Aggiornamento GPS, si farà entro la primavera. Via libera definitivo al decreto Sostegni ter

Dopo l’approvazione del Senato anche la Camera ha approvato il Decreto Sostegno Ter.

 

La nuova legge era attesa da migliaia di precari, in quanto sancisce ufficialmente l’aggiornamento delle GPS attese per la primavera 2022, come si

dichiara, ormai da mesi.

Tale decreto contiene le misure urgenti in materia di sostegno alle imprese, agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, misure connesse all’emergenza Covid-19

 

Le novità in materia scolastica

Fra le novità scolastiche è incluso l’aggiornamento delle Graduatorie Provinciali per le Supplenze.

Si tratta di un’ordinanza ministeriale volta a regolare il funzionamento delle GPS, non un nuovo Regolamento. Infatti  il nuovo Regolamento per le supplenze non è ancora pronto.  La scadenza rimarrà biennale.

Ogni docente o aspirante tale, che si inserisce nelle GPS lo fa con un determinato punteggio, grazie al quale sarà determinato il suo posto in graduatoria.

Questo punteggio è determinato dall’esperienza acquisita sul campo scolastico e dai titoli di studio e specializzazione conseguiti nella propria carriera accademica o in forma extracurriculare. 

Anche per questo motivo è importante fare continua formazione, in questo modo si mantiene un curriculum sempre aggiornato, si acquisiscono nuove competenze e si incrementa costantemente il proprio punteggio in graduatoria.

Alle Graduatorie Provinciali per le Supplenze, si allineeranno anche le nuove Graduatorie ad Esaurimento, per le quali è in corso la procedura di aggiornamento dal 21 marzo al 4 aprile.

 

Decreto Sostegno ter

All’articolo 19, dopo il comma 3 sono stati inseriti i seguenti:

“3-bis. All’articolo 2, comma 4-ter, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41, le parole: “2020/2021 e 2021/2022, anche in deroga all’articolo 4, comma 5, della predetta legge, con ordinanza” sono sostituite dalle seguenti: “2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, anche in deroga all’articolo 4, comma 5, della predetta legge, sia per il primo biennio di validità che per il successivo aggiornamento e rinnovo biennale, con una o più ordinanze”.

3-ter. All’articolo 1 del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, dopo il comma 4-bis è aggiunto il seguente:

“4-ter. Per gli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024, l’aggiornamento delle graduatorie di cui al primo periodo del comma 4 ha validità biennale. Eventuali procedure svolte o in corso di svolgimento a legislazione vigente per l’aggiornamento delle suddette graduatorie continuano ad essere efficaci, salva la riconduzione alla vigenza biennale delle graduatorie medesime”.

 

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