Il Ministero dell’Università e della Ricerca (MUR) ha pubblicato le linee guida per l’attivazione dei percorsi abilitanti attraverso l’emanazione del decreto n.621 del 22 aprile 2024. Sono stati resi noti, in questo modo, criteri e contenuti dell’offerta formativa, costi massimi a carico degli interessati e modalità di svolgimento della prova finale. In riferimento ai percorsi abilitanti, scopriamo i posti per tutte le classi di concorso, ricordando che quelli autorizzati sono 51.753.
Modalità di accesso
È possibile presentare una sola domanda per i percorsi abilitanti riferiti alla medesima CdC e soltanto in un’unica istituzione universitaria.
Se il numero delle domande dovesse superare i posti disponibili, i criteri di ammissione saranno determinati secondo quanto specificato nell’Allegato B del decreto sopracitato. Partendo dal voto del titolo di accesso, sulla base dei titoli posseduti, sarà stilata una graduatoria.
Ulteriori punteggi verranno poi così distribuiti:
- Fino a 5 punti per ulteriori titoli di studio diversi dal titolo di accesso o quello utilizzato per conseguire il titolo di accesso.
- Un massimo di 2 punti per Master universitari di secondo livello.
- Fino a 4 punti per qualsiasi Diploma di specializzazione e Diploma di perfezionamento conseguito presso l’Accademia Nazionale di Santa Cecilia.
- Un massimo di 6 punti per il Dottorato di ricerca.
- Un massimo di 2 punti per le certificazioni linguistiche di livello almeno C1 e C2. Per ciascuna lingua straniera viene valutato un solo titolo.
- Fino a 6 punti per il servizio di insegnamento prestato nella specifica classe di concorso e posti di sostegno del medesimo grado.
Tipologie di percorsi abilitanti
Le Università si stanno adoperando per attivare i percorsi di formazione abilitanti che possono essere da:
- 60 CFU aperto a tutti, inclusi gli iscritti a laurea magistrale (purchè abbiano conseguito almeno 180 cfu);
- 30 CFU destinato ai vincitori di concorso e attivato per chi aveva 3 anni di servizio negli ultimi 5, di cui uno nella specifica classe di concorso;
- 30 CFU destinato a chi possiede i requisiti di ammissione ad una classe di concorso, da acquisire per poter partecipare a concorso che sarà bandito in primavera 2024 e comunque entro 31/12/2024;
- 30 CFU per completare percorso di 60 cfu (unitamente ai 30 cfu ex allegato 3), destinato ai vincitori del concorso indicato al punto 3);
- 36 CFU destinato a chi ha vinto concorso accedendo avendo 24 cfu nelle discipline antropo-psico-pedagogiche entro 31/10/2022;
- 30 CFU personalizzato, destinato a chi è già abilitato su altra classe di concorso o specializzato su sostegno.
La riserva dei posti
Appurato il consistente numero dei posti per classi di concorso in riferimento a i percorsi abilitanti, consideriamo che è prevista una quota di riserva per le seguenti categorie:
- docenti che hanno svolto servizio presso le istituzioni scolastiche statali o paritarie per almeno 3 anni nei 5 precedenti, anche non continuativi (e anche in ordini di scuola diversi purché in possesso del titolo di studio richiesto), di cui almeno uno nella specifica classe di concorso;
- coloro che hanno sostenuto la prova concorsuale della procedura straordinaria bis;
- i titolari di contratti di docenza nell’ambito di percorsi di istruzione e formazione professionale delle regioni.
La riserva di posti è pari per il primo ciclo al 45% dell’offerta formativa programmata e accreditata per ogni classe di concorso in ciascuna Università o istituzione AFAM. Il 5% è riservato ai titolari di contratti di docenza nell’ambito di percorsi di istruzione e formazione professionale delle regioni.
I 24 CFU potranno essere sfruttati? Risponde il Ministero
Tanti aspiranti docenti si sono chiesti se sia possibile la valutazione dei 24 CFU, conseguiti entro il 31 ottobre 2022 ai sensi del dm 616/2017, nell’ambito dei 60 CFU. Il dubbio è stato dissipato da un’apposita FAQ del Ministero. Eccola:
Lo studente già in possesso dei 24 CFU/CFA che si iscrivesse, nell’a.a. 2023-24, ai percorsi di cui agli allegati 1 o 3 del D.P.C.M. del 4 agosto 2023, ha diritto al riconoscimento “pieno” dei 24 CFU/CFA?
Secondo quanto disposto dal comma 1 secondo periodo, dell’art. 18-bis del d.lgs. 59/17 fino al 31 dicembre 2024, coloro i quali abbiano conseguito i 24 CFU/CFA entro il 31 ottobre 2022, possono partecipare al concorso secondo il previgente ordinamento e, se vincitori di concorso, ottenere l’abilitazione con il percorso da 36 CFU/CFA di cui al comma 4 del medesimo articolo (all. 5 del DPCM 4 agosto 2023).
Lo studente già in possesso dei 24 CFU/CFA che si iscrivesse, nell’a.a. 2023-24, al percorso di cui all’allegato 1 del D.P.C.M. del 4 agosto 2023 ha diritto al riconoscimento di massimo di 12 CFU/CFA.
Nel caso il medesimo studente si iscrivesse al percorso di cui all’allegato 3 del D.P.C.M. del 4 agosto 2023 avrebbe diretto al riconoscimento di massimo 6 CFU/CFA.
Il riconoscimento dei 24 CFU dovrebbe essere inquadrato a regime quando sarà passato il transitorio. Quindi, un laureato in possesso dei 24 CFU (non potendo più partecipare al concorso) potrà chiedere il riconoscimento dei 24 CFU ai fini del percorso da 60 CFU.”
I posti per classe di concorso
Vediamo i posti disponibili per tutte le classi di concorso relativi ai percorsi abilitanti:
Classe di Concorso A046-A047-A048-A049-A050-A054-A064-AA24-AB24-AB35-AB56-AC24-AD24-AG56-AI56-AJ56