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Ore di lavoro personale ATA: : 36/35 ore, CCNL 2025-2027, aumenti. Guida completa

Docenti e personale ATA in un corridoio scolastico. In primo piano la scritta "Ore di lavoro personale ATA: Guida completa"

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Le ore di lavoro del personale ATA rappresentano uno degli aspetti più discussi e spesso fraintesi del contratto scolastico. La disciplina dell’orario – 36 ore settimanali come regola generale, con possibili riduzioni a 35 – è regolata da un quadro normativo stratificato che coinvolge il CCNL 2006-2009, le modifiche introdotte dal CCNL 18 gennaio 2024 e, da ultimo, il CCNL 23 dicembre 2025 per il triennio 2022-2024. Ecco tutto ciò che il personale ATA deve sapere.

Ore di lavoro personale ATA: il regime ordinario di 36 ore settimanali

L’orario ordinario di lavoro del personale ATA è fissato in 36 ore settimanali, come stabilisce l’art. 51 del CCNL 29 novembre 2007, tuttora vigente per la parte normativa. 

Le 36 ore sono suddivise in sei ore continuative giornaliere, svolte di norma in orario antimeridiano, oppure anche pomeridiano per le istituzioni educative e per i convitti annessi agli istituti tecnici e professionali.

Il servizio può essere distribuito su cinque o sei giorni lavorativi, in base al Piano delle Attività predisposto dal Dirigente scolastico su proposta del DSGA (Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi). 

Se la prestazione giornaliera supera le sei ore continuative, il dipendente ha diritto a una pausa di almeno 30 minuti per il recupero delle energie psicofisiche. 

La pausa diventa obbligatoria quando l’orario continuativo supera le 7 ore e 12 minuti.

L’art. 63 del CCNL 18 gennaio 2024 ha confermato che l’orario individuale del personale deve essere funzionale all’orario di servizio della scuola e alla sua apertura all’utenza.

 

Per il quadro completo dei sette profili del Personale ATA e delle nuove aree professionali del CCNL 2019-2021 consulta la [Guida Personale ATA].

Per il percorso completo per diventare personale ATA in vista del bando 2027 consulta la [Guida Come diventare Personale ATA].

Orario flessibile, plurisettimanale e turnazioni: le modalità alternative

Il CCNL prevede tre principali modalità di articolazione dell’orario, che possono coesistere nell’ambito dello stesso istituto:

  • Orario flessibile (art. 64 CCNL 2024): consiste nell’anticipare o posticipare l’entrata e l’uscita del personale, distribuendolo anche su cinque giornate lavorative, in base alle esigenze organizzative della scuola;
  • Orario plurisettimanale (art. 65 CCNL 2024): permette di programmare, in periodi di maggiore intensità lavorativa, una prestazione settimanale fino a 42 ore (6 ore in più rispetto all’ordinario), per non più di 3 settimane consecutive e comunque entro le 13 settimane nell’anno scolastico. Nei periodi di minor carico si recupera con una riduzione giornaliera o settimanale corrispondente;
  • Turnazioni (art. 66 CCNL 2024): attivabili quando le esigenze di servizio non possono essere soddisfatte con gli altri regimi orari. I turni possono essere antimeridiani, pomeridiani e serali; il turno serale oltre le ore 20 è consentito solo per specifiche esigenze didattiche.

Riduzione a 35 ore settimanali: chi ne ha diritto e come funziona

La riduzione delle ore di lavoro del personale ATA da 36 a 35 ore settimanali è disciplinata dall’art. 55 del CCNL 2006-2009, ancora in vigore. 

Si tratta di una compensazione per il personale che svolge un servizio particolarmente disagevole.

Destinatari del beneficio sono i lavoratori ATA che:

  • prestano servizio articolato su più turni a rotazione, con significative oscillazioni degli orari individuali rispetto all’ordinario;
  • sono in servizio presso istituzioni scolastiche con orario di servizio giornaliero superiore a 10 ore per almeno 3 giorni a settimana.

È necessario che ricorrano entrambi i presupposti contemporaneamente (oggettivo e soggettivo). 

La riduzione si realizza a condizione che il relativo costo sia fronteggiato con proporzionali riduzioni di lavoro straordinario o con stabili modifiche degli assetti organizzativi. 

