DPCM 60 CFU in Gazzetta Ufficiale (PDF)

DPCM 60 CFU in Gazzetta Ufficiale (PDF)

DPCM 60 CFU in Gazzetta Ufficiale (PDF)_Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM) relativo ai 60 CFU è stato finalmente pubblicato in Gazzetta Ufficiale. Benché l’attesa abbia superato le previsioni iniziali, il decreto attuativo è ora disponibile al pubblico.

Il DPCM datato 4 agosto 2023 riguarda la “definizione del percorso universitario e accademico per la formazione iniziale dei docenti delle scuole Secondarie di primo e secondo grado” nel quadro degli obiettivi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). È stato formalmente pubblicato il 25 settembre, sulla Gazzetta Ufficiale n. 224.

Con la pubblicazione di tale decreto, si delineano le fondamenta per avviare i percorsi formativi abilitanti per gli aspiranti docenti. Tuttavia, questa disposizione non impatterà sugli aspiranti educatori della scuola dell’Infanzia e Primaria, per i quali le direttive rimarranno inalterate.

Il DPCM 60 CFU è una pietra miliare nella realizzazione della Riforma della formazione iniziale e continua e del reclutamento dei docenti (DL 36/2022 convertito in legge n. 79/2022). Questa riforma, inizialmente sostenuta dall’ex Ministro Bianchi, è stata successivamente confermata dall’attuale Ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara.

 

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Che cos’è il DPCM 60 CFU?

Il decreto attuativo ha l’obiettivo fondamentale di delineare il percorso formativo da 60 CFU/CFA, coerentemente con le disposizioni del PNRR.

In particolare, il DPCM 60 CFU stabilisce le linee guida per la formazione iniziale e l’abilitazione dei docenti delle scuole Secondarie di primo e secondo grado, ivi inclusi gli insegnanti tecnico-pratici. Si sofferma, inoltre, sui criteri e contenuti dell’offerta formativa, sulle specifiche dei centri multidisciplinari e sulle modalità operative. Definisce anche i limiti di costo per i partecipanti, oltre alle procedure e ai criteri per la prova finale di abilitazione per le specifiche classi di concorso delle scuole Secondarie.

D’altro canto, i precedenti 24 CFU non sono più rilevanti. Secondo le disposizioni, l’acquisizione di tali crediti era possibile solo fino al 31 ottobre 2022. Analogamente, la loro validità nei Concorsi a cattedra si estenderà solo fino al 31 dicembre 2024.

Il nuovo sistema di reclutamento dei docenti

A partire dal 1° gennaio 2025, chi aspira a diventare docente dovrà obbligatoriamente completare un corso di formazione iniziale universitaria o accademica di 60 CFU/CFA. Questi crediti formativi riguardano materie antropo-psico-pedagogiche e metodologie e tecnologie didattiche e linguistiche.

L’iter formativo di 60 CFU può essere integrato nel percorso di laurea, come ulteriore requisito accademico, oppure può essere intrapreso successivamente alla laurea.

Considerate le recenti modifiche determinate dalla Riforma della formazione iniziale, continua e dal reclutamento dei docenti, insieme al DPCM 60 CFU, il nuovo percorso di reclutamento sarà così strutturato:

  • laurea magistrale (triennale per ITP) + percorso di abilitazione di 60 CFU/CFA + concorso + anno di prova in servizio con test finale e valutazione conclusiva.

 

DPCM 60 CFU in Gazzetta Ufficiale: requisiti

La via per l’abilitazione all’insegnamento con il percorso di 60 CFU è aperta a laureati, diplomati ITP e studenti iscritti a corsi universitari che offrono titoli validi per l’insegnamento, a condizione che abbiano accumulato almeno 180 CFU nel loro percorso di studi.

Percorso CFUDestinatariRequisiti
60 CFULaureati
 ITP
  • Diploma fino al 31 dicembre 2024. 
  • Dal 1° gennaio 2025: laurea
 Studenti in corsi di studi per insegnantiAcquisizione di almeno 180 CFU

 

DPCM 60 CFU in Gazzetta Ufficiale: i percorsi abilitanti

Gli Atenei coordineranno i percorsi di formazione abilitante attraverso i Centri universitari di formazione iniziale, in collaborazione con il sistema educativo.

Il sistema di formazione iniziale e di accesso a tempo indeterminato per i docenti mira a rafforzare e verificare le competenze e le abilità dei docenti qualificati.

Questo percorso include un tirocinio pratico nelle scuole (20 CFU) e richiede che almeno 10 CFU vengano acquisiti nel campo pedagogico.

