Con l’emanazione del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 agosto 2023, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale numero 224 del 25 settembre 2023, sono state poste le basi per l’inaugurazione dei nuovi percorsi formativi abilitanti. Destinati esclusivamente agli aspiranti insegnanti delle scuole secondarie di primo e secondo livello.
Il punto cardine della Riforma della formazione iniziale e continua e del reclutamento dei docenti (ratificata con la legge di conversione numero 79 del 29 giugno 2022) è sostanzialmente l’implementazione dei 60 CFU. Questo sposta in secondo piano i “precedenti” 24 CFU che vengono così relegati a un ruolo marginale.
Più nel dettaglio, i 60 CFU rappresentano crediti formativi universitari in materie antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche e linguistiche. E delineano integralmente il nuovo percorso formativo abilitante per gli aspiranti insegnanti. Al riguardo è opportuno sottolineare che l’abilitazione diverrà un requisito fondamentale per accedere ai futuri concorsi a cattedra, una volta che la Riforma sarà a pieno regime.
Alla luce della Riforma Bianchi, il nuovo percorso di reclutamento dei docenti sarà così strutturato:
- laurea magistrale (triennale per ITP) + percorso di abilitazione di 60 CFU/CFA + concorso + anno di prova in servizio con test finale e valutazione conclusiva.
I 24 CFU: cosa sono?
L’emanazione del Decreto Legislativo n. 59 del 13 aprile 2017, meglio conosciuto come “Decreto 24 CFU“, rappresentava un punto di svolta nel quadro normativo riguardante la formazione e il reclutamento dei docenti nelle scuole secondarie. I 24 CFU, che si focalizzavano su materie antropo-psico-pedagogiche e su metodologie e tecnologie didattiche, fungevano da prerequisito essenziale per partecipare ai concorsi di assunzione. Nonché per iscriversi nelle Graduatorie provinciali per le supplenze (GPS).
É importante chiarire, tuttavia, che il conseguimento dei 24 CFU non equivaleva in alcun modo all’abilitazione all’insegnamento. Quest’ultima poteva essere conseguita solo attraverso specifici itinerari formativi, come il TFA, SSIS o PAS. O superando un concorso per l’ingresso nella scuola secondaria.
Prima che intervenisse la Riforma Bianchi, questi 24 CFU costituivano uno dei criteri basilari per accedere sia alle graduatorie per le supplenze che ai concorsi di reclutamento. Insieme, ovviamente, ad altri requisiti come esami integrativi e crediti aggiuntivi necessari per la specifica classe di concorso.
Ma qual è la chiave odierna per avvicinarsi al sogno di una cattedra: sono necessari 24 CFU o 60 CFU?
DPCM, 24 CFU o 60 CFU?
Affrontare la questione della differenza tra 24 CFU e 60 CFU senza cadere in semplificazioni è cruciale, specialmente in considerazione delle recenti modifiche legislative apportate dalla Riforma Bianchi. Si tratta di due programmi di formazione che si differenziano sia per la loro struttura interna che per gli obiettivi ai quali sono diretti.
È opportuno sottolineare che i 60 CFU non rappresentano un semplice incremento dei 24 CFU precedenti, ma introducono un nuovo percorso formativo che abilita all’insegnamento. Durante il periodo transitorio, saranno inoltre disponibili percorsi alternativi che prevedono un impegno formativo ridotto da 30 o 36 CFU.
Questi ultimi si indirizzano a specifiche categorie di candidati, come quelli già in possesso di abilitazioni o specializzazioni pregresse, o come quelli che vantano un’esperienza di servizio di almeno tre anni. Per chi ha già accumulato i 24 CFU in precedenza, queste opzioni possono risultare particolarmente rilevanti.
Per un esame più dettagliato dei diversi itinerari formativi e delle loro peculiarità, si rimanda al nostro articolo dedicato ai percorsi da 60, 30 e 36 CFU.