Il personale che usufruisce delle 35 ore può comunque svolgere lavoro straordinario, che decorre dal superamento della 35ª ora di servizio.

Ore di lavoro personale ATA: edificio scolastico visto dall'alto
Il servizio può essere distribuito su cinque o sei giorni lavorativi, in base al Piano delle Attività predisposto dal DS su proposta del DSGA.

Il ruolo del Dirigente scolastico e del DSGA nella definizione dell’orario ATA

La definizione dell’orario di lavoro del personale ATA non è competenza dei singoli lavoratori né del Consiglio d’Istituto, ma segue un iter preciso previsto dall’art. 66, comma 1 del CCNL 18 gennaio 2024:

  • il DSGA elabora la proposta di Piano delle Attività ATA, individuando i regimi orari e, ove applicabile, il personale avente diritto alla riduzione a 35 ore;
  • il Dirigente scolastico verifica la coerenza della proposta con il PTOF e la adotta, previa convocazione del personale ATA e confronto con la RSU (Rappresentanza Sindacale Unitaria).

 

Con il CCNL 2024 il “confronto” con la RSU ha sostituito la precedente contrattazione integrativa d’istituto su questa materia, semplificando l’iter procedurale. 

Il confronto non è obbligatorio ma può essere attivato su proposta del DS o su richiesta sindacale.

La giurisprudenza recente: i diritti del personale ATA confermati in sede giudiziaria

Sul tema delle 35 ore si registra un orientamento giurisprudenziale consolidato a favore del personale ATA. 

La Corte d’Appello di Torino, con pronunce rese nel 2024, ha riconosciuto il diritto alla riduzione dell’orario settimanale in diversi casi in cui i Dirigenti scolastici avevano negato il beneficio, tentando di ricondurre la prestazione all’orario flessibile anziché alla turnazione.

I giudici hanno chiarito che l’istituto dell’art. 55 CCNL è pienamente vigente e che le eventuali interpretazioni restrittive da parte dei dirigenti sono prive di fondamento normativo. 

Nei casi giudicati, i lavoratori hanno ottenuto non solo il riconoscimento del diritto, ma anche il pagamento dell’indennità sostitutiva per la riduzione non fruita negli anni precedenti, oltre al rimborso delle spese legali.

CCNL 2022-2024: le novità economiche per il personale ATA

Sul fronte contrattuale, il CCNL per il comparto Istruzione e Ricerca relativo al triennio 2022-2024, sottoscritto definitivamente il 23 dicembre 2025 presso l’ARAN, ha introdotto significativi miglioramenti economici. 

Per il personale ATA sono previsti aumenti retributivi mensili medi compresi tra 85 e 128 euro lordi a seconda del profilo e dell’anzianità di servizio (media intorno ai 105 euro), oltre alla corresponsione di arretrati e una tantum per un importo lordo compreso tra 1.300 e 2.500 euro.

La tornata contrattuale 2022-2024 si era concentrata esclusivamente sugli aspetti economici, rinviando la revisione degli istituti normativi – tra cui la regolamentazione dell’orario di lavoro – alla negoziazione successiva. 

Il 1° aprile 2026 è stata sottoscritta l’ipotesi di accordo per il CCNL Istruzione e Ricerca 2025-2027, firmata all’unanimità tra l’ARAN e le sei sigle sindacali del comparto. 

Per il personale ATA l’intesa prevede un aumento medio a regime di 107 euro lordi mensili, con incrementi differenziati per profilo: 

  • i Collaboratori scolastici beneficeranno fino a 110 euro, mentre i Funzionari con elevate qualificazioni potranno ricevere fino a 194 euro lordi mensili. 

 

È prevista, inoltre, un’indennità una tantum di 110 euro nel 2027 per chi è in servizio nell’anno scolastico 2025-2026, oltre ad arretrati stimati intorno ai 633 euro lordi. 

Sommando i tre contratti consecutivi (2019-2021, 2022-2024 e 2025-2027), la rivalutazione complessiva per il personale ATA raggiunge i 304 euro lordi mensili a regime. 

L’ARAN ha già annunciato la convocazione delle sigle sindacali per la parte normativa, che affronterà – tra le altre materie – welfare contrattuale e relazioni sindacali.

