Mobilità 2022/23, docenti perdenti posto possono essere trasferiti d’ufficio

I docenti dichiarati perdenti posto per il prossimo anno scolastico potranno essere trasferiti d’ufficio.

Tale trasferimento verrà disposto nei confronti dei docenti che:

non presentino domanda di trasferimento oppure che, pur presentando domanda, non siano

soddisfatti nelle referenze espresse per cui rimarranno nella condizione di perdenti posto. 

Il punteggio su cui verrà basata la partecipazione a tale movimento è quello attribuito dai dirigenti scolastici nella graduatoria interna d’istituto (a parità di punteggio prevale la maggiore età anagrafica).

 

Ordine e fasi posto comune

Il trasferimento d’ufficio avviene in quest’ordine:

  • nel corso nella prima fase dei movimenti, una scuola del comune di titolarità;
  • in subordine in una scuola del comune più vicino a quello di precedente titolarità, basandosi sull’apposita tabella di viciniorietà;
  • oltre a ciò, per quanto riguarda la scuola primaria e secondaria, sui posti di istruzione per l’età adulta, seguendo la tabella di viciniorietà dei comuni.

Da sottolineare che:

  • nella scuola primaria il trasferimento d’ufficio del titolari di posto comune viene fatto considerando anche i posti di lingua inglese, se necessario;
  • nella scuola secondaria, invece, ci sono tre possibilità: 
  • i trasferimenti d’ufficio sono disposti considerando tutti i posti e le cattedre;
  • i trasferimenti d’ufficio non sono disposti da classi di concorso, e l’assegnazione di sana pianta presuppone la disponibilità del docente;
  • lo scorrimento delle scuole per l’assegnazione delle cattedre avviene tenendo conto sia delle cattedre interne che di quelle esterne.

In caso il docente non riesca ad ottenere il trasferimento, verrà assegnato in soprannumero sulla provincia. Questo accadrà solo nel caso in cui durante le operazioni di trasferimento non sia possibile riprendere in esame la posizione degli interessati ai fini della loro assegnazione.

 

Ordine e fasi posto di sostegno

Anche per i docenti di sostegno vale quanto già detto, ma bisogna fare alcune precisazioni.

Per quanto riguarda la scuola dell’infanzia e primaria:

  • prima in una scuola del comune di titolarità, inizialmente sempre su un posto di sostegno per il quali l’interessato possegga relativa specializzazione;
  • in secondo piano in una scuola del comune più vicino a quello di titolarità sulla base dell’apposita tabella di viciniorietà, prima su posto di sostegno per il quale sia in possesso del relativo titolo di specializzazione e, in seguito, su posto di tipo speciale o ad indirizzo didattico differenziato per il quale possegga il relativo titolo;
  • in caso non dovesse essere possibile assegnare una titolarità, secondo i punti precedenti, il docente viene assegnato definitivamente o provvisoriamente su posto comune, l’assegnazione provvisoria avrà durata di un anno, in caso di assegnazione definitiva il docente ha diritto al rientro nella sede di precedente titolarità solo per la tipologia di posto di cui era titolare in precedenza, e in tal caso non decorrerà nuovamente il vincolo quinquennale.

Il trasferimento d’ufficio dei docenti di sostegno della scuola secondaria di primo grado avviene prima nella scuola di titolarità; poi in una delle scuole del comune più vicino a quello di precedente titolarità sempre basandosi sull’apposita tabella di viciniorietà. Il trasferimento è disposto nelle tre tipologie per le quali il docente sia in possesso del relativo titolo di specializzazione, secondo il seguente ordine:

  • sostegno per disabili psicofisici;
  • sostegno per disabili dell’udito;
  • sostegno per disabili della vista.

Invece nella scuola secondaria di secondo grado non c’è questa distinzione di aree.

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