L’abilitazione all’insegnamento: i 60 CFU

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abilitazioneOttenere l’abilitazione all’insegnamento rappresenta un passaggio essenziale per chi desidera diventare insegnante. La laurea o un titolo equivalente non sono sufficienti per insegnare, piuttosto è necessario conseguire anche l’abilitazione attraverso procedure specifiche stabilite dal Ministero dell’Istruzione. 

Tuttavia, le modalità per ottenerla variano a seconda della scuola in cui si intende insegnare: scuola dell’Infanzia e Primaria, o scuola Secondaria.

Il percorso per diventare insegnante di ruolo è lungo e impegnativo. Una volta ottenuta la laurea e il titolo valido per la classe di concorso, infatti, bisogna perseguire l’abilitazione all’insegnamento. 

Per i docenti della scuola Secondaria di primo e secondo grado, in passato era richiesto il possesso dei 24 CFU in materie antropo-psico-pedagogiche e in metodologie e tecnologie didattiche (conseguibili solo fino al 31 ottobre 2022). Tuttavia, la recente Riforma del reclutamento dei docenti, introdotta dal Ministro Bianchi, ha introdotto i percorsi di formazione abilitante da 60 CFU.

L’abilitazione 

L’abilitazione rappresenta uno dei prerequisiti fondamentali per coloro che aspirano a diventare docenti e ad ottenere una cattedra di ruolo a tempo indeterminato.

La stessa consente, inoltre, agli insegnanti che non hanno ancora ottenuto una cattedra di inserirsi nella prima fascia delle Graduatorie Provinciali per le Supplenze (GPS) e nella seconda fascia delle Graduatorie d’Istituto (GI).

Grazie all’abilitazione, infatti, è possibile avere la precedenza nello scorrimento delle graduatorie per l’assegnazione degli incarichi di supplenza, garantendo incarichi più stabili e duraturi rispetto alle altre fasce.

Come si consegue l’abilitazione all’insegnamento? 

Insieme al titolo di studio di accesso, l’abilitazione all’insegnamento è uno dei requisiti fondamentali per poter accedere alla professione di docente e per ottenere la stabilizzazione di ruolo a tempo indeterminato.

Parliamo, in sintesi, di un’attestazione ufficiale che certifica le capacità educative e didattiche di un aspirante docente.

I requisiti per ottenerla sono:

Scuola dell’infanzia e primaria

  • Laurea in Scienze della Formazione Primaria (vecchio o nuovo ordinamento);
  • Diploma di Istituto Magistrale o di Scuola magistrale (solo scuola dell’Infanzia) o Diploma di Liceo Socio-Psico-Pedagogico conseguiti entro l’anno scolastico 2001-2002;

Scuola secondaria di primo e di secondo grado:  

  • Laurea di vecchio ordinamento, Laurea specialistica o Magistrale di nuovo ordinamento, Diploma accademico di II livello, Diploma di Conservatorio o di Accademia delle Belle Arti di vecchio ordinamento, Diploma di scuola superiore (solo per gli Insegnanti Tecnico-Pratici, ITP) – coerenti con le classi di concorso per cui si concorre;
  • 60 CFU. 

L’abilitazione all’insegnamento e il TFA

L’abilitazione all’insegnamento è un passaggio obbligato per coloro che aspirano a diventare docenti e a ottenere una posizione di stabilità a tempo indeterminato. Ma le modalità per conseguirla variano a seconda della scuola in cui si intende insegnare.

Per la scuola secondaria di primo e secondo grado, il conseguimento dei 24 CFU nelle materie antropo-psico-pedagogiche e in metodologie e tecnologie didattiche rappresentava – prima della RIforma Bianchi – un requisito fondamentale. 

E se in passato esistevano vari percorsi formativi, a partire dal 2020 l’unico modo per ottenere l’abilitazione è partecipare e superare uno dei concorsi scuola: ordinario, straordinario o straordinario abilitante.

Per la scuola dell’infanzia e primaria, invece, il titolo di laurea magistrale a ciclo unico in Scienze della Formazione Primaria, comprensivo di tirocinio finale, costituisce già un titolo abilitante.

Per l’abilitazione all’insegnamento su sostegno, invece, è indispensabile frequentare il TFA Sostegno per acquisire la necessaria specializzazione. Quest’ultimo, tuttavia, non conferisce l’abilitazione all’insegnamento su sostegno, ma permette di ottenere i requisiti di accesso sia per le graduatorie provinciali per le supplenze sia per i concorsi scuola.

Concorsi scuola e 60 CFU

Il conseguimento dell’abilitazione all’insegnamento nella scuola secondaria di primo e secondo grado è da anni strettamente legato ai concorsi scuola.

Da tenere presente che concorso ordinario consente anche agli aspiranti docenti non vincitori di conseguire l’abilitazione. A patto che abbiano superato tutte le prove con il punteggio minimo richiesto. 

A sua volta, la vincita del concorso straordinario e del concorso straordinario abilitante garantisce l’immediato riconoscimento dell’abilitazione e il diritto alla cattedra di ruolo.

O, almeno, questo prevedeva la legislazione scolastica fino all’introduzione della Riforma della formazione iniziale e continua e del reclutamento dei docenti fortemente voluta dall’ex Ministro Bianchi.

Con l’entrata in vigore di quest’ultima, infatti, sono stati introdotti:

  • un percorso universitario e accademico abilitante di formazione iniziale corrispondente a non meno di 60 crediti formativi universitari o accademici (CFU/CFA); 
  • un concorso pubblico nazionale, indetto annualmente su base regionale o interregionale; 
  • un periodo di prova in servizio di durata annuale con test finale e valutazione conclusiva.

