Gli aspiranti insegnanti e i neoassunti sono chiamati a esplorare il tema cruciale dell’anno di formazione e prova. Specialmente in considerazione delle recenti disposizioni normative italiane.
In particolare, la Nota n. 65741 del 7 novembre 2023, emanata dal MIM, fornisce indicazioni chiare in merito a questo importante aspetto.
L’oggetto della nota è: periodo di formazione e prova per i docenti neoassunti e per i docenti che hanno ottenuto il passaggio di ruolo. Attività formative per l’a.s. 2023-2024.
Il tutto è volto a garantire un addestramento adeguato agli insegnanti appena entrati nel sistema educativo. Si parla anche di coloro che hanno cambiato ruolo. La comunicazione si concentra sulle norme riguardanti il periodo di addestramento e sperimentazione.
Chi deve svolgere l’anno di formazione e prova?
In accordo con la disposizione del primo comma dell’articolo 2 del Decreto Ministeriale 226/2022, devono effettuare l’anno di formazione e prova:
- i docenti al primo anno di servizio con incarico a tempo indeterminato, a qualunque titolo conferito, che aspirino alla conferma nel ruolo;
- i docenti per i quali sia stata richiesta la proroga del periodo di formazione e prova o che non abbiano potuto completarlo negli anni precedenti. In ogni caso la ripetizione del periodo comporta la partecipazione alle connesse attività di formazione, che sono da considerarsi parte integrante del servizio in anno di prova;
- i docenti che, in caso di mancato superamento del test finale e di valutazione negativa, devono ripetere il periodo di formazione e prova;
- i docenti per i quali sia stato disposto il passaggio di ruolo;
- i docenti vincitori di concorso, che abbiano l’abilitazione all’insegnamento o che l’acquisiscano ai sensi dell’articolo 13, comma 2 del Decreto Legislativo del 13 aprile 2019, n. 59 e ss.mm., che si trovano al primo anno di servizio con incarico a tempo indeterminato;
- i docenti assunti a tempo determinato in attuazione delle procedure di cui all’articolo 5, commi da 5 a 12, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2023, n. 74;
- i docenti assunti a tempo determinato in attuazione delle procedure di cui all’articolo 59, comma 9-bis, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73. Qualora il personale interessato abbia già esperito positivamente il periodo di formazione e prova nello stesso ordine e grado, sarà comunque tenuto ad acquisire i 5 CFU di cui all’articolo 18 del Decreto ministeriale 22 aprile 2022, n. 108.
Chi non deve svolgere l’anno di formazione e prova?
Il Ministero dell’Istruzione e del Merito sottolinea altresì coloro che sono dispensati dall’adempimento dell’anno di formazione e prova.
Qui figurano gli insegnanti che:
- che abbiano già svolto il periodo di formazione e prova o il percorso FIT ex DDG 85/2018 nello stesso grado di nuova immissione in ruolo sia su posto comune che di sostegno;
- che abbiano ottenuto il rientro in un precedente ruolo nel quale abbiano già svolto il periodo di formazione e prova o il percorso FIT ex DDG 85/2018;
- già immessi in ruolo con riserva, che abbiano superato positivamente l’anno di formazione e di prova ovvero il percorso FIT ex D.D.G. 85/2018 e siano nuovamente assunti per il medesimo ordine o grado;
- che abbiano ottenuto il trasferimento da posto comune a sostegno e viceversa nell’ambito del medesimo grado;
- che abbiano ottenuto il passaggio di cattedra nello stesso grado di scuola. Sono ricompresi nella categoria in esame coloro che hanno concluso positivamente l’anno di formazione ed il periodo di prova a seguito di selezione di nomina finalizzata all’immissione in ruolo e siano successivamente immessi in ruolo su classe di concorso del medesimo grado di scuola sulla base di una diversa procedura selettiva.
Come superare il periodo di prova?
In base al Decreto Ministeriale numero 226/2022, è obbligatorio completare il periodo di formazione e prova. Esso è soggetto a vincoli specifici.
Infatti, durante l’anno scolastico, è necessario svolgere almeno 180 giorni di servizio. Di questi, almeno 120 giorni devono essere destinati alle attività didattiche. Il superamento richiede anche la partecipazione successiva a un esame finale.
Inoltre, coloro che sono coinvolti in questo processo devono ottenere una valutazione positiva per il percorso di formazione e il periodo di prova in servizio.
Rimane in vigore l’obbligo di completare 50 ore di formazione, come stabilito. Tuttavia, i 180 giorni di servizio e i 120 giorni di attività didattica sono ridotti proporzionalmente.
Ciò vale per i docenti con una prestazione o un orario inferiore sulla cattedra o il posto. È importante notare che gli insegnanti ancora da reclutare attraverso il concorso straordinario bis devono rispettare i requisiti di servizio.
Questi requisiti consistono in un totale di 180 giorni, di cui 120 dedicati alle attività didattiche. Sono informazioni cruciali da tenere in considerazione.
Periodo prova concorso straordinario TER
I futuri insegnanti stanno attendendo con ansia il concorso straordinario TER. Si chiedono se, anche in questa circostanza, sarà previsto un periodo di formazione e prova.
Una volta ottenuta l’abilitazione, i partecipanti saranno destinati alla scuola di assegnazione per un periodo di tre anni accademici. Nel corso del primo anno, verranno assunti a tempo indeterminato.
È proprio in questo periodo che saranno chiamati a svolgere il periodo di prova. Se superati con successo, saranno vincolati alla stessa scuola per i successivi due anni.
Nota n. 65741 del 07 Novembre 2023. Anno di formazione e prova
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