Percorsi 36 CFU: Come Funzionano?

Percorsi 36 CFU_

Nell’ambito della Riforma della formazione iniziale e continua e del reclutamento dei docenti, va segnalata l’implementazione del percorso formativo abilitante da 36 CFU

La riforma, avviata dall’ex Ministro Bianchi, è poi stata confermata dall’attuale Ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara. L’elemento di spicco della stessa consiste nell’introduzione di un percorso di formazione iniziale abilitante da 60 CFU/CFA. Che stabilisce il nuovo standard formativo gli aspiranti docenti delle scuole Secondarie di primo e secondo grado. Sostituendo, di fatto, i precedenti 24 CFU.

Più nello specifico, si tratta, di crediti formativi universitari o accademici nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche e linguistiche.

Con l’entrata in vigore della legge n. 79 del 29 giugno 2022, che modifica il decreto n. 36 del 30 aprile 2022, è però previsto un periodo transitorio fino al 31 dicembre 2024. Nel corso di questa fase, saranno disponibili itinerari formativi di 60, 30 e 36 CFU. Inoltre, sarà consentito l’uso dei 24 CFU (acquisiti entro il 31 ottobre 2022) per l’accesso ai concorsi pubblici. Successivamente a questa data, sarà permesso solamente richiederne il riconoscimento ufficiale.

Percorsi 36 CFU

Il nuovo percorso di reclutamento della Riforma Bianchi

Dal 1° gennaio 2025, al termine della fase transitoria, l’acquisizione di 60 CFU/CFA diverrà condizione necessaria per l’ammissione ai concorsi per l’insegnamento. Questa misura stabilisce, inoltre, un percorso univoco per l’ottenimento dell’abilitazione all’insegnamento.

Con la piena attuazione della Riforma Bianchi, il sistema di reclutamento per gli aspiranti insegnanti si articolerà secondo i seguenti criteri strutturali:

  • laurea magistrale (triennale per ITP) + percorso di abilitazione di 60 CFU/CFA + concorso + anno di prova in servizio con test finale e valutazione conclusiva.

Come funzionano i percorsi abilitanti da 36 CFU

Per tutta la durata della fase di transizione sono stati delineati vari itinerari formativi ridotti, tra cui un percorso da 36 CFU destinato ai candidati all’insegnamento che hanno acquisito i 24 CFU prima del 31 ottobre 2022.

Fino al 31 dicembre 2024, detti 24 CFU saranno una condizione di ammissibilità ai concorsi per insegnanti, anche in assenza di abilitazione. A partire dal 1° gennaio 2025, invece, sarà possibile solo richiedere la validazione di tali crediti, in conformità con quanto stabilito dall’articolo 8 del DPCM 60 CFU.

Tuttavia, nel caso di successo nel concorso, gli aspiranti docenti saranno assunti con contratto a termine e dovranno ultimare la loro formazione attraverso un percorso semplificato da 36 CFU/CFA. Una volta completato il corso, per conseguire l’abilitazione, sarà necessario superare una verifica scritta e un’esercitazione didattica simulata.

Il percorso per l’abilitazione didattica da 36 CFU è applicabile anche ai soggetti che hanno ottenuto 24 CFU entro il 31 ottobre 2022 ma che, non avendo vinto o non avendo partecipato al concorso, mirino comunque ad acquisire l’abilitazione all’insegnamento.

Al riguardo, il DPCM 60 CFU prevede la seguente struttura per il percorso da 36 CFU:

Contenuto dei percorsi CFU/CFA
Discipline di area pedagogica 3

Tirocinio diretto e indiretto

  • 10 CFU/CFA di tirocinio diretto;
  • 3 CFU/CFA di tirocinio indiretto.

3 dei 13 CFU/CFA riservati alle attività formative relative all’inclusione scolastica.

13
Discipline di area linguistico-digitale 3
Metodologie didattiche: introduzione ai modelli di mediazione didattica per la scuola secondaria 2
Didattica delle discipline e metodologie delle discipline di riferimento (delle classi di concorso) 13
Discipline relative all’acquisizione di competenze nella legislazione scolastica 2


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