Cosa cambia con i 60 CFU?

In virtù della legge n. 79 del 29 giugno 2022 (conversione in legge – con modificazioni – del decreto n. 36 del 30 aprile 2022) per ottenere l’abilitazione all’insegnamento bisognerà conseguire i 60 CFU, mentre finiscono definitivamente in soffitta i classici 24 CFU.

Sarà, cioè, indispensabile frequentare il percorso universitario e accademico abilitante di formazione iniziale introdotto dalla Riforma Bianchi. 

L’obiettivo dichiarato del nuovo modello di reclutamento è quello di aumentare la consapevolezza dei neolaureati che vogliono diventare insegnanti. Una volta conseguita l’abilitazione, la stessa avrà durata illimitata. 

Da precisare, tuttavia, che l’abilitazione non costituisce in alcun modo un titolo di idoneità. Né tantomeno dà diritto al reclutamento al di fuori di quelle che sono le classiche procedure concorsuali. Per accedere al ruolo a tempo indeterminato, infatti, occorrerà sempre passare dai concorsi scuola

I 60 CFU

La Riforma della formazione iniziale e continua e del reclutamento dei docenti, voluta dal Ministro dell’Istruzione Patrizio Bianchi, prevede – come dicevamo – importanti novità per il mondo della scuola. Tra queste, l’introduzione dei 60 CFU al posto dei precedenti 24 CFU.

A questo punto è doveroso precisare che i 60 CFU non sono altro che dei crediti formativi universitari nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche e linguistiche. E costituiscono a tutti gli effetti un percorso di formazione abilitante per docenti.

Tuttavia, nonostante la legge n. 79 del 2022 sia già in vigore dal 30 giugno, è stato previsto un periodo di transizione fino al 31 dicembre 2024 (che approfondiremo più avanti). Durante il quale sarà ancora possibile utilizzare i 24 CFU, purché siano stati conseguiti entro il 31 ottobre 2022.

La Riforma Bianchi e l’abilitazione all’insegnamento 

Il percorso di formazione abilitante potrà, ad ogni modo, essere svolto sia durante il percorso di studi (in aggiunta ai crediti necessari per il conseguimento del proprio titolo) sia dopo aver conseguito la laurea. 

É, inoltre, previsto anche un tirocinio diretto da svolgersi nelle scuole (20 CFU). Fermo restando che almeno 10 CFU dovranno essere obbligatoriamente conseguiti nell’area pedagogica. 

Per ultimo, l’aspirante docente – prima di ottenere la sospirata abilitazione – dovrà affrontare e superare una prova conclusiva che comprende anche una lezione simulata.  

I nuovi requisiti per diventare docente, una volta che la Riforma Bianchi entrerà in vigore a pieno regime, saranno pertanto:

  • laurea magistrale (triennale per ITP) + percorso abilitazione di 60 CFU + concorso + anno di prova in servizio con test finale e valutazione conclusiva

Il percorso di formazione dei 60 CFU sarà organizzato direttamente dagli Atenei attraverso i centri universitari di formazione iniziale, in stretta relazione con il sistema scolastico. 

Riforma Bianchi: il periodo di transizione

Vale la pena ribadire che gli effetti delle nuove disposizioni non saranno immediati e che saranno pienamente validi solo dopo la fine della fase transitoria che si protrarrà fino al 31 dicembre 2024.

Durante questo periodo, coloro che sono già in possesso dei vecchi 24 CFU (purché acquisiti entro il 31 ottobre 2022) potranno utilizzarli per partecipare al concorso scuola, al TFA Sostegno e all’aggiornamento delle Graduatorie provinciali per le supplenze.

Tuttavia, in caso di superamento del concorso, avranno l’obbligo di integrare i restanti CFU entro il primo anno di insegnamento a tempo determinato.

Ma non è tutto. Perché la Riforma Bianchi prevede anche alcune importanti eccezioni. Vediamo quali.

Riforma Bianchi e abilitazione insegnamento. I precari storici con 3 anni di servizio

La prima eccezione prevista dalla Riforma Bianchi è quella riservata ai cosiddetti precari storici. Ovvero agli aspiranti docenti con almeno 3 annualità di servizio – anche non continuativi – negli ultimi 5 anni. Purché almeno un’annualità sia stata svolta sulla specifica classe di concorso. E che abbiano svolto almeno 180 giorni complessivi di servizio.  

A loro sarà, infatti, concesso di accedere al concorso senza l’obbligo di ulteriori crediti formativi. Ma, una volta superato il concorso, dovranno acquisire almeno 30 CFU durante il primo anno di immissione in servizio con contratto a tempo determinato. E, quindi, affrontare anche la prova finale del percorso universitario di formazione iniziale per conseguire l’abilitazione all’insegnamento. 

Riforma Bianchi e abilitazione insegnamento. Eccezioni seconda abilitazione

Un trattamento di favore è riservato anche ai docenti già in possesso di un’abilitazione su una classe di concorso o su un altro grado di istruzione e coloro che hanno ottenuto la specializzazione sul sostegno. 

Secondo quanto stabilito dalla Riforma Bianchi, gli stessi potranno conseguire l’abilitazione in altre classi di concorso o in altri gradi di istruzione limitandosi ad acquisire soli 30 CFU

Di questi, tuttavia, 20 CFU dovranno essere riferiti al campo delle metodologie e tecnologie didattiche applicate alle discipline di riferimento. Mentre i restanti 10 CFU dovranno essere di tirocinio diretto. 

Anche per loro, una volta superato il concorso, scatterà l’obbligo di conseguire ulteriori 30 CFU e di superare la prova finale prima dell’immissione in ruolo a tempo indeterminato. 

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