Infine, prima dell’abilitazione, il candidato dovrà affrontare un esame finale che includerà una lezione simulata con l’utilizzo di strumenti digitali multimediali.

Dai 24 CFU ai 60 CFU: cosa cambia?

Nell’ambito della formazione abilitante, a differenza dei precedenti 24 CFU che avevano un approccio trasversale, il nuovo percorso formativo sarà orientato in base alle specifiche classi di concorso. Questo significa che, mentre i 24 CFU avevano contenuti generali, i nuovi programmi saranno modellati, almeno in parte, sulle specifiche materie didattiche.

Nel dettaglio, oltre ai contenuti generali applicabili a molteplici classi di concorso, verranno introdotti moduli particolari legati alla specifica materia di insegnamento, unitamente a un tirocinio mirato alla relativa classe di concorso.

È importante evidenziare che i percorsi di formazione destinati ai docenti delle scuole Secondarie sono soggetti a un processo di accreditamento iniziale e periodico, stabilito con decreto del Ministro dell’Università e della Ricerca, e basato su specifici criteri delineati dall’articolo 4 del DPCM, con il consenso dell’ANVUR.

DPCM 60 CFU in Gazzetta Ufficiale: il regime transitorio

Il sistema di reclutamento per i docenti delle scuole Secondarie di primo e secondo grado è destinato a evolvere progressivamente.

Fino al 31 dicembre 2024 è, infatti, programmata una fase transitoria, durante la quale sono previste particolari eccezioni e l’introduzione di percorsi formativi abbreviati da 30 e 36 CFU/CFA.

In questa fase intermedia, emergono nuove opportunità per i candidati desiderosi di unirsi alle fila dell’insegnamento attraverso i concorsi a cattedra, con requisiti d’ingresso leggermente modificati

Una delle opzioni consentite è quella di presentarsi muniti del titolo di studio appropriato per la determinata classe di concorso, insieme a 30 CFU/CFA. In alternativa, la partecipazione è ammessa con 24 CFU/CFA ottenuti entro il 31 ottobre 2022. Tuttavia, nei due scenari, l’insegnante dovrà integrare i CFU/CFA mancanti durante il primo anno di servizio con contratto a termine.

È anche degno di nota che i concorsi saranno accessibili ai docenti che vantano almeno tre anni di servizio nelle scuole pubbliche nell’arco degli ultimi cinque anni. Di questi tre anni, è indispensabile che almeno un anno sia stato maturato nella specifica classe di concorso di interesse.

DPCM 60 CFU in Gazzetta Ufficiale: il percorso da 60 CFU

Il nuovo percorso di formazione abilitante da 60 CFU/CFA sarà così strutturato:

Contenuto dei percorsiCFU/CFA
Discipline di area pedagogica10
Tirocinio diretto specifico per la classe di concorso, con un impegno in presenza di almeno dodici ore per ogni CFU o CFA di tirocinio15
Tirocinio indiretto5
Formazione inclusiva delle persone con BES3
Disciplina di area linguistico-digitale3
Disciplina psico-socio-antropologiche4
Didattica delle discipline, metodologie e tecnologie didattiche applicate alle discipline di riferimento18
Discipline relative all’acquisizione di competenze nell’ambito della legislazione scolastica2

 

DPCM 60 CFU: presenza minima e modalità telematica

L’esame finale dei corsi di formazione iniziale prevede una partecipazione minima al 60% delle lezioni.

Sebbene i corsi debbano essere frequentati principalmente in aula, è permesso l’uso di metodologie telematiche per un massimo del 20% delle ore, escludendo attività pratiche e di laboratorio.

Tuttavia, grazie all’approvazione del Decreto PA bis, per gli anni accademici 2023/2024 e 2024/2025, la percentuale delle lezioni online sincrone può raggiungere il 50%, con l’eccezione delle sessioni pratiche.

Tale modifica temporanea nasce dalla necessità di gestire un notevole numero di candidati, reso particolarmente elevato dall’avvio del nuovo modello formativo e dall’obiettivo del PNRR di 70.000 nuove assunzioni.

