C’erano una volta i 24 CFU. Istituiti con il decreto legislativo n. 59 del 13 aprile 2017, si apprestano, dopo appena 5 anni, a lasciare il posto ai nuovi 60 CFU. Questi ultimi, direttamente legati alla formazione iniziale dei docenti, rappresentano una delle grandi novità del decreto legge n. 36 del 30 aprile 2022 in materia di istruzione. Si tratta del maxi decreto del PNRR approvato dal Consiglio dei Ministri lo scorso 21 aprile. E che, negli articoli 44-47 del Capo VIII, nella sezione Istruzione, disciplina la formazione iniziale e continua nonché il reclutamento dei docenti. Cerchiamo allora di capire cosa sono, quali sono, chi deve prenderli e come acquisire i 60 CFU.
60 CFU: Cosa sono? Quali sono? Chi deve prenderli?
I 60 CFU sono dei Crediti formativi universitari nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche e linguistiche. In pratica, dei veri e propri percorsi universitari/accademici abilitanti di formazione iniziale. Per gli insegnanti della scuola per l’infanzia e primaria non cambierà nulla. Per loro sarà sufficiente essere in possesso della laurea in Scienze della formazione primaria. Di contro, i docenti che vorranno insegnare nella scuola secondaria di primo e secondo grado, dovranno necessariamente conseguire i 60 CFU. Di questi, tuttavia, almeno 20 crediti dovranno essere ottenuti attraverso un periodo di tirocinio diretto presso le scuole ed uno indiretto. Agli stessi sarà, quindi, richiesto il superamento di un esame finale: una prova scritta ed una simulazione di lezione. Una volta ottenuta l’abilitazione, l’aspirante docente potrà partecipare ai concorsi semplificati annuali. E, una volta ottenuta una cattedra, dopo il classico anno di prova, passare di ruolo.
Come acquisire i 60 CFU?
Come chiarito dal Ministro Bianchi, chi vorrà diventare insegnante dovrà deciderlo fin dall’università. E, soprattutto, dovrà acquisire i 60 CFU parallelamente alla laurea. Ma non solo. Dovrà anche superare un esame scritto e una lezione simulata. Una volta ottenuta l’abilitazione, questa durerà per sempre. Ma non darà diritto alla cattedra. Per ottenere quest’ultima, infatti, bisognerà comunque superare il concorso ordinario. Infine, prima di entrare di ruolo bisognerà anche svolgere un anno di prova. Nello specifico, i 60 CFU comprendono un periodo di tirocinio diretto presso le scuole ed uno indiretto non inferiore a 20 crediti formativi universitari. Il Ministero predisporrà, inoltre, un percorso universitario per consentire l’acquisizione di elevate competenze linguistiche e digitali. Oltre, ovviamente, a conoscenze e competenze (sia teoriche che pratiche) relative allo sviluppo e alla valorizzazione della professione del docente. Tanto negli ambiti della pedagogia, quanto delle metodologie e tecnologie didattiche.
Come acquisire i 60 CFU? Il decreto n° 36 del 30 aprile 2022
Leggiamo adesso cosa prevede, nello specifico, l’articolo 44 del decreto 36/2022 in merito ai 60 CFU:
- Il percorso universitario e accademico di formazione iniziale è organizzato ed è impartito dalle università. Ovvero dalle istituzioni dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica attraverso centri individuati dalle istituzioni della formazione superiore. Anche in forma aggregata, nell’ambito della rispettiva autonomia statutaria e regolamentare.
- Si può accedere all’offerta formativa dei centri universitari e accademici di formazione iniziale dei docenti anche durante i percorsi di laurea triennale e magistrale o della laurea magistrale a ciclo unico. Secondo i margini di flessibilità dei relativi piani di studio. Nel caso di cui al primo periodo, i crediti formativi universitari o accademici di formazione iniziale per l’insegnamento sono aggiuntivi rispetto a quelli necessari per il conseguimento della laurea triennale e della laurea magistrale o della laurea magistrale a ciclo unico.
Come acquisire i 60 CFU? Tirocinio diretto ed indiretto
Ancora l’articolo 44 del decreto 36/2022 chiarisce gli aspetti legati al tirocinio diretto ed indiretto previsto nell’ambito dei 60 CFU:
- Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato di concerto con i Ministri dell’istruzione e dell’università e della ricerca, da adottare entro il 31 luglio 2022, negli ambiti precisati all’articolo 2, comma 2, sono definiti i contenuti e la strutturazione dell’offerta formativa corrispondente a 60 crediti formativi universitari o accademici necessari per la formazione iniziale. Comprendente un periodo di tirocinio diretto presso le scuole e uno di tirocinio indiretto non inferiore a 20 crediti formativi universitari o accademici. E in modo che vi sia proporzionalità tra le diverse componenti di detta offerta formativa e tenendo in considerazione le specificità delle materie scientifiche, tecnologiche e matematiche. I tirocini di cui al presente comma non sono retribuiti.