PROFILO STIPENDIO ANNUO LORDO FASCIA 0-8 ANNI POST-CCNL 2022-2024 AUMENTO MEDIO MENSILE CCNL 2022-2024 AUMENTO MEDIO MENSILE IPOTESI CCNL 2025-2027
Collaboratore Scolastico (CS) 16.456,64 € ~85-110 € fino a 110 €
Operatore Scolastico (OS) 16.826,09 € ~95-115 € fino a 110 €
Assistente Amministrativo (AA) ~18.500 € ~105 € ~107 €
Assistente Tecnico (AT) ~18.500 € ~105 € ~107 €
DSGA / Funzionari ed EQ 23.987 € fino a 128 € fino a 194 €

Domande frequenti sulle ore di lavoro del personale ATA (FAQ)

Quante sono le ore di lavoro settimanali del personale ATA?

36 ore settimanali, come regola generale stabilita dall’art. 51 del CCNL 29 novembre 2007, tuttora vigente per la parte normativa e confermato dall’art. 63 del CCNL 18 gennaio 2024. Nello specifico, le 36 ore sono suddivise in sei ore continuative giornaliere, svolte di norma in orario antimeridiano oppure anche pomeridiano per le istituzioni educative e per i convitti annessi agli istituti tecnici e professionali. Il servizio può essere distribuito su cinque o sei giorni lavorativi, in base al Piano delle Attività predisposto dal Dirigente Scolastico su proposta del DSGA. Ad ogni modo, l’orario individuale deve essere funzionale all’orario di servizio della scuola e alla sua apertura all’utenza, come ribadito dal CCNL 18 gennaio 2024.

Chi ha diritto alla riduzione a 35 ore settimanali?

Hanno diritto alla riduzione i lavoratori ATA che soddisfano contemporaneamente due requisiti, ai sensi dell’art. 55 del CCNL 2006-2009 (ancora in vigore). Il primo requisito è soggettivo: il dipendente deve prestare servizio articolato su più turni a rotazione, con significative oscillazioni degli orari individuali rispetto all’ordinario. Il secondo requisito è oggettivo: la scuola di servizio deve avere un orario di servizio giornaliero superiore a 10 ore per almeno 3 giorni a settimana. Nello specifico, va sottolineato che i due requisiti devono ricorrere contemporaneamente: il solo servizio a turni o il solo orario scuola superiore a 10 ore non sono sufficienti. Il personale che usufruisce delle 35 ore può comunque svolgere lavoro straordinario, che decorre dal superamento della 35ª ora di servizio.

Cosa succede se la prestazione giornaliera supera le 6 ore continuative?

Il dipendente ha diritto a una pausa di almeno 30 minuti per il recupero delle energie psicofisiche. La pausa diventa obbligatoria quando l’orario continuativo supera le 7 ore e 12 minuti. Nello specifico, la pausa non è un beneficio facoltativo ma un diritto contrattuale previsto dal CCNL Istruzione e Ricerca, finalizzato alla tutela della salute del lavoratore e alla qualità del servizio prestato. A tal proposito, la pausa va prevista esplicitamente nel Piano delle Attività adottato dal Dirigente Scolastico, in modo da garantire la continuità del servizio durante l’assenza del singolo lavoratore (per esempio attraverso turnazioni interne o copertura da parte di altri operatori del medesimo profilo).

Posso lavorare oltre le 36 ore settimanali come ATA?

, attraverso l’orario plurisettimanale disciplinato dall’art. 65 del CCNL 18 gennaio 2024. Nello specifico, in periodi di maggiore intensità lavorativa è possibile programmare una prestazione settimanale fino a 42 ore (sei ore in più rispetto all’ordinario), per non più di tre settimane consecutive e comunque entro le 13 settimane nell’anno scolastico. Ad ogni modo, nei periodi di minor carico l’eccedenza si recupera con una riduzione giornaliera o settimanale corrispondente: il monte ore complessivo annuo resta invariato. È pattern alternativo al lavoro straordinario, che invece è retribuito con tariffe orarie aggiuntive previste dal CCNL. La scelta tra orario plurisettimanale e straordinario dipende dal Piano delle Attività adottato dal Dirigente Scolastico su proposta del DSGA, previo confronto con la RSU di istituto.