DPCM 60 CFU in Gazzetta Ufficiale: struttura dei percorsi abilitanti da 60, 30 e 36 CFU

La Riforma Bianchi ha delineato cinque distinte vie di formazione abilitante per gli aspiranti docenti:

  1. Percorso da 60 CFU: entrerà a pieno regime nel 2025, dato che da quella data l’abilitazione diverrà un requisito essenziale per accedere ai concorsi.
  1. Percorso da 30 CFU: rivolto a docenti già abilitati o che hanno conseguito una specializzazione in una diversa classe di concorso o grado di istruzione.
  1. Percorso da 30 CFU: dedicato a docenti con almeno tre anni di servizio nelle scuole statali o paritarie, di cui uno almeno nella specifica classe di concorso, e a coloro che hanno superato la prova concorsuale del concorso “straordinario bis”.
  1. Percorso da 30 CFU: previsto per i neolaureati o per chi non ha acquisito i 24 CFU entro il 31 ottobre 2022 (validi per partecipare ai concorsi fino alla fine del 2024), con l’obbligo di integrare i crediti in caso di vittoria in un concorso.
  1. Percorsi da 30 o 36 CFU/CFA: destinati a candidati ai concorsi che non hanno già ottenuto l’abilitazione. Questi itinerari si suddividono in tre categorie, in base al profilo del candidato:
  • percorso da 30 CFU/CFA per chi si candida con il titolo di accesso + 3 anni di servizio negli ultimi 5 anni nella scuola statale, di cui almeno uno nella specifica classe di concorso per la quale si partecipa;
  • percorso da 30 CFU/CFA per chi partecipa al concorso con solo 30 CFU/CFA;
  • percorso da 36 CFU/CFA per chi si candida con il titolo di accesso + 24 CFU ottenuti entro il 31 ottobre 2022.

 

Percorso 60 CFU: l’esame finale

L’esame finale del percorso di formazione prevede una prova scritta e una lezione simulata, al fine di valutare le competenze professionali delineate nel Profilo dell’Allegato A.

La prova scritta, di natura critica, riguarda l’analisi di episodi, casi, situazioni e problemi emersi durante il tirocinio diretto e indiretto nell’ambito del percorso formativo. La prova è intesa a verificare le competenze acquisite dal tirocinante nelle attività di classe e nella didattica disciplinare, con un focus specifico sulle attività di laboratorio e sulla conoscenza delle materie psicopedagogiche.

La lezione simulata, che non può superare i 45 minuti, richiede la progettazione di un’attività didattica innovativa, anche con l’ausilio di tecnologie digitali multimediali. Il candidato dovrà illustrare le scelte contenutistiche, didattiche e metodologiche adottate in relazione al percorso formativo iniziale per la specifica classe di concorso.

La commissione esaminatrice sarà formata da due professori universitari o docenti delle Istituzioni AFAM membri del consiglio didattico, uno dei quali sarà presidente. E includerà anche un membro designato dall’USR e un esperto esterno di formazione nelle materie pertinenti al percorso abilitante, che può essere scelto anche tra i tutor.

La stessa avrà la possibilità di attribuire un punteggio massimo di 10 per la prova scritta e 10 per la lezione simulata. Per superare l’esame finale, il candidato deve ottenere almeno 7/10 in entrambe le prove.

Dopo aver superato l’esame finale, l’aspirante docente riceverà l’abilitazione all’insegnamento per la classe di concorso corrispondente.

DPCM 60 CFU in Gazzetta Ufficiale: il riconoscimento dei CFU e dei CFA

Per quanto concerne il percorso di formazione iniziale abilitante da 60 CFU/CFA, saranno riconosciuti:

  • i 24 CFU/CFA ottenuti in base al sistema normativo precedente, purché almeno 10 CFU/CFA derivino da tirocinio diretto.

Secondo le linee guida per il riconoscimento dei crediti di cui all’Allegato B del DPCM 60 CFU, saranno ritenuti validi i crediti coerenti con gli obiettivi formativi del percorso di formazione iniziale (Allegato A). 

Più nel dettaglio:

  • è possibile il riconoscimento delle attività formative e dei rispettivi crediti formativi acquisiti nel corso degli studi universitari o accademici, purché essi siano strettamente coerenti con gli obiettivi formativi del percorso di formazione iniziale di cui all’allegato A. L’individuazione dei crediti formativi da acquisire con modalità aggiuntiva è effettuata sulla base del riconoscimento, dell’attestazione e dell’eventuale certificazione delle competenze maturate dagli studenti; 
  • in ogni caso, il numero dei crediti riconosciuti non può essere superiore a 12 nel caso delle attività formative relative alle scienze dell’educazione, alle didattiche disciplinari e alle attività formative relative alle competenze psico-socio-antropologiche e a quelle linguistiche e digitali considerate nel loro complesso; 
  • analogamente, il numero dei crediti riconosciuti non può essere superiore a 5 nel caso delle attività di tirocinio diretto e indiretto; 
  • il riconoscimento deve avvenire secondo criteri di omogeneità dei contenuti con riferimento ai settori scientifico disciplinari, tenendo conto degli obiettivi delle attività formative oggetto del riconoscimento e dei risultati di apprendimento degli studenti, senza limitazioni legate alle specifiche denominazioni degli insegnamenti, nel pieno rispetto delle indicazioni fornite dalle linee guida ECTS 2015; 
  • nel caso dei dottori di ricerca e dei dottorandi iscritti al terzo anno i consigli di corso valutano le competenze trasversali e disciplinari acquisite nel percorso del dottorato ai fini di un eventuale riconoscimento nel percorso di formazione iniziale; 
  • il riconoscimento delle attività formative e dei rispettivi crediti formativi è ridotto in proporzione nel caso in cui tale riconoscimento venga effettuato con riferimento ai percorsi formativi descritti negli allegati 2, 3, 4 e 5. 

