Percorsi abilitanti (60 CFU): accesso, struttura e modalità

Percorsi abilitanti (60 CFU) accesso, struttura e modalità

Percorsi abilitanti (60 CFU) -accesso, struttura e modalitàLa legge n. 79 del 29 giugno 2022 (conversione in legge del decreto 36/2022) ha introdotto importanti novità riguardo ai percorsi di formazione per l’abilitazione all’insegnamento nella scuola secondaria. Questi percorsi, organizzati in ambito universitario e accademico, sono stati resi specifici per le diverse classi di concorso. Differenziandosi così dai precedenti 24 CFU, caratterizzati da un approccio trasversale.

 

In aggiunta alle discipline trasversali, i percorsi prevedono insegnamenti specifici legati alla disciplina di riferimento per ciascuna classe di concorso. Parallelamente, è richiesto lo svolgimento di un tirocinio diretto mirato alla classe di concorso prescelta, offrendo così un’esperienza pratica e diretta nell’insegnamento specifico di tale ambito.

 

Oltre ai contenuti didattici, è fondamentale comprendere i requisiti di accesso ai percorsi di 60 CFU, la struttura dei corsi e le modalità con cui vengono erogati. Inoltre, è necessario prendere in considerazione la percentuale di assenze ammissibile e l’importante prova finale che conclude il percorso di formazione.

 

È proprio su questi aspetti che ci soffermiamo, approfondendo le condizioni di accesso, la composizione dei percorsi, le modalità di svolgimento e la valutazione finale.

 

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Struttura dei percorsi abilitanti

Secondo quanto previsto dalla bozza del DPCM 60 CFU, la ripartizione dei contenuti dei percorsi abilitanti sarà così strutturata:

 

Contenuto dei percorsiCFU/CFA
Discipline di area pedagogica10
Tirocinio diretto specifico per la classe di concorso, con un impegno in presenza di almeno dodici ore per ogni CFU o CFA di tirocinio15
Tirocinio indiretto5
Formazione inclusiva delle persone con BES3
Disciplina di area linguistico-digitale3
Disciplina psico-socio-antropologiche4
Didattica delle discipline, metodologie e tecnologie didattiche applicate alle discipline di riferimento18
Discipline relative all’acquisizione di competenze nell’ambito della legislazione scolastica2

 

Il tirocinio nei percorsi abilitanti

Il tirocinio formativo, sotto la guida attenta dei tutor, richiede ai partecipanti di redigere e discutere un E-portfolio che documenta le competenze professionali acquisite durante l’esperienza. Questo strumento evidenzia l’analisi di situazioni problematiche e casi concreti emersi nel contesto del gruppo-classe durante il periodo di tirocinio. Tutti i dettagli e le riflessioni sono registrati nel diario di tirocinio, fornendo così un quadro completo delle competenze acquisite.

 

Per svolgere il tirocinio, è prevista la collaborazione con istituzioni scolastiche appartenenti al Sistema nazionale di istruzione. Inclusi i Centri provinciali per l’istruzione degli adulti, previa ottenimento dell’accreditamento. Al fine di agevolare la scelta delle sedi di tirocinio, l’Ufficio Scolastico Regionale (USR) provvede annualmente a fornire un elenco telematico delle istituzioni scolastiche accreditate. Consentendo ai partecipanti di selezionare adeguatamente il contesto in cui svolgere la propria esperienza formativa.

 

I requisiti di accesso dei percorsi abilitanti

L’accesso ai percorsi formativi è riservato a coloro che soddisfano i requisiti di titoli di studio stabiliti nell’articolo 5, commi 1 e 2, del Decreto legislativo. In altre parole, è richiesto il possesso di un titolo di studio che abiliti all’insegnamento nella specifica classe di concorso prescelta.

