Sì. Il riconoscimento rientra nella regolamentazione generale. In ogni caso il riconoscimento di crediti ulteriori rispetto ai 24 non può essere superiore a 7 per le attività formative e 3 per l’eventuale tirocinio.
11) L’accreditamento dei percorsi per l’a.a. 2023/2024 è stato rilasciato con riferimento alle classi di concorso ante decreto 22 dicembre 2023 “Revisione e aggiornamento della tipologia delle classi di concorso per l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado”. Prendiamo ad esempio l’ex A22 “Italiano, Storia, Geografia nella scuola secondaria di I grado” confluita nella “A-12 Discipline letterarie nell’istruzione secondaria di I e II grado”. L’abilitazione rilasciata deve essere relativa alla classe ante decreto 22 dicembre 2023 (A 22 – Italiano, Storia, Geografia Nella Scuola Secondaria di I Grado), oppure, alla nuova classe accorpata (A-12 Discipline letterarie nell’istruzione secondaria di I e II grado)? In tal caso, il piano di studi va adeguato e il tirocinio va effettuato solo su una classe o su entrambe?
Il tirocinio è relativo al percorso attivato.
12) Il DPCM non prevede prove di esame, quindi l’acquisizione dei 60 CFU o dei 30 CFU di cui all’allegato 2 avviene con il conseguimento della prova finale. In merito al conseguimento dei 30 CFU di cui all’allegato 3, dovrà essere prevista una prova di valutazione intermedia? Oppure i 30 CFU sono certificabili vista la frequenza e non il profitto?
Non è prevista una prova di esame a conclusione del percorso dei primi 30 CFU, di cui all’allegato 3 del DPCM, e i crediti sono certificabili con la frequenza pari al 70% per ogni attività formativa.
13) Nelle Università telematiche, le due prove finali, previste per il percorso abilitante di 30 CFU/CFA espressamente rivolto ai docenti già in possesso di un’abilitazione o del titolo di sostegno, possono essere svolte in modalità telematica sincrona?
L’art. 4, comma 2, del D.M. 17/04/2003 prevede espressamente che la valutazione degli studenti delle Università telematiche, tramite verifiche di profitto, sia svolta presso le sedi delle Università stesse, da parte dei docenti dell’Ateneo. In mancanza di norme differenti nella disciplina di riferimento dei percorsi in parola, si applica la disciplina ordinaria delle Università telematiche.
14) Qual è il soggetto legittimato a rilasciare il titolo finale di abilitazione?
Legittimata a rilasciare il titolo finale di abilitazione è l’istituzione capofila che è anche quella che ha ricevuto l’accreditamento (il coordinatore del centro non ha potere per rilasciare un titolo avente valore legale).
15) La procedura di accreditamento è annuale oppure questa varrà anche per gli anni successivi?
L’accreditamento per la specifica classe di concorso vale anche per gli anni successivi, fatta salva la verifica periodica di ANVUR (art. 4, comma 10, del DPCM del 4 agosto 2023). Il decreto autorizzazione posti è annuale.
16) Secondo art. 13 comma 2, “i centri stabiliscono i contenuti dei trenta CFA sulla base della corrispondenza rilevata tra competenze maturate ed esperienze formali e non formali”. dello studente. Come devono essere valutati costoro? Con esame o idoneità? Tenendo poi conto dell’art. 9, comma 6, si ipotizza che il voto degli esami sarà in decimi.
I docenti che aspirano all’abilitazione in altra classe di concorso devono essere valutati sulle base delle competenze certificate, non è previsto uno specifico esame. La valutazione in decimi riguarda le prove finali.
17) Lo studente potrà iscriversi anche a più abilitazioni in classi di concorso differenti?
I percorsi di formazione iniziale non rientrano nelle fattispecie normate dalla legge 33 e dall’art. 3 del DM 930/2022 che riguarda, in maniera specifica, i corsi di studio universitari. La risposta, in relazione alla legge n. 33 è dunque positiva, tuttavia, trattandosi di percorsi a frequenza obbligatoria, devono essere i rispettivi Centri ad esprimersi sulla possibilità della contemporanea iscrizione sulla base di quanto disciplinato nei rispettivi regolamenti dei singoli percorsi di formazione iniziale.
