Il 29 maggio 2024, il Ministero dell’Università e della Ricerca (MUR) ha diffuso una FAQ che ha sollevato forti dubbi e perplessità tra gli operatori del settore accademico. Secondo questa comunicazione, infatti, nei percorsi abilitanti da 60 CFU/CFA potrebbero essere riconosciuti solo 12 dei 24 CFU eventualmente già conseguiti.
Questa interpretazione ha spinto le principali sigle sindacali del comparto scuola – FLC CGIL, CISL FSUR, SNALS Confsal e GILDA Unams – a intervenire. Con una lettera congiunta indirizzata al MUR e al Ministero dell’Istruzione e del Merito (MIM), i sindacati hanno chiesto chiarimenti urgenti sul riconoscimento totale dei 24 CFU/CFA acquisiti entro il 31 ottobre 2022, come delineato nell’Allegato 1 del DPCM del 4 agosto 2023.
D’altro canto, la questione del riconoscimento dei crediti è cruciale per gli aspiranti docenti, poiché influisce direttamente sulla loro carriera e sui percorsi di abilitazione. I sindacati chiedono che venga rispettato l’impegno preso e che i crediti acquisiti non vengano ridotti in fase di conversione nei nuovi percorsi da 60 CFU/CFA.
Riconoscimento 24 CFU: la FAQ del Ministero
La FAQ che tanta apprensione sta causando tra gli aspiranti docenti che aspettano l’avvio dei percorsi abilitanti da 60 CFU è la seguente:
Lo studente già in possesso dei 24 CFU/CFA che s’iscrivesse, nell’a.a. 2023-24, ai percorsi di cui agli allegati 1 o 3 del D.P.C.M. del 4 agosto 2023, ha diritto al riconoscimento “pieno” dei 24 CFU/CFA?
Secondo quanto disposto dal comma 1 secondo periodo, dell’art. 18-bis del d.lgs. 59/17 fino al 31 dicembre 2024, coloro i quali abbiano conseguito i 24 CFU/CFA entro il 31 ottobre 2022, possono partecipare al concorso secondo il previgente ordinamento e, se vincitori di concorso, ottenere l’abilitazione con il percorso da 36 CFU/CFA di cui al comma 4 del medesimo articolo (all. 5 del DPCM 4 agosto 2023).
Lo studente già in possesso dei 24 CFU/CFA che s’iscrivesse, nell’a.a. 2023-24, al percorso di cui all’allegato 1 del D.P.C.M. del 4 agosto 2023 ha diritto al riconoscimento di massimo di 12 CFU/CFA. Nel caso il medesimo studente si iscrivesse al percorso di cui all’allegato 3 del D.P.C.M. del 4 agosto 2023 avrebbe diretto al riconoscimento di massimo 6 CFU/CFA.
Il riconoscimento dei 24 CFU dovrebbe essere inquadrato a regime quando sarà passato il transitorio. Quindi, un laureato in possesso dei 24 CFU (non potendo più partecipare al concorso) potrà chiedere il riconoscimento dei 24 CFU ai fini del percorso da 60 CFU.
12 o 24 CFU? I sindacati chiedono il pieno riconoscimento
Le indicazioni contenute nelle FAQ del Ministero dell’Università e della Ricerca (MUR) del 29 maggio 2024 hanno suscitato preoccupazione tra i docenti universitari. Secondo quanto riportato dalle sigle sindacali FLC CGIL, CISL FSUR, SNALS Confsal e GILDA Unams, molti Atenei stanno, infatti, considerando di riconoscere solo 12 dei 24 CFU/CFA nei percorsi formativi da 60 CFU/CFA.
Ed è proprio per questo che i sindacati hanno prontamente richiesto un chiarimento al Ministero per evitare penalizzazioni ai docenti coinvolti. Secondo le organizzazioni, i 24 CFU dovrebbero essere integralmente riconosciuti nei percorsi abilitanti da 60 CFU/CFA.
Il DPCM del 4 agosto 2023, all’articolo 8, afferma infatti che “ai fini del conseguimento dei CFU o CFA di cui all’art. 7, comma 2, sono riconosciuti ventiquattro CFU o CFA conseguiti entro il 31 ottobre 2022 sulla base del previgente ordinamento, fermi restando almeno dieci CFU o CFA di tirocinio diretto […]”. L’articolo 7, comma 2, si riferisce ai percorsi da 60 CFU/CFA, la cui composizione è descritta nell’allegato 1 del DPCM.
I sindacati sottolineano che, poiché il testo del DPCM richiama sia l’Allegato 1 che l’Allegato 5, appare corretto prevedere il pieno riconoscimento dei 24 CFU/CFA acquisiti entro ottobre 2022 anche per i corsi da 60 crediti, che possono essere completati prima del concorso.