24 CFU o 60 CFU: due percorsi a confronto
Nell’ambito della formazione abilitante, a differenza dei precedenti 24 CFU che avevano un approccio trasversale, il nuovo percorso formativo sarà orientato in base alle specifiche classi di concorso. Questo significa che, mentre i 24 CFU avevano contenuti generali, i nuovi programmi saranno modellati, almeno in parte, sulle specifiche materie didattiche.
Nel dettaglio, oltre ai contenuti generali applicabili a molteplici classi di concorso, verranno introdotti moduli particolari legati alla specifica materia di insegnamento, unitamente a un tirocinio mirato alla relativa classe di concorso.
È importante evidenziare che i percorsi di formazione destinati ai docenti delle scuole Secondarie sono soggetti a un processo di accreditamento iniziale e periodico, stabilito con decreto del Ministro dell’Università e della Ricerca, e basato su specifici criteri delineati dall’articolo 4 del DPCM, con il consenso dell’ANVUR.
La differenza tra 24 CFU e 60 CFU
La questione riguardante le differenze tra i percorsi da 24 e 60 CFU rivela una serie di sfumature che meritano di essere esaminate. Innanzitutto, cambia il contesto in cui ciascuno di questi crediti formativi opera:
- mentre i 24 CFU fungevano da requisito di accesso per le graduatorie, i concorsi e il TFA Sostegno, non assegnavano l’abilitazione all’insegnamento. Tuttavia, consentivano l’accesso alla II fascia delle GPS.
- in contrasto, il percorso da 60 CFU offre un percorso che culmina nell’abilitazione all’insegnamento per una classe di concorso specifica. Permettendo anche l’ingresso nella I fascia delle GPS.
La diversità tra i due non si limita alla loro funzione principale, ma si estende anche ai dettagli:
- i 24 CFU erano strutturati su un curriculum generico applicabile a tutte le classi di concorso;
- i 60 CFU, invece, sono “disegnati su misura” per ogni classe di concorso, e includono non solo le materie fondamentali, ma anche specifici approfondimenti su metodi didattici e tirocinio pratico.
Infine, c’è un aspetto aggiuntivo da considerare:
- acquisire i 24 CFU era sufficiente per accedere a qualunque classe di concorso;
- al contrario, i 60 CFU sono pertinenti solo alla classe di concorso per cui sono stati ottenuti. Chiunque aspiri all’abilitazione in altre classi dovrà seguire differenti itinerari formativi. Sebbene siano disponibili percorsi abbreviati per chi ha già ottenuto una abilitazione o i 24 CFU.
Il quadro generale illustra quindi che, pur avendo dei punti di contatto, i due percorsi formativi differiscono sia in termini di scopo che di struttura.
24 CFU o 60 CFU: accesso, frequenza e costi
Nel confrontare i percorsi formativi di 24 e 60 CFU si notano – come abbiamo già visto nel paragrafo precedente – significative variazioni. Sia in termini di modalità d’accesso che di costi.
Innanzitutto, la struttura pedagogica:
- i corsi da 24 CFU offrono una flessibilità didattica, non essendo vincolati da requisiti di selezione iniziale o presenza fisica in aula. Inoltre, gli esami finali sono l’unico elemento che impone l’interazione presenziale.
- i programmi da 60 CFU, invece, prevedono l’obbligatorietà di presenza in aula per almeno il 60% delle attività formative. Nei prossimi anni accademici 2023/2024 e 2024/2025 sarà consentita una didattica a distanza, ma sincrona, per un massimo del 50% delle lezioni. Tuttavia, le componenti pratiche come tirocini e laboratori necessitano di interazione fisica. Si tratta di un’eccezione prevista dal Decreto PA bis al limite massimo del 20% di lezioni non in presenza fissato dalla Riforma.
Per quanto concerne l’impegno finanziario:
- secondo il Decreto Ministeriale 616/2017, il costo per i percorsi da 24 CFU non poteva superare i 500 euro.
- il DPCM 60 CFU (Gazzetta Ufficiale n. 224 del 25 settembre 2023) stabilisce un tetto di spesa di 2.500 euro per i programmi da 60 CFU. Riducibile a 2.000 euro per i percorsi formativi compatti da 36 o 30 CFU, o per coloro che seguono questi programmi in parallelo a un corso di laurea.
