Le novità nel CCNL ferie

Nel contesto dell’istruzione, si sono verificate importanti trasformazioni, specialmente riguardo al tema CCNL ferie. Questa novità è cruciale per chiunque operi nel settore educativo.

Il CCNL 2019-21, recentemente reso pubblico, ha introdotto modifiche significative per tutti coloro impiegati nel mondo della scuola. Non solo i docenti, ma anche il personale ATA è coinvolto in queste novità.

Per ottenere informazioni dettagliate, è necessario esaminare l’articolo n. 35 del nuovo Contratto scuola. Lo stesso è dedicato alle ferie, permessi e assenze del personale assunto a tempo determinato.

In una recente revisione normativa, sono state ridefinite le modalità di fruizione delle ferie per il personale scolastico con contratto a tempo determinato.

Secondo le nuove disposizioni, i lavoratori temporanei hanno il diritto di godere delle ferie in modo proporzionale al periodo di servizio prestato.

 

CCNL ferie: assenze per malattia

Nell’ambito delle disposizioni contrattuali relative CCNL ferie, emerge un elemento di rilievo. Esso che riguarda le assenze per motivi di salute del personale docente e ATA con contratto a tempo determinato.

Tali assenze, concordate sotto la supervisione del dirigente scolastico, sono disciplinate dall’articolo 5 del Decreto Legislativo del 12 settembre 1983, n. 463Successivamente convertito e modificato successivamente dalla Legge 11 novembre 1983, n. 638.

Il personale interessato ha il diritto di mantenere la propria posizione per un periodo massimo di 30 giorni durante l’anno scolastico. Ciò percependo una retribuzione pari al 50% di quella ordinaria.

È da sottolineare che questi giorni di assenza retribuiti sono vincolati ai termini temporali stabiliti dal contratto stesso.Implicando che il personale in questione può beneficiare di questa prerogativa solo per la durata del contratto a tempo determinato.

Va inoltre evidenziato un altro particolare per le assenze per ragioni di salute. Pur comportando una retribuzione parziale, non determinano interruzione nell’anzianità di servizio.

Questo significa che, nonostante le assenze retribuite in modo parziale, il personale continua ad accumulare regolarmente l’anzianità di servizio. Con tutte le conseguenti implicazioni in termini di diritti e benefici associati a tale anzianità.

 

Le assenze per lutto e matrimonio

Un’altra tematica di rilevanza CCNL ferie riguarda le disposizioni relative alle assenze per lutto e matrimonio. Aspetti anch’essi disciplinati dalla normativa italiana.

Conformemente alle norme attualmente in vigore, il dipendente menzionato in questo contesto ha il diritto di fruire di 3 giorni di permesso retribuito in caso di lutto.

Questo beneficio è esteso in seguito alla perdita del coniuge, dei parenti fino al secondo grado e del convivente. Si applica altresì a coloro che rientrano nella famiglia anagrafica e agli affini di primo grado.

In aggiunta, c’è altro per il personale docente e il personale ATA impiegato a tempo determinato. Infatti, hanno diritto, nel corso della durata del loro contratto, a un ulteriore periodo di congedo.

Si traduce nella possibilità di godere di un congedo retribuito della durata di 15 giorni consecutivi in occasione del matrimonio.

 

Permessi orari ATA

In conclusione, per quanto riguarda il CCNL ferie, è necessario prendere in considerazione i permessi orari destinati al personale ATA.

Questo gruppo di lavoratori ha la possibilità di richiedere fino a 18 ore di permesso retribuito durante l’anno scolastico per motivi personali o familiari.

È importante che tali ragioni siano adeguatamente documentate, anche attraverso l’utilizzo di autocertificazioni. I suddetti permessi:

  • non riducono le ferie;
  • non sono fruibili per frazioni inferiori ad una sola ora;
  • sono valutati agli effetti dell’anzianità di servizio;
  • non possono essere fruiti nella stessa giornata consecutivamente ad altre tipologie di permessi fruibili ad ore, previsti dalla legge e dalla contrattazione collettiva, nonché con i riposi compensativi di maggiori prestazioni lavorative fruiti a ore. Fanno eccezione i permessi di cui all’art. 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 e i permessi e congedi disciplinati dal d.lgs. n. 151 del 2001;
  • possono essere fruiti, cumulativamente, anche per la durata dell’intera giornata lavorativa; in tale ipotesi, l’incidenza dell’assenza sul monte ore a disposizione del dipendente è convenzionalmente pari a sei ore;
  • sono compatibili con la fruizione, nel corso dell’anno scolastico, dei permessi giornalieri previsti dalla legge o dal contratto collettivo nazionale di lavoro.

 

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