18) Lo studente deve compilare un’autocertificazione per attestare l’iscrizione ai percorsi in un solo ateneo?
Sì, al momento della presentazione della domanda di partecipazione ai percorsi di formazione iniziale lo studente presenta un’autocertificazione con la quale si garantisce di aver fatto domanda in una sola Istituzione.
19) Vengono chieste delucidazioni sulla possibilità, per chi è iscritto al corso di formazione iniziale, di essere contemporaneamente iscritto ad un corso accademico o universitario.
La questione è regolata dall’art. 7, comma 5, del DPCM limitatamente a coloro che hanno conseguito 180 CFU nei corsi di studio a ciclo unico oppure che hanno già conseguito la laurea triennale o il diploma accademico di primo livello.
20) La norma sull’esonero dalle tasse universitarie per gli studenti che abbiano una invalidità pari o superiore al 66% (Dlgs 68 del 29 marzo 2012 art. 9 c. 2) si applica anche ai corsi universitari e accademici di formazione iniziale?
Sì.
21) Considerato che per l’accesso al corso in oggetto è previsto il possesso, oltre che del titolo di studio idoneo, anche “di abilitazione su una classe di concorso o su un altro grado di istruzione nonché … specializzazione sul sostegno”, con la presente si chiede se il possesso dell’abilitazione conseguita su classi ITP possa essere considerato titolo idoneo al soddisfacimento del requisito previsto per l’accesso al corso stesso.
Sì.
22) A fronte del numero di posti assegnati a ciascuna classe di concorso, in base a quali criteri va effettuata la ripartizione tra 60 CFU-36 CFU-30 CFU?
A seconda delle richieste ricevute le Istituzioni decidono in modo autonomo come ripartire i posti assegnati loro nell’Allegato A del decreto ministeriale 22 aprile 2024 n. 621.
23) I posti autorizzati si intendono per ciascuna tipologia di corso di cui all’art. 2, comma 1, lett. a), b), c) e d) del decreto ministeriale 22 aprile 2024 n. 621?
No, i posti assegnati nell’Allegato A del decreto ministeriale 22 aprile 2024 n. 621 sono da intendersi come totale dei posti attivabili dalla singola Istituzione universitaria o AFAM. La stessa potrà ripartire tali posti in modo autonomo tra i percorsi che intende avviare come spiegato dalla FAQ n. 24.
24) Chi accede al percorso di cui all’art. 2, comma 1, lett. d) decreto ministeriale 22 aprile 2024 n. 621?
Ad accedere a tali percorsi sono i vincitori di concorso così come disciplinato dall’art. 18-bis, comma 3, secondo periodo del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59.
25) Il percorso preordinato all’acquisizione dei 30 CFU/CFA, di cui all’art. 2-ter, comma 4 bis, del D.L. n. 59/2017, indicato nella Nota M.U.R. del 14 maggio 2024, n. 9171, a quale allegato del D.P.C.M. 4 agosto 2023 fa riferimento?
Il percorso preordinato all’acquisizione dei 30 CFU/CFA, di cui all’art. 2-ter, comma 4 bis, del D.L. n. 59/2017, indicato nella nota MUR del 14 maggio 2024, n.9171, fa riferimento all’allegato 2 del D.P.C.M. (l’allegato 2 fa infatti riferimento all’art. 13, comma 2, del D.Lgs 59/2017, norma richiamata nell’art. 2- ter comma 4 bis del D.Lgs 59/2017).
26) Per le attività di tirocinio diretto e indiretto, rispettivamente previste dall’allegato 3 e dall’allegato 2 del D.P.C.M. 4 agosto 2023, è possibile il riconoscimento di 2,5 CFU/CFA secondo quanto previsto alla lettera C dell’allegato B del D.P.C.M. 4 agosto 2023?
Sì, possono essere riconosciuti al massimo 2,5 CFU/CFA esclusivamente se coerenti con il percorso conclusivo del docente.
