Decreto Percorsi Abilitanti per Docenti: Cosa Prevede?

aspiranti docenti durante una lezione dei percorsi abilitanti

Il Ministero dell’Università e della Ricerca ha pubblicato il decreto n. 621 del 22 aprile 2024, che stabilisce le linee guida per l’avvio dei percorsi universitari e accademici di formazione iniziale e di abilitazione per i docenti di posto comune e per gli insegnanti tecnico-pratici (ITP) delle scuole secondarie di primo e secondo grado per l’anno accademico 2023/2024.

Il decreto include anche l’autorizzazione dei posti per i percorsi accreditati presso le principali istituzioni universitarie e accademiche.

L’Allegato A illustra nel dettaglio la ripartizione dei 51.753 posti disponibili. Invece, il decreto n. 620 del 22 aprile 2024 del MUR stabilisce una riserva del 45% dei posti nei percorsi formativi universitari e accademici da 60 CFU/CFA.

Questa quota è riservata a coloro che hanno maturato almeno tre anni di servizio, anche non consecutivi, nelle scuole statali o paritarie nei cinque anni precedenti, con almeno un anno nella classe di concorso specifica per la quale si intende ottenere l’abilitazione.

La riserva si applica anche a chi ha partecipato alla prova concorsuale della procedura straordinaria bis.

 

aspirante docente segue percorsi abilitanti in modalità telematica
Per l’anno accademico 2023/2024, le attività didattiche, ad eccezione di tirocini e laboratori, possono essere svolte in modalità telematica sincrona fino al 50%.
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Decreto percorsi abilitanti: i corsi attivati

L’offerta formativa dei percorsi universitari e accademici (CFU/CFA) per la formazione iniziale e l’abilitazione dei docenti, fornita dalle università e istituzioni AFAM, comprende moduli teorici, laboratori pratici, e sessioni di tirocinio, mirando a una preparazione completa e funzionale, inoltre è così strutturata:

  1. percorso universitario o accademico abilitante di formazione iniziale di 60 CFU/CFA ai sensi dell’art. 2-bis del decreto legislativo n. 59 del 2017 e all’art. 7, comma 2 del DPCM 4 agosto 2023;
  2. percorso universitario o accademico abilitante di formazione iniziale di 30 CFU/CFA ai sensi dell’art. 2-ter, comma 4-bis e dell’art. 13, comma 2, del decreto legislativo n. 59 del 2017 e dell’art. 7, comma 6, del DPCM 4 agosto 2023; 
  3. percorso universitario o accademico di formazione iniziale di 30 CFU/CFA ai sensi dell’art. 18-bis, comma 3, primo periodo del decreto legislativo n. 59 del 2017 e dell’art. 14, comma 2, del DPCM 4 agosto 2023;
  4. percorso universitario o accademico abilitante di formazione iniziale di 30 CFU/CFA ai sensi dell’art. 18-bis, comma 3, secondo periodo del decreto legislativo n. 59 del 2017 e dell’art. 14, comma 3, del DPCM 4 agosto 2023;
  5. percorso universitario o accademico abilitante di formazione iniziale di 36 CFU/CFA ai sensi dell’art. 18-bis, comma 4, del decreto legislativo n. 59 del 2017 e dell’art. 14, comma 4, del DPCM 4 agosto 2023.

Offerta formativa

L’offerta formativa del decreto ministeriale n. 621 del 22 aprile 2024 sarà così strutturata:

  • 60 CFU/CFA (aspiranti docenti laureati e studenti iscritti ad un corso di laurea magistrale);
  • 30 CFU/CFA;
  • 36 CFU/CFA (aspiranti docenti che hanno conseguito i vecchi 24 CFU entro il 31 ottobre 2022). 

I percorsi formativi da 30 CFU/CFA sono formati da 4 tipologie::

  • aspiranti docenti con un servizio presso le istituzioni scolastiche statali di almeno 3 anni scolastici, anche non continuativi, di cui almeno uno nella specifica classe di concorso o nella tipologia di posto per la quale si concorre, nei 5 anni precedenti e coloro che hanno sostenuto la prova del Concorso straordinario bis;
  • aspiranti docenti senza i 24 CFU che vogliono partecipare all’ultimo concorso della fase transitoria;
  • aspiranti docenti che hanno vinto il concorso a cattedra e devono completare i crediti formativi;
  • docenti già abilitati su una classe di concorso o su un altro grado di istruzione e docenti in possesso della specializzazione sul sostegno. 

Le modalità di ammissione ai percorsi

I candidati possono presentare una sola domanda per ciascun istituto relativamente alla stessa categoria di concorso. Se il numero di domande supera i posti disponibili, i criteri di ammissione sono stabiliti nell’Allegato B del decreto, conformemente a quanto indicato dall’art. 2, comma 1, del decreto ministeriale n. 620 del 22 aprile 2024.

Nel caso le richieste dei candidati con diritto a riserva eccedano i posti riservati, l’ammissione avverrà secondo i criteri riportati nell’Allegato A dello stesso decreto.

