Manca sempre meno all’avvio dei percorsi abilitanti da 30 CFU. In merito, viene spontaneo chiedersi se i 5 giorni di permesso per formazione potranno essere richiesti al fine di partecipare al corso di abilitazione. Vediamo insieme le disposizioni a riguardo.
In partenza i percorsi abilitanti da 30
Contrariamente a quanto succede per altri percorsi abilitanti, quelli destinati al personale docente già abilitato o specializzato in sostegno sono ai nastri di partenza. Diverse università hanno, infatti, pubblicato i relativi bandi o dimostrato manifestazioni di interesse.
La nostra attenzione si concentra sul percorso di 30 CFU per docenti già abilitati o specializzati. I bandi delle università sono stati emessi in conformità all’articolo 13 del DPCM del 4 agosto 2023 e non sono legati al fabbisogno indicato dal Ministero.
I suddetti percorsi mirano a consentire, a coloro che lo desiderano, di ottenere l’abilitazione nella scuola secondaria di primo o secondo grado, come ad esempio gli specialisti in sostegno privi di abilitazione per quel grado di istruzione. O, ancora, i docenti con un’altra abilitazione che sperano di cambiare ruolo o cattedra sfruttando la mobilità.
Generalmente, i docenti hanno diritto a 5 giorni di permesso durante l’anno scolastico. Queste eccezioni vengono concesse per partecipare a iniziative di formazione al di fuori di quelle organizzate dall’amministrazione.
Questi giorni non sono cumulabili e sono destinati alla formazione funzionale allo sviluppo della propria professionalità. Non sono invece previsti per l’acquisizione di un titolo di accesso come l’abilitazione all’insegnamento. Dunque, nel contesto dei 30 CFU, i 5 giorni di permesso per formazione non possono essere richiesti.
Da sottolineare che questi giorni non possono essere utilizzati per frequentare corsi di laurea, perfezionamento o specializzazione. Tuttavia, il dirigente scolastico può prevedere specifiche modalità di articolazione dell’orario di lavoro per consentire la partecipazione a tali corsi, nel rispetto della qualità del servizio.
Quali sono i permessi previsti per i docenti
Per quanto riguarda i permessi di cui possono usufruire i docenti troviamo le seguenti tipologie:
- Permessi per motivi personali o familiari: i docenti hanno diritto a 3 giorni di permesso retribuito per motivi personali o familiari, documentabili anche tramite autocertificazione, come stabilito dall’articolo 15/2 del CCNL 2007. Per gli stessi motivi, i docenti hanno diritto anche a 6 giorni di ferie durante i periodi di attività didattica, con sostituzione a carico dell’amministrazione. Questo diritto spetta anche ai supplenti al 30/06 e al 31/08, secondo le modifiche introdotte dal CCNL 2019/21.
- Permessi per formazione: il CCNL 2019/21 ha introdotto alcune importanti novità in materia di formazione del personale docente. La formazione organizzata dall’amministrazione o dalle scuole si svolge di norma durante o al di fuori dell’orario di insegnamento. Il personale partecipante è considerato in servizio e non deve richiedere giorni di permesso. È previsto il rimborso delle spese di viaggio per i corsi svolti fuori sede.
In che modo è possibile ottenere i 30 CFU
I docenti di ruolo che vogliono ottenere una seconda abilitazione dovranno iscriversi ai percorsi abilitanti da 30 CFU presso le Università e le Istituzioni AFAM (Alta formazione artistica, musicale e coreutica) accreditate presso il MUR.
A differenza dei percorsi da 60 CFU, per i 30 CFU non è prevista nessuna selezione per titoli ed esami. Non sarà, infatti, necessario il tirocinio diretto e, soprattutto, sarà possibile seguire l’intero percorso in modalità telematica sincrona. Ecco dunque che, frequentare dei percorsi di formazione per ottenere i 30 CFU come quelli offerti da Scuola Moscati, risulta molto più semplice ed immediato.