Queste distinzioni demarcano nettamente i due itinerari formativi, mettendo in luce le differenze in termini di coinvolgimento temporale e finanziario da parte dei candidati.
PERCORSO DA 24 CFU | PERCORSO DA 60 CFU | |
Funzione | Requisito di accesso per Graduatorie, concorsi e TFA Sostegno. Non abilitante | Conduce all’abilitazione in specifica classe di concorso |
GPS | Iscrizione I fascia delle Graduatorie GPS | Iscrizione II fascia delle Graduatorie GPS |
Ambito | Trasversale a tutte le classi di concorso | Specifico per ciascuna classe di concorso |
Contenuto | Materie trasversali all’insegnamento | Discipline di base, metodologie didattiche specifiche e tirocinio diretto per la classe di concorso |
Validità | Valido per tutte le classi di concorso | Specifico per la classe di concorso; percorsi separati per abilitazioni multiple |
Modalità didattica | Nessuna obbligatorietà di presenza; possibile fruizione a distanza con esami in presenza | Frequenza in aula per almeno il 60% delle attività; telematica fino al 50% solo per anni accademici 2023/2024 e 2024/2025; tirocini e laboratori in presenza |
Costo | 500 euro (per università pubbliche) secondo DM 616/2017 | 2.500 euro; ridotto a 2.000 euro per percorsi abbreviati o per chi è già iscritto a corsi di laurea |
Riconoscimento dei 24 CFU (DPCM 60 CFU)
Dopo l’introduzione dei 60 CFU, cosa ne sarà dei 24 CFU?
Anzitutto, è importante sottolineare che la Riforma della formazione iniziale e continua e del reclutamento dei docenti consentiva il conseguimento dei 24 CFU solo fino al 31 ottobre 2022.
E coloro che hanno ottenuto questi crediti formativi potranno sfruttarli per partecipare ai concorsi a cattedra fino al 31 dicembre 2024, termine della fase transitoria. Fermo restando che, in caso di vittoria della procedura concorsuale, dovranno integrare il proprio “bagaglio” con ulteriori 36 CFU entro il primo anno di servizio per raggiungere l’abilitazione.
A partire dal 1° gennaio 2025, invece, l’acquisizione dei 60 CFU diverrà un requisito indispensabile per tutti i futuri docenti.
Va inoltre evidenziato che l’articolo 8 del DPCM 60 CFU concernente il “riconoscimento di crediti conseguiti in ambito universitario” stabilisce che:
- i 24 CFU/CFA, se conseguiti entro il 31 ottobre 2022, possono essere riconosciuti, a patto che comprendano almeno 10 CFU/CFA da tirocinio diretto.
Sebbene l’utilizzo dei 24 CFU sia valido per i concorsi a cattedra solo fino al 31 dicembre 2024, il DPCM 60 CFU non pone alcun termine temporale al riconoscimento di tali crediti.
DPCM 60 CFU: percorsi abilitanti da 36 CFU/CFA per gli aspiranti docenti con 24 CFU
Gli aspiranti docenti in possesso dei 24 CFU acquisiti entro il 31 ottobre 2022 avranno l’opportunità di concorrere per un posto a cattedra, anche se non sono abilitati.
In caso di successo nel concorso, tuttavia, saranno impiegati su base temporanea e dovranno completare la formazione iniziale guadagnando ulteriori 36 CFU/CFA. Per conseguire l’abilitazione, saranno richiesti di superare una prova scritta e una lezione simulata.
In questo caso, la bozza del DPCM 60 CFU prevede:
Contenuto dei percorsi | CFU/CFA |
Discipline di area pedagogica | 3 |
Tirocinio diretto | 10 |
Tirocinio indiretto | 3 |
Discipline di area linguistico-digitale | 3 |
Didattica delle discipline, metodologie e tecnologie didattiche applicate alle discipline di riferimento | 15 |
Discipline relative all’acquisizione di competenze nella legislazione scolastica | 2 |
SCARICA il PDF del DPCM 60 CFU (Gazzetta Ufficiale n. 224 del 25 settembre 2023)