Con l’entrata in vigore della legge n. 79 del 29 giugno 2022 – conversione in legge del decreto n. 36 del 30 aprile 2022 – il sistema educativo italiano ha inaugurato una nuova era grazie all’entrata in vigore della Riforma della formazione iniziale e continua e del reclutamento dei docenti.
Tra i vari cambiamenti apportati, il più significativo è certamente la sostituzione dei precedenti 24 CFU con un nuovo schema di 60 CFU, che incide profondamente sul percorso di abilitazione degli insegnanti.
Nel dettaglio, i 60 CFU rappresentano crediti formativi universitari (o accademici) nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche e linguistiche.
Inoltre, gli stessi delineano il nuovo iter formativo abilitante per gli aspiranti docenti, che diventerà un prerequisito indispensabile per accedere ai concorsi dopo che la riforma sarà a pieno regime.
È importante sottolineare che la fase di transizione prevista dalla legge si concluderà il 31 dicembre 2024, momento in cui il nuovo sistema formativo per docenti diventerà pienamente operativo.
24 CFU: che cosa sono?
L’emanazione del Decreto Legislativo n. 59 del 13 aprile 2017, meglio conosciuto come “Decreto 24 CFU“, rappresentava un punto di svolta nel quadro normativo riguardante la formazione e il reclutamento dei docenti nelle scuole secondarie. I 24 CFU, che si focalizzavano su materie antropo-psico-pedagogiche e su metodologie e tecnologie didattiche, fungevano da prerequisito essenziale per partecipare ai concorsi di assunzione. Nonché per iscriversi nelle Graduatorie provinciali per le supplenze (GPS).
É importante chiarire, tuttavia, che il conseguimento dei 24 CFU non equivaleva in alcun modo all’abilitazione all’insegnamento. Quest’ultima poteva essere conseguita solo attraverso specifici itinerari formativi, come il TFA, SSIS o PAS. O superando un concorso per l’ingresso nella scuola secondaria.
Prima che intervenisse la Riforma Bianchi, questi 24 CFU costituivano uno dei criteri basilari per accedere sia alle graduatorie per le supplenze che ai concorsi di reclutamento. Insieme, ovviamente, ad altri requisiti come esami integrativi e crediti aggiuntivi necessari per la specifica classe di concorso.
La Riforma Bianchi: dai 24 CFU ai 60 CFU
Affrontare la questione della differenza tra 24 CFU e 60 CFU senza cadere in semplificazioni è cruciale, specialmente in considerazione delle recenti modifiche legislative apportate dalla Riforma Bianchi. Si tratta di due programmi di formazione che si differenziano sia per la loro struttura interna che per gli obiettivi ai quali sono diretti.
È opportuno sottolineare che i 60 CFU non rappresentano un semplice incremento dei 24 CFU precedenti, ma instaurano un percorso formativo che abilita all’insegnamento. Durante il periodo transitorio, saranno inoltre disponibili percorsi alternativi che prevedono un impegno formativo ridotto da 30 o 36 CFU.
Questi ultimi si indirizzano a specifiche categorie di candidati, come quelli già in possesso di abilitazioni o specializzazioni pregresse, o come quelli che vantano un’esperienza di servizio di almeno tre anni. Per chi ha già accumulato i 24 CFU in precedenza, queste opzioni possono risultare particolarmente rilevanti.
Per un esame più dettagliato dei diversi itinerari formativi e delle loro peculiarità, si rimanda al nostro articolo dedicato ai percorsi da 60, 30 e 36 CFU.
La differenza tra 24 CFU e 60 CFU
La questione riguardante le differenze tra i percorsi da 24 e 60 CFU rivela una serie di sfumature che meritano di essere esaminate. Innanzitutto, cambia il contesto in cui ciascuno di questi crediti formativi opera:
- mentre i 24 CFU fungevano da requisito di accesso per le graduatorie, i concorsi e il TFA Sostegno, non assegnavano l’abilitazione all’insegnamento. Tuttavia, consentivano l’accesso alla II fascia delle GPS.
