Il vincolo triennale per i vincitori del Concorso straordinario bis: cos’è?

Vincolo triennale

Vincolo triennale

Tra le questioni più problematiche che gli aspiranti docenti si trovano a dover affrontare dopo aver superato con successo il Concorso straordinario bis, troviamo il vincolo triennale di permanenza nella scuola di assunzione. 

Il quesito cruciale è il seguente: quando inizia questo vincolo? La risposta a tale domanda è fondamentale per pianificare la propria carriera.

Secondo l’art. 19/3 del DM 108/2022, il vincolo di permanenza triennale inizia una volta che il docente è stato assunto a tempo indeterminato. Successivamente deve essere confermato in ruolo. 

Ciò implica che il vincolo non include l’anno di servizio a tempo determinato durante il quale si svolge l’anno di prova. Pertanto, il vincolo triennale decorre dal 1° settembre dell’anno di assunzione a tempo indeterminato o, se successiva, dalla data di inizio del servizio.

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Implicazioni del Vincolo Triennale

Ricordiamo che il Concorso straordinario bis è stato istituito in base all’articolo 59 del DL n.73/2021, convertito in Legge n.106/2021. Con successive modifiche apportate dal DL 228/2021, convertito in Legge n.15/2022

Suddetta procedura, disciplinata dal DM n. 108/2022, è suddivisa in diverse fasi. Dall’individuazione delle graduatorie di merito alla nomina a tempo determinato, fino alla conferma in ruolo.

Il vincolo triennale ha un impatto significativo sulla carriera dei docenti, limitando la loro mobilità geografica e la possibilità di cambiare istituzione scolastica. Durante questi tre anni, il docente è tenuto a rimanere nella stessa scuola di assunzione, nello stesso tipo di posto e classe di concorso

Le eccezioni al vincolo triennale

Il vincolo triennale non si applica in specifiche situazioni. Vediamo quali:

  1. Nei casi di soprannumero o esubero;
  2. Ai docenti con grave disabilità o a coloro che assistono un soggetto con grave disabilità;
  3. I docenti possono presentare domanda di assegnazione provvisoria e/o utilizzazione nella provincia di titolarità;
  4. Gli insegnanti possono accettare supplenze al 30/06 e al 31/08 per una classe di concorso o tipologia di posto diverse da quella di titolarità, ma solo dopo aver svolto l’anno di prova.

 

Il Concorso straordinario bis

La procedura di selezione per il Concorso straordinario bis si articola nelle seguenti fasi:

  • Concorso;
  • Individuazione delle Graduatorie di merito del concorso e nomina a tempo determinato (al 31/08);
  • Svolgimento, nel corso del contratto a tempo determinato, dell’anno di prova;
  • Attuazione, nel corso del contratto a tempo determinato, del percorso di formazione universitario con prova conclusiva e svolgimento;
  • Superati anno di prova e prova conclusiva del percorso universitario, immissione e conferma in ruolo, con decorrenza 1° settembre dell’anno di assunzione a tempo indeterminato o, se successiva, dalla data di inizio del servizio, nella medesima istituzione scolastica presso cui hanno prestato servizio a tempo determinato;
  • Abilitazione (per i docenti che ne sono privi) all’atto della conferma in ruolo.

 

Peculiarità di cui tenere conto

In merito al Concorso straordinario bis, ci sono diversi aspetti di cui tenere conto. Ecco quali:

  • Le procedure non si sono concluse tutte in tempo utile – per l’a.s. 2022/23 – nelle varie regioni e, all’interno di queste, per tutte le classi di concorso. Di conseguenza, non tutti gli aspiranti sono stati assunti a tempo determinato nell’a.s.2022/23, per l’impossibilità di raggiungere i previsti 180 giorni di servizio, di cui almeno 120 di attività didattiche, cui è subordinato il superamento dell’anno di prova;
  • I non assunti nel 2022/23 intraprendono il percorso nell’a.s. 2023/24 e lo concluderanno con l’immissione e la conferma in ruolo nel 2024/25 
  • I posti non assegnati per rinuncia possono essere attribuiti scorrendo le graduatorie, idonei compresi, sino alla pubblicazione delle graduatorie relative al concorso previsto dal decreto legge 36/2022. ;
  • il DM n. 108/2022 dispone che ai docenti assunti dalla presente procedura si applica quanto disposto all’articolo 399, commi 3, del Testo Unico (D.lgs. 297/94).

 

Ipotesi di CCNL 2019/21 e possibili deroghe

Un aspetto interessante è l’ipotesi di CCNL 2019/21, in attesa della sottoscrizione definitiva, che potrebbe attenuare il vincolo triennale. Secondo l’articolo 34 di questa ipotesi, sarà garantita la partecipazione alle procedure di mobilità per alcune categorie di docenti, tra cui coloro con figli di età inferiore a 12 anni o persone con disabilità da assistere.

In conclusione, il vincolo triennale è una questione cruciale per i docenti assunti attraverso il Concorso straordinario bis in Italia. È importante comprendere quando inizia e quali sono le implicazioni per la propria carriera.

Mentre il vincolo può limitare la mobilità geografica, esistono alcune eccezioni importanti da considerare. Inoltre, è essenziale tenersi aggiornati sulle ultime normative e possibili deroga, come l’ipotesi di CCNL 2019/21. 

La professione di docente è fondamentale per la nostra società, e la comprensione di tali normative è essenziale per una carriera di successo nell’istruzione italiana.

 

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