Inclusione scolastica: i docenti di sostegno possono sostituire gli insegnanti curricolari assenti?

Docente di sostegno a lavoro

La figura del docente di sostegno è frequentemente oggetto di interpretazioni personali e incertezze all’interno delle scuole: la sensazione prevalente è che il suo ruolo non sia chiaramente delineato. In questo contesto poco chiaro, ci si domanda spesso se i docenti di sostegno possano sostituire gli insegnanti curricolari assenti. La risposta a questa domanda è negativa. Esaminiamone le ragioni.

Ecco perché i docenti di sostegno non possono sostituire i colleghi curricolari

E’ stato lo stesso Miur, oggi MIM, nelle Linee Guida per l’integrazione scolastica degli alunni disabili e in due successive note, a fornire indicazioni che non lasciano spazio ad alcuna interpretazione. 

Il Ministero, infatti, ha precisato che i docenti di sostegno non possono sostituire gli insegnanti curricolari assenti. Dunque non possono essere utilizzati in altra funzione se non quella connessa alla realizzazione del progetto di integrazione. 

Docente di sostegno a lavoro
Il Ministero ha precisato che i docenti di sostegno non possono sostituire gli insegnanti curricolari assenti.

Le Linee Guida e le note pubblicate dal Ministero

Consultando le Linee Guida emanate dal Ministero si legge che: “l’insegnante per le attività di sostegno non può essere utilizzato per svolgere altro tipo di funzioni se non quelle strettamente connesse al progetto d’integrazione, qualora tale diverso utilizzo riduca anche in minima parte l’efficacia di detto progetto”. 

Secondo quanto detto sopra, il docente di sostegno può essere utilizzato solo per le funzioni legate al progetto d’integrazione dell’alunno con disabilità. Tra i suoi compiti, non rientrano sicuramente le supplenze per sostituire colleghi assenti di altre classi o della propria. Supplire un docente curricolare impedirebbe all’insegnante di sostegno di condurre efficacemente il suo lavoro di inclusione. 

Queste considerazioni sono riprese anche dalla Nota MIUR n. 4274 del 4 agosto 2009 per cui: “l’insegnante di sostegno non può essere utilizzato per svolgere altro tipo di funzione se non quelle strettamente connesse al progetto d’integrazione, qualora tale diverso utilizzo riduca anche in minima parte l’efficacia di detto progetto”. 

In ultimo, la Nota MIUR n. 9839 dell’8 novembre 2010: “Appare opportuno richiamare l’attenzione sull’opportunità di non ricorrere alla sostituzione dei docenti assenti con personale in servizio su posti di sostegno, salvo casi eccezionali non altrimenti risolvibili”. 

La funzione del docente di Sostegno

Il docente di sostegno è un insegnante specializzato nell’integrazione scolastica degli alunni con disabilità. Sebbene sia contitolare nelle attività didattiche, il suo ruolo principale è quello di supportare la classe dell’alunno con disabilità, e questa funzione deve essere mantenuta anche in caso di assenza del docente curricolare.

Utilizzare il docente di sostegno per effettuare supplenze non solo rappresenta un inadempimento contrattuale, ma comporta anche la violazione del diritto all’istruzione costituzionalmente garantito all’alunno disabile. Questo perché il supporto specifico fornito dal docente di sostegno è essenziale per lo studente e la sua mancanza compromette il percorso educativo dell’alunno stesso.

Questa regola vale sia nel caso in cui il docente di sostegno venga assegnato a una supplenza in un’altra classe, interrompendo così il servizio pubblico per cui è incaricato, sia quando è chiamato a sostituire il collega curricolare nella stessa classe in cui presta servizio.

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