 

DPCM 60 CFU in Gazzetta Ufficiale: percorsi 30 CFU/CFA per gli aspiranti docenti che vogliono conseguire un’altra abilitazione

I docenti che già posseggono un’abilitazione per una specifica classe di concorso o grado di istruzione, nonché coloro che hanno ottenuto la specializzazione sul sostegno, avranno la possibilità di acquisire ulteriori abilitazioni per altre classi di concorso o gradi di istruzione.

Tale opportunità sarà fruibile, ovviamente, solo qualora i docenti possiedano le adeguate qualifiche accademiche richieste per la classe di concorso desiderata. Al fine di ottenere tale abilitazione aggiuntiva, sarà necessario completare:

  • un percorso universitario e accademico di formazione iniziale da 30 CFU/CFA, specificamente focalizzato sulle metodologie e tecnologie didattiche applicabili alle materie pertinenti.

Dopo l’adozione del Decreto Legge PA bis, sono state introdotte alcune modifiche. Nello specifico, i 30 CFU nelle metodologie e tecnologie didattiche relative alla disciplina di interesse possono ora essere conseguiti anche tramite modalità telematiche sincrone, superando la precedente soglia del 20%. Tuttavia, questo sarà possibile solo presso centri accreditati che offrono programmi di formazione specifici.

Inoltre, la necessità di completare un tirocinio diretto di 10 CFU non sarà più richiesta.

Contenuto dei percorsiCFU/CFA
Discipline di area pedagogica4
Formazione inclusiva delle persone con BES3
Disciplina di area linguistico-digitale  3
Disciplina psico-socio-antropologiche  3
Metodologie didattiche: introduzione ai modelli di mediazione didattica per la scuola secondaria  2
Didattiche delle discipline e metodologie delle discipline di riferimento (delle classi di concorso)  4
Discipline relative all’acquisizione di competenze nell’ambito della legislazione scolastica 2
Tirocinio indiretto9

Docenti con 3 anni di servizio e vincitori del Concorso Straordinario bis: percorsi 30 CFU/CFA

I docenti con un’esperienza di almeno 3 anni di servizio nelle scuole pubbliche o paritarie negli ultimi 5 anni, che abbiano dedicato almeno un anno alla classe di concorso desiderata, avranno l’opportunità di ottenere l’abilitazione attraverso programmi appositamente pensati per loro.

Questa opzione sarà altresì disponibile per i candidati che hanno avuto successo nel Concorso Straordinario bis.

In entrambe le situazioni, l’abilitazione potrà essere acquisita seguendo i programmi abilitanti da 30 CFU/CFA.

Prima e dopo il Concorso a cattedra: ecco i percorsi abilitanti 30 CFU/CFA

Fino al 31 dicembre 2024 coloro che hanno completato solo 30 CFU/CFA del percorso di formazione potranno comunque partecipare ai concorsi per l’insegnamento.

Tuttavia, gli aspiranti docenti che, avendo accumulato solo 30 crediti formativi universitari e accademici, risultano vincitori di un concorso dovranno completare la loro formazione iniziale con ulteriori 30 CFU/CFA. Inoltre, durante il loro primo anno di servizio a tempo determinato, dovranno sostenere e superare l’esame finale richiesto per ottenere l’abilitazione all’insegnamento.

Il DPCM 60 CFU, attualmente in attesa di pubblicazione, fornirà ulteriori dettagli sui contenuti dell’offerta formativa relativa ai 30 CFU/CFA necessari per accedere ai concorsi.