- in contrasto, il percorso da 60 CFU offre un percorso che culmina nell’abilitazione all’insegnamento per una classe di concorso specifica. Permettendo anche l’ingresso nella I fascia delle GPS.
La diversità tra i due non si limita alla loro funzione principale, ma si estende anche ai dettagli:
- i 24 CFU erano strutturati su un curriculum generico applicabile a tutte le classi di concorso;
- i 60 CFU, invece, sono “disegnati su misura” per ogni classe di concorso, e includono non solo le materie fondamentali, ma anche specifici approfondimenti su metodi didattici e tirocinio pratico.
Infine, c’è un aspetto aggiuntivo da considerare:
- acquisire i 24 CFU era sufficiente per accedere a qualunque classe di concorso;
- al contrario, i 60 CFU sono pertinenti solo alla classe di concorso per cui sono stati ottenuti. Chiunque aspiri all’abilitazione in altre classi dovrà seguire differenti itinerari formativi. Sebbene siano disponibili percorsi abbreviati per chi ha già ottenuto una abilitazione o i 24 CFU.
Il quadro generale illustra quindi che, pur avendo dei punti di contatto, i due percorsi formativi differiscono sia in termini di scopo che di struttura.
Differenza tra 24 CFU e 60 CFU: accesso, frequenza e costi
Nel confrontare i percorsi formativi di 24 e 60 CFU si notano – come abbiamo già visto nel paragrafo precedente – significative variazioni. Sia in termini di modalità d’accesso che di costi.
Innanzitutto, la struttura pedagogica:
- i corsi da 24 CFU offrono una flessibilità didattica, non essendo vincolati da requisiti di selezione iniziale o presenza fisica in aula. Inoltre, gli esami finali sono l’unico elemento che impone l’interazione presenziale.
- i programmi da 60 CFU, invece, prevedono un’obbligatorietà di presenza in aula per almeno il 60% delle attività formative. Nei prossimi anni accademici 2023/2024 e 2024/2025 sarà consentita una didattica a distanza, ma sincrona, per un massimo del 50% delle lezioni. Tuttavia, le componenti pratiche come tirocini e laboratori necessitano di interazione fisica.
Per quanto concerne l’impegno finanziario:
- secondo il Decreto Ministeriale 616/2017, il costo per i percorsi da 24 CFU non poteva superare i 500 euro.
- la bozza del DPCM 60 CFU (in attesa che il testo definitivo venga pubblicato in Gazzetta Ufficiale) stabilisce un tetto di spesa di 2.500 euro per i programmi da 60 CFU. Riducibile a 2.000 euro per i percorsi formativi compatti da 36 o 30 CFU, o per coloro che seguono questi programmi in parallelo a un corso di laurea.
Queste distinzioni demarcano nettamente i due itinerari formativi, mettendo in luce le differenze in termini di coinvolgimento temporale e finanziario da parte dei candidati.
PERCORSO DA 24 CFU | PERCORSO DA 60 CFU | |
Funzione | Requisito di accesso per Graduatorie, concorsi e TFA Sostegno. Non abilitante | Conduce all’abilitazione in specifica classe di concorso |
GPS | Iscrizione I fascia delle Graduatorie GPS | Iscrizione II fascia delle Graduatorie GPS |
Ambito | Trasversale a tutte le classi di concorso | Specifico per ciascuna classe di concorso |
Contenuto | Materie trasversali all’insegnamento | Discipline di base, metodologie didattiche specifiche e tirocinio diretto per la classe di concorso |
Validità | Valido per tutte le classi di concorso | Specifico per la classe di concorso; percorsi separati per abilitazioni multiple |
Modalità didattica | Nessuna obbligatorietà di presenza; possibile fruizione a distanza con esami in presenza | Frequenza in aula per almeno il 60% delle attività; telematica fino al 50% solo per anni accademici 2023/2024 e 2024/2025; tirocini e laboratori in presenza |
Costo | 500 euro (per università pubbliche) secondo DM 616/2017 | 2.500 euro; ridotto a 2.000 euro per percorsi abbreviati o per chi è già iscritto a corsi di laurea (Bozza DPCM) |