Con l’emanazione del decreto n. 621 del 22 aprile 2024, il Ministero dell’Università e della Ricerca ha ufficializzato le modalità di attuazione dei nuovi percorsi di formazione e abilitazione per i docenti di scuole secondarie di primo e secondo grado, inclusi gli insegnanti tecnico-pratici (ITP), per l’anno accademico 2023/2024. Si tratta, così come previsto dalla Riforma della formazione iniziale e continua e del reclutamento dei docenti, di percorsi da 60, 30 e 36 CFU/CFA.
Il decreto specifica che saranno disponibili 51.753 posti nei vari corsi accreditati, gestiti dalle principali istituzioni universitarie e accademiche. Al contempo, le università stanno già aggiornando le pagine dei rispettivi siti per la pubblicazione dei bandi.
Nonostante la chiarezza delle disposizioni e l’avanzamento nell’organizzazione, persistono alcune incertezze e discussioni, soprattutto riguardo ai percorsi da 36 CFU/CFA, che continuano a generare dubbi tra gli aspiranti docenti.
Percorsi abilitanti: l’offerta formativa
I percorsi abilitanti introdotti dalla Riforma Bianchi saranno di tre tipologie:
- 60 CFU/CFA (aspiranti docenti laureati e studenti iscritti ad un corso di laurea magistrale);
- 30 CFU/CFA;
- 36 CFU/CFA (aspiranti docenti che hanno conseguito i vecchi 24 CFU entro il 31 ottobre 2022).
A loro volta, i percorsi formativi da 30 CFU/CFA sono così strutturati:
- aspiranti docenti con un servizio presso le istituzioni scolastiche statali di almeno 3 anni scolastici, anche non continuativi, di cui almeno uno nella specifica classe di concorso o nella tipologia di posto per la quale si concorre, nei 5 anni precedenti e coloro che hanno sostenuto la prova del Concorso straordinario bis;
- aspiranti docenti senza i 24 CFU che vogliono partecipare all’ultimo concorso della fase transitoria;
- aspiranti docenti che hanno vinto il concorso a cattedra e devono completare i crediti formativi;
- docenti già abilitati su una classe di concorso o su un altro grado di istruzione e docenti in possesso della specializzazione sul sostegno.
Percorsi abilitanti 36 CFU, chi può partecipare?
L’articolo 18-bis, comma 4, insieme all’articolo 14, comma 4, del DPCM 60 CFU, stabilisce che i 36 CFU/CFA sono destinati esclusivamente a coloro che, avendo già acquisito 24 CFU entro il 31 ottobre 2022, sono risultati vincitori in concorsi per l’insegnamento e hanno così guadagnato il diritto di partecipare a queste specifiche procedure formative.
La struttura dei percorsi formativi da 36 CFU/CFA è definita per rispondere a queste esigenze specifiche, garantendo una formazione adeguata agli standard richiesti per l’insegnamento nelle scuole di secondo grado:
Contenuto dei percorsi | CFU/CFA |
Discipline di area pedagogica | 3 |
Tirocinio diretto e indiretto
3 dei 13 CFU/CFA riservati alle attività formative relative all’inclusione scolastica | 13 |
Discipline di area linguistico-digitale | 3 |
Didattica delle discipline e metodologie delle discipline di riferimento (delle classi di concorso) | 13 |
Metodologie didattiche: introduzione ai modelli di mediazione didattica per la scuola secondaria | 2 |
Discipline relative all’acquisizione di competenze nella legislazione scolastica | 2 |
Eppure sono ancora numerosi gli aspiranti docenti che continuano ad esprimere incertezze riguardo all’accesso ai percorsi abilitanti da 36 CFU/CFA.
FAQ 36 CFU/CFA
Posso accedere ai percorsi abilitanti da 30 CFU/CFA se ho ottenuto 24 CFU entro il 31 ottobre 2022, ma non ho 3 anni di servizio?
No, non puoi accedere ai percorsi abilitanti da 30 CFU/CFA senza i tre anni di esperienza lavorativa nelle scuole statali. Tuttavia, puoi iscriverti ai percorsi da 60 CFU e i 24 CFU già ottenuti saranno integralmente riconosciuti, come stabilito dall’articolo 8 del DPCM relativo ai 60 CFU.
Quali sono le opzioni per chi ha conseguito 24 CFU entro il 31 ottobre 2022 e possiede 3 anni di esperienza?
Se rientri in questa categoria, puoi richiedere la valutazione del tuo piano di studi per accedere ai percorsi abilitanti da 30 CFU/CFA, purché uno di questi anni di servizio sia stato svolto nella classe di concorso specifica o nella tipologia di posto per la quale intendi concorrere. Il riconoscimento integrale dei 24 CFU è garantito solo nei percorsi da 60 CFU.
Cosa accade ai candidati del Concorso straordinario ter con 24 CFU ottenuti entro il 31 ottobre 2022?
I partecipanti a questo concorso che risulteranno vincitori dovranno completare i loro crediti formativi attraverso il percorso abilitante da 36 CFU/CFA nell’anno accademico 2024-2025.
È possibile il riconoscimento dei 24 CFU acquisiti dopo il 31 ottobre 2022?
Se hai conseguito i 24 CFU dopo questa data, non è previsto il riconoscimento automatico di questi crediti. Tuttavia, una volta iscritto ai percorsi abilitanti da 60 CFU, puoi fare richiesta per una valutazione del tuo piano di studi. Se invece miri a partecipare ai concorsi a cattedra autunnali, puoi optare per i percorsi da 30 CFU/CFA e, in seguito, completare i crediti mancanti.