Se le domande per le categorie specificate all’articolo precedente, lettera B, superano i posti autorizzati e riservati, si applicheranno i criteri dell’Allegato A.

Per la categoria citata alla lettera C, se le richieste superano i posti disponibili, i criteri di accesso sono quelli dell’Allegato B.

In tutti i casi menzionati, l’ammissione avviene in base all’ordine della graduatoria di merito.

Svolgimento e durata dei percorsi di formazione iniziale

I corsi di formazione iniziale disciplinati dal decreto percorsi abilitanti seguono le direttive dell’articolo 2-bis, comma 1, del decreto legislativo n. 59 del 13 aprile 2017.

Secondo l’articolo 18-bis, comma 6-bis dello stesso decreto, per l’anno accademico 2023/2024, le attività didattiche universitarie e accademiche, ad eccezione di tirocini e laboratori, possono essere svolte in modalità telematica sincrona oltre i limiti previsti, fino al 50% del totale.

I requisiti di accreditamento dei corsi restano quelli stabiliti dal DPCM del 4 agosto 2023. Il riconoscimento dei crediti formativi acquisiti durante gli studi universitari o accademici è regolato dall’articolo 8, commi 1 e 2, del DPCM del 4 agosto 2023.

Per accedere all’esame finale, è necessaria una frequenza minima del 70% in ogni attività formativa, come indicato dall’articolo 9 del DPCM del 4 agosto 2023. Gli insegnanti che hanno conseguito l’abilitazione in una delle categorie di insegnamento unite nel decreto ministeriale n. 255 del 22 dicembre 2023, per le classi A-01, A-12, A-22, A-30, A-48, A-70 e A-71, sono abilitati per tutti gli insegnamenti compresi nelle categorie aggregate. Conformemente all’articolo 12 del DPCM del 4 agosto 2023, i costi totali per i corsi citati all’articolo 2, comma 1, lettere c) e d), non possono superare i 2.500 euro.

Nell’anno accademico 2023-2024 è consentita la partecipazione contemporanea ai corsi di formazione iniziale universitari e accademici e all’VIII ciclo di specializzazione per il supporto didattico agli studenti con disabilità nelle scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di primo e secondo grado, nel rispetto delle programmazioni e delle tempistiche delle attività formative.

Attività di tirocinio

Per ogni credito formativo universitario (CFU) o accademico (CFA) legato ai tirocini è necessario un impegno di 12 ore di presenza attiva nei gruppi classe. Le attività di tirocinio, regolate dall’articolo 10 del DPCM 4 agosto 2023, sono svolte con il supporto di docenti in servizio nelle scuole secondarie di primo e secondo grado, che agiscono come tutor coordinatori nei Centri e tutor tirocinanti nelle istituzioni scolastiche.

Le direttive sono dettate dal decreto ministeriale n. 256 del 28 dicembre 2023, approvato dai Ministri dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e dell’Economia e delle Finanze.

Per gli anni scolastici 2023/2024 e 2024/2025, nella prima fase di attuazione, per determinare l’elenco regionale delle scuole ospitanti i tirocini si adottano le disposizioni del decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca del 30 novembre 2012, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 291 del 14 dicembre 2012.

Conseguimento di ulteriori abilitazioni

L’attivazione dei percorsi di formazione descritti nell’articolo 13 del DPCM 4 agosto 2023 segue le linee guida dei decreti di accreditamento specifici per la formazione iniziale.

Le istituzioni procederanno all’avvio di questi percorsi (riservati ai docenti già abilitati) stabilendo i contenuti dei 30 CFU o CFA richiesti per l’abilitazione.

Questa definizione incorpora le metodologie e tecnologie didattiche adatte a ciascuna disciplina, valutando l’allineamento tra le competenze acquisite dagli studenti attraverso l’educazione formale, le loro esperienze informali e non formali, e le competenze specificate nel Profilo allegato A del DPCM 4 agosto 2023.

I percorsi saranno offerti dalle istituzioni universitarie e accademiche anche in modalità di insegnamento telematico sincrono, conformemente a quanto previsto dall’articolo 2-ter, comma 4, secondo periodo, del Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 59. Per quanto riguarda il riconoscimento delle qualificazioni professionali e delle specializzazioni ottenute all’estero, esso deve essere convalidato dal Ministero dell’Istruzione e del Merito. I candidati dovranno presentare la necessaria documentazione al momento dell’iscrizione ai percorsi formativi.

Titoli esteri

I candidati in possesso di un titolo di studio non abilitante conseguito all’estero sono ammessi a partecipare ai percorsi di formazione in Italia, previa presentazione del titolo direttamente presso l’istituzione di interesse.

Quest’ultima valuterà il titolo ai fini dell’ammissione, secondo le norme vigenti in materia di ammissione di studenti stranieri ai corsi di studio nelle università e nelle istituzioni AFAM italiane.

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