 

Tuttavia, per gli insegnanti tecnico pratici (ITP), è prevista una disposizione transitoria che consente, fino al 31 dicembre 2024, di accedere ai percorsi di formazione con il solo diploma di scuola secondaria. A partire dal 1° gennaio 2025, invece, al termine di tale fase di transizione, sarà obbligatorio possedere una laurea triennale coerente con l’insegnamento.

 

Si tratta di una misura che mira a garantire un adeguato livello di preparazione e competenze per gli insegnanti, assicurando una formazione adeguata in linea con gli standard richiesti per l’insegnamento nella scuola secondaria.

 

Requisiti per i laureandi

Gli aspiranti docenti che sono attualmente impegnati in corsi di studio per il conseguimento dei titoli di studio richiesti dall’articolo 5, commi 1 e 2, del Decreto legislativo, hanno anche la possibilità di accedere ai percorsi abilitanti.

 

Tuttavia, per gli studenti iscritti a corsi di laurea magistrale a ciclo unico, l’accesso ai percorsi di abilitazione è soggetto al completamento di almeno 180 crediti formativi universitari (CFU).

 

Questo apre la strada a coloro che stanno ancora perseguendo i loro percorsi di studio, consentendo loro di accedere alla formazione necessaria per l’abilitazione all’insegnamento nella scuola secondaria. 

 

La condizione di raggiungere un numero minimo di 180 CFU per gli studenti dei corsi di laurea magistrale a ciclo unico è volta a garantire un livello adeguato di preparazione e competenze prima di intraprendere il percorso di abilitazione.

 

Percorsi abilitanti: accesso ai corsi

Il Ministero dell’Istruzione e del Merito (MIM) sarà responsabile di stimare e comunicare al Ministero dell’Università e della Ricerca (MUR) il fabbisogno di docenti per il sistema nazionale di istruzione per il prossimo triennio. Tale stima comprenderà le diverse tipologie di posti e classi di concorso. Coinvolgendo non solo le scuole paritarie e i percorsi di istruzione e formazione professionale regionali, ma anche le scuole italiane all’estero.

 

L’obiettivo principale di questa pianificazione è assicurare che il sistema di formazione iniziale dei docenti sia in grado di generare un numero adeguato di abilitati. Garantendo così la selettività delle procedure concorsuali in maniera uniforme su tutto il territorio nazionale, senza disparità tra le diverse regioni.

 

Tuttavia, nel caso in cui il numero di domande di ammissione ai percorsi di formazione iniziale per specifiche classi di concorso superi il limite sostenibile precedentemente stabilito, le università e le istituzioni AFAM avranno la possibilità di pianificare l’accesso a tali percorsi a livello locale, adottando le modalità individuate dal MUR.

 

Inoltre, per i primi tre cicli dei percorsi abilitanti, i docenti attualmente impiegati con contratti presso scuole statali o paritarie o nell’ambito dei percorsi di istruzione e formazione professionale regionali avranno la possibilità di accedere ai percorsi corrispondenti alla loro classe di concorso di interesse, nel rispetto delle riserve di posti stabilite. Secondo la bozza del DPCM attuale, la riserva sarà del 40% per il primo ciclo, mentre per il secondo e il terzo ciclo sarà del 30%.

 

Presenza e assenza ai percorsi abilitanti

Affinché sia possibile partecipare alla prova finale dei percorsi di formazione iniziale, è necessario soddisfare un requisito fondamentale: una presenza minima del 60% alle attività formative.

 

L’assidua partecipazione alle attività formative è considerata un elemento cruciale per garantire un adeguato livello di preparazione e acquisire le competenze necessarie per l’insegnamento nella scuola secondaria.

 

Percorsi abilitanti: modalità di erogazione 

I percorsi di formazione iniziale offrono diverse modalità di svolgimento. Consentendo ai partecipanti di scegliere tra lezioni in presenza o, per le attività non riferite al tirocinio e ai laboratori, modalità telematiche che rappresentino fino al 20% del totale.

