Utilizzazioni e assegnazioni provvisorie: quando si darà il via alle domande?

Docente stanca

È il CCNI (Contratto Collettivo Nazionale Integrativo) 2019/2022 a disciplinare le Utilizzazioni e Assegnazioni provvisorie per l’anno accademico in corso. Il CCNI sopracitato è stato prorogato anche per gli a.a.2022/2023 e 2023/2024 in seguito all’accordo siglato tra MIM e sindacati. 

Lo scorso anno si è presentata domanda dal 15 giugno al 5 luglio. Quest’anno, invece, ancora non ci sono date all’orizzonte. Per il prossimo triennio 2024/2027 dovrebbe essere presentato, difatti, un nuovo CCNI. Ma i tempi sono ancora incerti ed in via di definizione, nonostante i sindacati abbiano più volte sollecitato il Ministero. 

L’Assegnazione provvisoria

L‘Assegnazione provvisoria è riservata a coloro i quali hanno necessità di ricongiungimento, cura ed assistenza. La finalità primaria è, infatti, quella di far ricongiungere, almeno per un anno scolastico, il docente interessato con i propri familiari. Difatti, gli unici punteggi previsti sono quelli relativi alle esigenze di famiglia.

Motivazioni previste per presentare la domanda di assegnazione provvisoria

L’Assegnazione provvisoria può essere presentata per uno dei seguenti motivi:

  • Ricongiungimento ai figli o agli affidati di minore età con provvedimento giudiziario.
  • Avvicinamento al coniuge o alla parte dell’unione civile.
  • Ricongiungimento al convivente (compresi i parenti e gli affini) purché la stabilità della convivenza risulti da certificazione anagrafica.
  • Gravi esigenze di salute del richiedente comprovate da idonea certificazione sanitaria.
  • Ricongiungimento al genitore (non è necessaria la convivenza).

 

La domanda di Assegnazione provvisoria può essere presentata per una sola provincia, indicando nella stessa sino a 15 preferenze per la scuola secondaria, 20 per la scuola dell’infanzia e primaria.

Docente a lavoro
È il CCNI (Contratto Collettivo Nazionale Integrativo) 2019/2022 a disciplinare le Utilizzazioni e Assegnazioni provvisorie per l’anno accademico in corso.

Le Utilizzazioni

Parlando di Utilizzazioni e Assegnazioni provvisorie, ci concentriamo ora sulle prime. Le Utilizzazioni sono dei movimenti riservati prevalentemente al personale in esubero o in soprannumero. Si ricorre, dunque, all’Utilizzazione su altri insegnamenti e su potenziamento del personale appartenente a ruoli e classi di concorso in esubero, tenendo conto dei titoli di studio e/o professionali posseduti. 

Si parla di esubero quando, in provincia, il numero di docenti titolari per una specifica classe di concorso è maggiore del numero dei posti in organico. Ne consegue che non tutti i docenti possono presentare domanda di Utilizzazione. Vediamo chi può farlo.

Utilizzazione: chi può presentare domanda

Possono presentare domanda di Utilizzazione le seguenti categorie di docenti: 

  • Docenti che, dopo le operazioni di trasferimento risultino a qualunque titolo senza sede definitiva o in esubero nella provincia.
  • Insegnanti dichiarati soprannumerari sull’organico della scuola di titolarità.
  • Docenti trasferiti quali soprannumerari a domanda condizionata oppure d’ufficio nei 9 anni scolastici precedenti (dall’a.s. 2013/14 e successivi) e che abbiano richiesto in ciascun anno dell’ottennio il trasferimento nell’istituzione/comune di precedente titolarità.
  • Personale restituito ai ruoli ai sensi dell’art. 7 del C.C.N.I. 6.3.2019, che ha avuto una sede di titolarità non compresa tra quelle espresse a domanda ovvero i docenti che siano stati restituiti ai ruoli oltre i termini di presentazione delle domande di mobilità.
  • Docenti appartenenti a ruoli, posti o classi di concorso in esubero, che richiedano l’utilizzazione in altri ruoli, posti o classi di concorso per cui hanno titolo, o su posti di sostegno, nell’ambito del ruolo di appartenenza, anche se privi del titolo di specializzazione (in questo caso fermo restando l’accantonamento dei posti per i supplenti con il titolo), nella provincia e nei limiti dell’esubero.

 

Altre categorie di docenti che possono fare domanda

Continua l’elenco di insegnanti che possono richiedere l’Utilizzazione:

  • Insegnanti titolari su insegnamento curriculare in possesso del titolo di specializzazione che chiedono di essere utilizzati solo su sostegno, nell’ambito dello stesso ordine di scuola.
  • Docenti titolari su insegnamento curriculare che chiedono di essere utilizzati su posti istituiti presso le strutture ospedaliere o presso le istituzioni carcerarie nonché sulle sedi di organico dei CPIA e sui posti relativi ai percorsi di secondo livello (ex corsi serali).
  • Personale di scuola primaria titolare su posto comune, in possesso del titolo per l’insegnamento della lingua inglese, che chiede di essere utilizzato su posto di lingua inglese, nella scuola di titolarità o in altra scuola, nel caso in cui nella propria non vi siano posti disponibili.
  • Docenti in possesso dei requisiti di cui al DM 8/2011 che chiedono di essere utilizzati nella scuola primaria per la diffusione della cultura e pratica musicale.
  • ITP transitati dagli enti locali che chiedono di essere utilizzati sui posti disponibili, con riguardo alle abilitazioni possedute, ai titoli di studio, alla specializzazione su sostegno conseguito anche a seguito del corso di riconversione.
  • ITP in esubero che possono essere utilizzati su classi di concorso appartenenti alla tabella A e B del DPR 19/16 per le quali hanno il titolo e anche nei posti disponibili degli Uffici Tecnici costituiti negli istituti tecnici e professionali in attuazione dei nuovi regolamenti. Insegnanti di religione cattolica immessi in ruolo ai sensi della legge 18 luglio 2003, n.186, compresi coloro che sono incorsi nel provvedimento di revoca dell’idoneità.

 

In attesa delle domande

In attesa di conoscere le tempistiche per poter inoltrare le domande, ricordiamo che le Utilizzazioni potranno essere richieste dalle categorie di docenti sopra elencate. Nel caso delle Assegnazioni provvisorie, invece, i neoassunti legati al problema del vincolo triennale potrebbero avere difficoltà. Per averne conferma o smentita bisogna attendere il nuovo CCNI.

 

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