Chi definisce l’orario di lavoro del personale ATA?

L’orario di lavoro del personale ATA viene definito attraverso un iter specifico previsto dall’art. 66 comma 1 del CCNL 18 gennaio 2024. Nello specifico, il DSGA elabora la proposta di Piano delle Attività ATA, individuando i regimi orari e, ove applicabile, il personale avente diritto alla riduzione a 35 ore. Il Dirigente Scolastico verifica la coerenza della proposta con il PTOF e la adotta, previa convocazione del personale ATA e confronto con la RSU (Rappresentanza Sindacale Unitaria). Ad ogni modo, va sottolineato che con il CCNL 2024 il “confronto” con la RSU ha sostituito la precedente contrattazione integrativa d’istituto su questa materia, semplificando l’iter procedurale. Né i singoli lavoratori né il Consiglio d’Istituto hanno competenza diretta sulla definizione dell’orario: la decisione finale spetta sempre al Dirigente Scolastico.

Quanto sono gli aumenti del CCNL ATA 2022-2024?

Il CCNL Istruzione e Ricerca 2022-2024, sottoscritto definitivamente il 23 dicembre 2025 presso l’ARAN, prevede per il personale ATA aumenti retributivi mensili medi compresi tra 85 e 128 euro lordi a seconda del profilo e dell’anzianità di servizio (media intorno ai 105 euro lordi). Nello specifico, agli aumenti tabellari si aggiungono la corresponsione di arretrati e una tantum per un importo lordo compreso tra 1.300 e 2.500 euro. Le nuove retribuzioni hanno decorrenza economica dal 1° gennaio 2024. Per il quadro retributivo completo con tabelle per profilo (CS, OS, AA, AT, DSGA) post-CCNL 2022-2024, vedi la Guida agli stipendi del personale ATA.

Quanto sono gli aumenti del CCNL ATA 2025-2027?

L’ipotesi di accordo per il CCNL Istruzione e Ricerca 2025-2027 è stata firmata all’unanimità il 1° aprile 2026 tra l’ARAN e le sei sigle sindacali del comparto. Nello specifico, l’intesa prevede per il personale ATA un aumento medio a regime di 107 euro lordi mensili, con incrementi differenziati per profilo: i Collaboratori Scolastici beneficeranno fino a 110 euro, mentre i Funzionari ed Elevate Qualificazioni potranno ricevere fino a 194 euro lordi mensili. È prevista, inoltre, un’indennità una tantum di 110 euro nel 2027 per chi è in servizio nell’anno scolastico 2025-2026, oltre ad arretrati stimati intorno ai 633 euro lordi. Sommando i tre contratti consecutivi (2019-2021, 2022-2024 e 2025-2027), la rivalutazione complessiva per il personale ATA raggiunge i 304 euro lordi mensili a regime. Ad ogni modo, la sottoscrizione definitiva è attesa al termine dell’iter ARAN-Corte dei Conti, presumibilmente entro fine 2026.

Posso fare causa al Dirigente Scolastico se mi nega la riduzione a 35 ore?

, con possibilità concrete di accoglimento. La Corte d’Appello di Torino, con pronunce rese nel 2024, ha riconosciuto il diritto alla riduzione dell’orario settimanale in diversi casi in cui i Dirigenti Scolastici avevano negato il beneficio, tentando di ricondurre la prestazione all’orario flessibile anziché alla turnazione. Nello specifico, i giudici hanno chiarito che l’istituto dell’art. 55 CCNL è pienamente vigente e che le eventuali interpretazioni restrittive da parte dei dirigenti sono prive di fondamento normativo. Nei casi giudicati, i lavoratori hanno ottenuto non solo il riconoscimento del diritto, ma anche il pagamento dell’indennità sostitutiva per la riduzione non fruita negli anni precedenti, oltre al rimborso delle spese legali. A tal proposito, prima di intraprendere il contenzioso conviene rivolgersi a un sindacato o a un legale del lavoro per una valutazione preliminare del caso specifico, verificando il ricorrere effettivo dei due requisiti cumulativi previsti dall’art. 55 CCNL.

 

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Per il quadro completo dei titoli valutabili, vedi la Guida ai titoli valutabili Personale ATA.

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