27) Se lo studente iscritto a una laurea triennale, che si iscriva a un percorso di tipo “B” (ad esempio B014) non riuscisse a conseguire il pertinente titolo di laurea entro lo svolgimento della prova scritta finale, può congelare il suo percorso?
Sì applicano le regole previste nei regolamenti universitari.
28) Lo studente già in possesso dei 24 CFU/CFA che s’iscrivesse, nell’a.a. 2023-24, ai percorsi di cui agli allegati 1 o 3 del D.P.C.M. del 4 agosto 2023, ha diritto al riconoscimento “pieno” dei 24 CFU/CFA?
Secondo quanto disposto dal comma 1 secondo periodo, dell’art. 18-bis del d.lgs. 59/17 fino al 31 dicembre 2024, coloro i quali abbiano conseguito i 24 CFU/CFA entro il 31 ottobre 2022, possono partecipare al concorso secondo il previgente ordinamento e, se vincitori di concorso, ottenere l’abilitazione con il percorso da 36 CFU/CFA di cui al comma 4 del medesimo articolo (all. 5 del DPCM 4 agosto 2023).
Lo studente già in possesso dei 24 CFU/CFA che s’iscrivesse, nell’a.a. 2023-24, al percorso di cui all’allegato 1 del D.P.C.M. del 4 agosto 2023 ha diritto al riconoscimento di massimo di 12 CFU/CFA. Nel caso il medesimo studente si iscrivesse al percorso di cui all’allegato 3 del D.P.C.M. del 4 agosto 2023 avrebbe diretto al riconoscimento di massimo 6 CFU/CFA.
Il riconoscimento dei 24 CFU dovrebbe essere inquadrato a regime quando sarà passato il transitorio. Quindi, un laureato in possesso dei 24 CFU (non potendo più partecipare al concorso) potrà chiedere il riconoscimento dei 24 CFU ai fini del percorso da 60 CFU.
29) Com’è calcolata la percentuale del 20% nei posti autorizzati nell’All. a del decreto ministeriale del 22 aprile 2024, n. 621?
La percentuale di aumento del 20 % è applicata sul totale del fabbisogno regionale. Una volta calcolato il numero complessivo dei posti da autorizzare a livello regionale, la distribuzione tra le istituzioni della regione medesima è stata calcolata in base alla percentuale tra l’offerta formativa della singola istituzione e l’offerta formativa globale regionale.
Esempio:
- Fabbisogno regionale classe di concorso X= 100
- Fabbisogno +20% = 120
- Offerta formativa totale = 200
- Offerta singola istituzione = 50
- Proporzione tra offerta singola e offerta totale = 25% (50*100:200)
- Posti autorizzati alla singola istituzione = 30 (25% di 120).
30) Per il completamento del percorso abilitante per i 30 CFA l’art. 13, comma 4 del D.P.C.M. 4 agosto 2023, specifica che la prova scritta deve consistere in un elaborato su “un intervento di progettazione didattica innovativa, anche mediante tecnologie digitali multimediali”, attinente alla disciplina di abilitazione. Tuttavia, il decreto non chiarisce le modalità di svolgimento e la modalità di integrazione delle tecnologie digitali innovative. È possibile svolgere la prova, ispirandosi alle procedure del TFA sostegno (Decreto 30 settembre 2011), prevedendo che agli studenti venga assegnato per tempo un argomento trattato durante il corso per sviluppare in autonomia un progetto scritto di una unità didattica di apprendimento, da consegnare alla segreteria qualche giorno prima del colloquio orale?
Sì.
31) Il punteggio finale al termine delle prove per l’ottenimento dell’abilitazione dovrà essere espresso in ventesimi (posto che le due prove finali si intendono superate con punteggio minimo pari a 7/10 per ciascuna prova – art.9 del DPCM) o in decimi (media aritmetica delle due prove)?
Il punteggio finale dovrà essere espresso in decimi, calcolato sulla media aritmetica dei voti delle due prove. Resta fermo che la prova finale si intende superata esclusivamente se il candidato consegue un punteggio pari almeno a 7/10 nella prova scritta e a 7/10 nella prova simulata (art. 9, comma 6 del D.P.C.M. 4 agosto 2023).