 

Tuttavia, il Decreto PA Bis ha introdotto una disposizione transitoria che permette, per gli anni accademici 2023/2024 e 2024/2025, di svolgere i percorsi universitari e accademici di formazione iniziale in modalità telematica. In questo caso, ad eccezione del tirocinio e dei laboratori, le attività saranno condotte in modalità sincrona e non potranno superare il 50% del totale.

 

Questa transizione è stata introdotta al fine di gestire l’introduzione del nuovo sistema di formazione, mantenendo al contempo l’obiettivo di rispettare il target di assunzioni stabilito dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). Che prevede l’immissione in ruolo di 70.000 docenti entro il 2024.

 

Inoltre, tale regime transitorio è stato concepito per agevolare i vincitori dei concorsi che devono ancora conseguire l’abilitazione. Permettendo loro di integrare i crediti formativi universitari mancanti durante il periodo di contratto annuale a tempo determinato. In questo modo, si crea un equilibrio tra le esigenze di formazione, le nuove modalità di erogazione e le necessità di garantire il corretto flusso di assunzioni previste.

 

La prova finale

La fase conclusiva del percorso formativo dei docenti prevede una prova finale composta da una prova scritta e una lezione simulata. Questi test sono volti a valutare l’acquisizione delle competenze professionali, come definito nell’Allegato A della bozza del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM) relativo ai percorsi formativi da 60 CFU.

 

La prova scritta consiste in un’analisi critica e sintetica di episodi, casi, situazioni e problematiche che si sono verificate durante il tirocinio diretto e indiretto, svolti nel percorso di formazione iniziale. L’obiettivo principale è valutare le competenze acquisite dal tirocinante nell’ambito dell’attività svolta all’interno dei gruppi-classe e della didattica disciplinare. Particolare attenzione viene dedicata alle attività di laboratorio e all’acquisizione di conoscenze psicopedagogiche.

 

La lezione simulata, invece, prevede la progettazione di un’attività didattica innovativa, con una durata massima di quarantacinque minuti. Durante questa prova, i docenti dovranno illustrare le scelte contenutistiche, didattiche e metodologiche effettuate, inclusi i possibili utilizzi delle tecnologie digitali multimediali. La progettazione sarà basata sul percorso di formazione iniziale specifico per la classe di concorso considerata.

 

La commissione giudicatrice assegna un punteggio massimo di dieci punti sia alla prova scritta che alla lezione simulata. La prova finale viene considerata superata se il candidato raggiunge un punteggio di almeno 7/10 nella prova scritta e 7/10 nella lezione simulata.

 

Una volta superata la prova finale, i docenti acquisiscono l’abilitazione all’insegnamento per la classe di concorso di riferimento. Questo rappresenta un importante traguardo nella loro carriera professionale, confermando le competenze acquisite durante il percorso formativo.

 

Percorsi abilitanti: il riconoscimento dei 24 CFU

In merito al conseguimento dei CFU o CFA occorre precisare che:

 

  • vengono riconosciuti 24 CFU o CFA ottenuti in base al precedente ordinamento, con un requisito minimo di 10 CFU o CFA di tirocinio diretto;

 

  • i CFU e CFA conseguiti nei corsi di laurea universitari o accademici, se coerenti con il Profilo definito nell’allegato A, possono essere riconosciuti secondo le Linee guida specificate nell’allegato B del decreto.

 

Percorsi abilitanti: i costi

Secondo quanto stabilito nella bozza del DPCM, i costi dei percorsi di formazione si aggireranno tra i 2.000 e i 2.500 euro. 

 

Nello specifico: 

 

Tipologia di percorsoCosto massimo
Percorsi da 60 CFU/CFA2.500 euro
Percorsi abbreviati per coloro che hanno già conseguito i 24 CFU2.000 euro
Percorsi abbreviati per coloro che sono regolarmente iscritti ai corsi di laurea magistrali a ciclo unico che costituiscono titolo di accesso alla classe di concorso2.000 euro

 

SCARICA la bozza DPCM 60 CFU

 

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