Cosa sono le deroghe ai vincoli della mobilità docenti?
Le deroghe ai vincoli sulla mobilità dei docenti nel 2024 sono disciplinate da precise disposizioni normative.
Il recente Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro (CCNL) è stato firmato il 18 gennaio dalle principali organizzazioni sindacali. Qui si configurano FLC CGIL, CISL, ANIEF, SNALS e GILDA.
Tale Contratto ha introdotto importanti modifiche alle modalità di trasferimento del personale insegnante.
Nonostante alcuni vincoli siano stati inseriti nel contratto nonostante i tentativi di posticiparli all’anno scolastico 2024/25 sono rimaste senza successo. Tuttavia, sono state introdotte alcune deroghe che richiedono particolare attenzione.
Il vincolo sulla presenza puntuale
Dalle considerazioni fatte emerge chiaramente la presenza di molteplici vincoli che influenzano diverse categorie di individui. Qui ci sono gli aspiranti insegnanti e non desiderosi di beneficiare della mobilità.
Esaminando questo argomento più da vicino, è possibile analizzare le deroghe ai vincoli previsti per la mobilità dei docenti nel 2024. Ancora una volta, la normativa gioca un ruolo fondamentale in questo contesto.
Secondo quanto specificato dall’art. 2/2 del CCNI 2022/25, i docenti che richiedono un trasferimento o un passaggio di ruolo/cattedra sono vincolati da determinate regole.
Questi vincoli si applicano sia a livello provinciale che interprovinciale. Perdurano per un periodo di tre anni, durante i quali i docenti sono assegnati a una delle scuole (preferibilmente quelle specificate nelle loro richieste).
La stessa restrizione si applica anche nel caso in cui il trasferimento avvenga all’interno dello stesso comune. Il tutto seguendo le preferenze generali del “distretto sub comunale”.
Questo tipo di vincolo diventa evidente durante la seconda fase dei movimenti da e verso le posizioni comuni e di sostegno. Tuttavia, vi sono delle eccezioni per coloro che godono di priorità, come stabilito dall’art. 13 del CCNI.
Questo principio si applica quando vengono trasferiti (o ottengono un cambio di ruolo/cattedra) in una scuola al di fuori del comune. Avviene anche per il distretto sub comunale in cui si applica la priorità.
Inoltre, i docenti trasferiti d’ufficio o su domanda condizionata sono esentati da tali vincoli. Ciò anche se vengono assegnati a una delle scuole indicate nella loro richiesta.
Movimenti interprovinciali
Un altro aspetto davvero importante che influisce sulla libertà di movimento dei docenti riguarda i trasferimenti tra province.
Per comprendere appieno questa questione, è necessario fare riferimento alle disposizioni dell’art. 58, comma 2, lettera f) del Decreto-Legge n. 73/2021 (convertito in Legge 106/2021), richiamate nell’art. 2/3 del CCNI 2022/25.
Queste disposizioni stabiliscono che i docenti che desiderano trasferirsi o passare da una provincia all’altra devono rispettare determinati limiti temporali.
Tale restrizione si applica indipendentemente dalle loro preferenze riguardo alle scuole, ai comuni, ai distretti e alle province.
Secondo questa normativa, un insegnante che ottiene un trasferimento o un passaggio interprovinciale non può presentare una nuova richiesta. La stessa, che sia di trasferimento o passaggio, deve attendere fino a tre anni dopo la precedente.
Tuttavia, alcuni docenti sono esclusi da questa restrizione. Essi beneficiano di priorità specificate nell’art. 13/1 del sopracitato CCNI, nei punti I-III-IV-VI-VII-VIII.
A condizione che il loro trasferimento avvenga in una scuola situata al di fuori del comune o del distretto sub comunale dove si applica la priorità.
Inoltre, non sono soggetti al vincolo temporale i docenti trasferiti d’ufficio o su domanda condizionata. Ciò anche se assegnati a una qualsiasi sede della provincia richiesta.
Vincoli docenti neoassunti
Prima di esaminare le deroghe sui vincoli mobilità dei docenti, è cruciale concentrarsi sulle limitazioni che influenzano i nuovi assunti.
Le disposizioni normative attuali, richiamando l’art. 13/5 del D.lgs. 59/2017, hanno un impatto diretto sul percorso professionale di questi educatori. Ciò a partire dall’anno scolastico 2023/24.
Secondo quanto stabilito, un docente neoassunto deve permanere nella stessa istituzione scolastica dove ha svolto il periodo di prova.
La suddetta permanenza deve avvenire nello stesso tipo di posizione o ambito disciplinare per un periodo di tre anni. Lo stesso include anche l’anno di prova.
Tale disposizione, emanata nell’art. 13/5 del D.lgs. 59/2017, prevede un ulteriore anno scolastico per una specifica categoria di docenti.
Questa categoria riguarda coloro indicati nel comma 2 dell’art. 13 e nell’art. 18 bis dello stesso Decreto Legislativo n. 59/2017.
Deroghe ai vincoli della mobilità dei docenti
Alcune eccezioni precise sono state introdotte per allentare i vincoli sulla mobilità dei docenti in Italia. Una disposizione ha stabilito che il vincolo triennale per i docenti appena assunti non si applicherà in casi di sovrannumero o esubero.
Lo stesso principio si applicherà anche ai docenti con gravi disabilità o che assistono persone in queste condizioni, ma con alcune condizioni specifiche.
La situazione di disabilità personale o di assistenza deve verificarsi dopo la presentazione delle domande per il concorso.
Durante il periodo di vincolo triennale, i docenti neoassunti conservano il diritto di presentare domande. Le stesse servono per l’assegnazione provvisoria e/o l’utilizzazione nella provincia di titolarità.
Inoltre, è consentito loro accettare supplenze fino al 30 giugno e al 31 agosto per classi di concorso o tipologie di posti diverse da quelli di titolarità. Il tutto a condizione che soddisfino i requisiti necessari.
Queste nuove disposizioni mirano a offrire maggiore flessibilità e supporto ai docenti che si trovano in situazioni particolari. Così facendo, si tutela al contempo una gestione efficiente delle risorse umane nel settore dell’istruzione.
Le deroghe del CCNL
Secondo quanto stabilito nell’art. 34, comma 8 del CCNL, è previsto che le eccezioni debbano includere una tutela aggiuntiva per un’altra categoria. Si specifica, infatti, che:
«Fermo restando quanto previsto dall’art. 42/bis del d.lgs n. 151 del 2001, i lavoratori cui si applicano gli istituti disciplinati dal citato d.lgs. n. 151 del 2001 è garantita la partecipazione alle procedure di mobilità volte al ricongiungimento con il figlio di età inferiore a 12 anni o, nei casi dei caregivers previsti dall’art. 42 del medesimo decreto, con la persona con disabilità da assistere. Analoga disciplina si applica per il personale indicato all’art. 21 della legge 104/1992».