Il trasferimento da sostegno a posto comune

trasferimento da sostegno a posto comune

Il trasferimento da sostegno a posto comune La docenza è una professione ambita, ma ci sono regole precise da conoscere. Specialmente riguardo al trasferimento da sostegno a posto comune.

Gli insegnanti di sostegno devono essere consapevoli che il trasferimento non è possibile in qualsiasi momento. Infatti, vi sono momenti specifici da rispettare e, quindi, è bene approfondire in ogni dettaglio disponibile.

In merito,  è bene specificare che il docente di sostegno è colui che si occupa degli allievi con Bisogni Educativi Speciali. Durante la sua carriera potrebbe decidere di fare il passaggio a insegnare altre materie.

Risulta essenziale per chi opera in questo settore informarsi adeguatamente sulla possibilità di dislocarsi su un’altra tipologia di insegnamento.

 

Trasferimento da sostegno a posto comune

L’abilitazione viene conseguita attraverso il TFA Sostegno, un percorso di specializzazione universitario specifico per questo ambito. Ciò implica che vi sia un complesso itinerario da seguire per ottenere la cattedra nel settore desiderato.

Tuttavia, può verificarsi il caso in cui un insegnante desidera ottenere un trasferimento dal sostegno a un posto comune. In tal caso, è necessario presentare una richiesta di mobilità.

Il trasferimento su un diverso tipo di posto avviene durante la II Fase della mobilità, anche se coinvolge scuole situate nello stesso comune di titolarità. Questo movimento è sempre preceduto dai trasferimenti sulla medesima tipologia di posto.

Inoltre, secondo quanto previsto dal CCNI all’articolo 6 comma 2, le operazioni di mobilità territoriale e professionale si svolgono in tre fasi distinte:

  • I fase, trasferimenti all’interno del comune;
  • II fase, trasferimenti tra comuni della stessa provincia;
  • III fase, mobilità territoriale interprovinciale e mobilità professionale.

 

La durata del vincolo sul sostegno

Nel contesto del trasferimento da posto di sostegno a posto comune, è necessario comprendere la durata effettiva del vincolo sul posto di sostegno.

I docenti neoassunti in questa tipologia di ruolo sono obbligati a rimanervi per almeno 5 anni. Inoltre, tale vincolo quinquennale si applica anche ad altri casi, come quelli che hanno ottenuto la mobilità su posto di sostegno.

Sempre nel CCNI, nell’articolo 23, comma 8 si afferma in merito che:

«Ai fini del computo del quinquennio (che include l’eventuale anno di decorrenza giuridica derivante dall’applicazione dell’art. 1, comma 4–bis del decreto-legge n. 255, del 3 luglio 2001, convertito in legge n. 333 del 20 agosto, è calcolato l’anno scolastico in corso».

Il docente titolare di sostegno, che non ha ancora completato il quinquennio di permanenza, ha la possibilità di richiedere un trasferimento.

Tuttavia, tale trasferimento può avvenire solo all’interno della stessa tipologia di posto di insegnamento. In alternativa, verso un posto speciale, di sostegno o a indirizzo didattico differenziato.

È fondamentale che il docente abbia il titolo di specializzazione richiesto per la posizione desiderata. Inoltre, in caso di trasferimento da un posto di sostegno a uno di insegnamento comune, il docente perderà il punteggio di continuità.

Lo stesso è quello che è stato acquisito durante il periodo in cui ha operato nella materia di sostegno. Di conseguenza, il calcolo della nuova continuità inizierà a decorrere dall’inizio dell’anno scolastico successivo al trasferimento.

La suddetta regola è valida per garantire una corretta valutazione del servizio prestato dal docente nella nuova posizione assegnata.

 

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