Intanto, però, la bozza del decreto attuativo propone la seguente struttura per il percorso da 30 CFU/CFA destinato agli aspiranti docenti che vogliono partecipare al concorso a cattedra:

Contenuto dei percorsiCFU/CFA
Discipline di area pedagogica6
Tirocinio diretto5
Formazione inclusiva delle persone con BES3
Disciplina di area linguistico-digitale3
Discipline psico-socio-antropologiche4
Didattica delle discipline, metodologie e tecnologie didattiche applicate alle discipline di riferimento9

Mentre per i vincitori del concorso il percorso previsto è il seguente: 

Contenuto dei percorsiCFU/CFA
Discipline di area pedagogica4
Tirocinio indiretto15
Didattica delle discipline, linguaggio delle discipline, Metodologie e tecnologie didattiche applicate alle discipline di riferimento9
Discipline relative all’acquisizione di competenze nell’ambito della legislazione scolastica2

 

DPCM 60 CFU in Gazzetta Ufficiale: percorsi abilitanti per docenti precari vincitori di concorso e con 3 anni di servizio 

Il DPCM 60 CFU, la cui pubblicazione in Gazzetta Ufficiale è attesa a breve, stabilirà le linee guida per i percorsi di abilitazione destinati agli insegnanti che, con almeno tre anni di servizio – anche non continuativi – nell’arco degli ultimi cinque anni in scuole statali, abbiano vinto un concorso. Una condizione irrinunciabile è che almeno un anno di tale servizio sia stato svolto nella specifica classe di concorso a cui si intende partecipare.

Gli stessi dovranno poi, durante il primo anno di immissione in servizio a tempo determinato, acquisire i 30 CFU/CFA mancanti:

Contenuto dei PercorsiCFU/CFA
Discipline di area pedagogica4
Formazione inclusiva delle persone con BES3
Discipline di area linguistico-digitale3
Discipline psico-socio-antropologiche3
Didattica delle discipline, metodologie e tecnologie didattiche applicate alle discipline6
Didattica delle discipline, metodologie e tecnologie didattiche applicate alle discipline2
Tirocinio indiretto9

DPCM 60 CFU in Gazzetta Ufficiale: percorsi abilitanti da 36 CFU/CFA per gli aspiranti docenti con 24 CFU

Gli aspiranti docenti in possesso dei 24 CFU acquisiti entro il 31 ottobre 2022 avranno l’opportunità di concorrere per un posto a cattedra, anche se non sono abilitati. 

In caso di successo nel concorso, tuttavia, saranno impiegati su base temporanea e dovranno completare la formazione iniziale guadagnando ulteriori 36 CFU/CFA. Per conseguire l’abilitazione, saranno richiesti di superare una prova scritta e una lezione simulata.

In questo caso, la bozza del DPCM 60 CFU prevede:

Contenuto dei percorsiCFU/CFA
Discipline di area pedagogica3
Tirocinio diretto10
Tirocinio indiretto3
Discipline di area linguistico-digitale3
Didattica delle discipline, metodologie e tecnologie didattiche applicate alle discipline di riferimento15
Discipline relative all’acquisizione di competenze nella legislazione scolastica2

 

DPCM 60 CFU in Gazzetta Ufficiale: i costi 

All’interno del DPCM 60 CFU viene fissato anche il costo massimo dei percorsi di formazione abilitante: 

Tipologia di percorsoCosto massimo
Percorsi da 60 CFU/CFA2.500 euro
Percorsi abbreviati per coloro che hanno già conseguito i 24 CFU2.000 euro
Percorsi abbreviati per coloro che sono regolarmente iscritti ai corsi di laurea magistrali a ciclo unico che costituiscono titolo di accesso alla classe di concorso2.000 euro
Svolgimento della prova finale150 euro

Il decreto prevede, tuttavia, l’aggiornamento a cadenza triennale con decreto del Ministro dell’Università e della Ricerca, di concerto con il Ministro dell’Istruzione e del Merito, dei costi massimi stabiliti per i percorsi di formazione abilitante.  

DPCM 60 CFU in Gazzetta Ufficiale: ecco la tempistica del percorsi abilitanti da 30 e 60 CFU

Il DPCM 60 CFU, tenendo conto sia della fase di implementazione della Riforma della formazione iniziale e continua e del reclutamento dei docenti che della fase transitoria, fissa anche la data di conclusione dei percorsi formativi abilitanti da 30 e 60 CFU/CFA: 

  • 30 CFU/CFA entro il 28 febbraio 2024;
  • 60 CFU/CFA entro il 31 maggio 2024.

SCARICA il PDF del DPCM 60 CFU (Gazzetta Ufficiale n. 224 del 25 settembre 2023)

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