L’abilitazione all’insegnamento si conferma come uno snodo cruciale per chi punta alla carriera di insegnante, rappresentando un requisito indispensabile non solo per l’accesso alla professione, ma anche per la successiva stabilizzazione contrattuale. Questo passaggio si arricchisce di un valore aggiunto, considerando l’evoluzione del contesto educativo e la necessità di una preparazione sempre più mirata e qualificata.
E in quest’ottica la Riforma della formazione iniziale e continua e del reclutamento dei docenti (Legge 79/2022, conversione in legge del decreto legge 36/2022) ha introdotto un profondo rinnovamento nelle modalità di formazione e reclutamento dei docenti.
L’ottenimento dell’abilitazione si traduce in vantaggi tangibili per i docenti, migliorando sensibilmente le loro possibilità di inserimento nelle graduatorie per le supplenze (GPS) e, di conseguenza, la prospettiva di una maggiore continuità lavorativa.
Contrariamente al precedente sistema, che prevedeva la necessità di superare un concorso per accedere all’abilitazione nelle scuole secondarie di grado primo e secondo, le disposizioni attuali richiedono la partecipazione a specifici percorsi formativi universitari o accademici. Questi ultimi rappresentano il nuovo canale privilegiato per raggiungere l’abilitazione, garantendo una preparazione adeguata alle sfide dell’insegnamento moderno.
È fondamentale, tuttavia, sottolineare che tale abilitazione non equivale automaticamente a una garanzia di assunzione, né a un titolo di idoneità a prescindere dai tradizionali concorsi scolastici, rimanendo essenziale superare queste selezioni per accedere a ruoli a tempo indeterminato.
Procedure per abilitarsi all’insegnamento
Le procedure per ottenere l’abilitazione all’insegnamento differiscono significativamente in base al livello scolastico e alla specificità del ruolo docente. Questa varietà riflette le distinte esigenze formative tra l’insegnamento nelle scuole dell’infanzia e primaria rispetto a quello nelle scuole secondarie di primo e secondo grado.
Analogamente, si registrano variazioni nelle modalità di abilitazione tra i posti comuni e quelli di sostegno, evidenziando la necessità di un approccio formativo diversificato e mirato alle particolari responsabilità didattiche e educative caratteristiche di ciascuna categoria.
Come abilitarsi per la scuola dell’Infanzia e Primaria
La Riforma della formazione iniziale e continua e del reclutamento dei docenti, sostenuta inizialmente dall’ex Ministro Bianchi e successivamente confermata dall’attuale Ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, non ha introdotto cambiamenti per quanto riguarda il percorso di abilitazione per l’insegnamento nelle scuole dell’Infanzia e Primaria.
Per accedere all’insegnamento in questi livelli educativi, resta confermato il requisito di completamento di un corso di laurea magistrale della durata di cinque anni in Scienze della Formazione Primaria, che include anche un periodo di tirocinio.
Questo percorso formativo esonera, quindi, gli interessati dalla partecipazione ai nuovi itinerari abilitanti che prevedono l’acquisizione di 60, 30 o 36 CFU.
Come abilitarsi all’insegnamento nelle scuole Secondarie
A seguito dell’approvazione della Legge di conversione n. 79 del 29 giugno 2022, si delineano nuovi itinerari per l’acquisizione dell’abilitazione all’insegnamento nelle scuole Secondarie di primo e secondo grado, privilegiando percorsi formativi universitari e accademici specifici.
Per aspirare a una carriera docente è necessario completare un percorso che prevede l’ottenimento di 60 CFU/CFA nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche e linguistiche.
Lo stesso è aperto ai laureati, ai diplomati ITP fino al 31 dicembre 2024 (dopo tale data sarà richiesta la laurea) e agli studenti universitari iscritti a corsi finalizzati all’insegnamento in possesso di almeno 180 CFU:
Percorso CFU | Destinatari | Requisiti |
60 CFU | Laureati | – |
ITP |
| |
Studenti in corsi di studi per insegnanti | Acquisizione di almeno 180 CFU |
L’esame conclusivo di questo percorso si articola in una prova scritta e una lezione simulata.
La prova scritta richiede un’analisi critica di esperienze maturate durante il tirocinio, valutando le competenze didattiche e disciplinari acquisite.
La lezione simulata, della durata massima di 45 minuti, è volta a presentare un approccio didattico innovativo, coerente con la formazione ricevuta, e viene valutata su una scala fino a 10 punti, così come la prova scritta. È necessario ottenere un minimo di 7/10 in entrambe le prove per superare l’esame.
Coloro che superano queste valutazioni conseguiranno l’abilitazione per la classe di concorso di riferimento, intraprendendo così il percorso verso l’insegnamento che prevede, dopo l’abilitazione, la partecipazione a un concorso e un anno di prova sul campo, concluso da un test finale e una valutazione complessiva.
In sintesi, il nuovo percorso di abilitazione all’insegnamento è così strutturato:
- laurea magistrale (triennale per ITP) + percorso di abilitazione di 60 CFU/CFA + concorso + anno di prova in servizio con test finale e valutazione conclusiva.
Come abilitarsi all’insegnamento sul Sostegno
Per accedere alla professione di insegnante di sostegno, è richiesta la partecipazione e il superamento del Tirocinio Formativo Attivo – TFA Sostegno, un programma di formazione di carattere teorico-pratico. Questo corso, della durata annuale e con limitazioni sul numero di partecipanti, si svolge presso le principali istituzioni universitarie italiane.
I requisiti d’accesso per partecipare alla selezione sono i seguenti:
Scuola dell’Infanzia e Primaria:
- Laurea magistrale in Scienze della Formazione Primaria;
- Diploma magistrale (compreso il diploma sperimentale a indirizzo psico-pedagogico), purché conseguito entro il 2001/2002;
- Diploma sperimentale a indirizzo linguistico presso gli istituti magistrali, purché conseguito entro il 2001/2002;
- Titolo analogo conseguito all’estero e riconosciuto in Italia.
Scuola Secondaria di primo e di secondo grado:
- Abilitazione specifica sulla classe di concorso;
- Titolo di laurea + 24 CFU;
- Diploma di AFAM di II livello + 24 CFU.
Insegnanti Tecnico Pratici (ITP)
- Diploma.
L’accesso al Tirocinio Formativo Attivo (TFA) Sostegno, che prevede il conseguimento di 60 CFU in almeno 8 mesi, richiede il superamento di diverse fasi selettive.
I candidati devono inizialmente affrontare un test preselettivo composto da 60 domande, di cui almeno 20 focalizzate sulle competenze linguistiche, presentando cinque opzioni di risposta ciascuna, con una sola risposta corretta.
Successivamente, è richiesta la partecipazione a una o più prove, scritte o pratiche, la cui natura è determinata dalle singole università. Queste prove mirano a valutare le competenze didattiche, socio-psico-pedagogiche, nonché abilità quali empatia, intelligenza emotiva, creatività, competenze organizzative e conoscenze giuridiche.
L’ultima fase del processo di selezione consiste in una prova orale che si concentra sui temi trattati nelle prove scritte e/o pratiche.
È possibile abilitarsi all’insegnamento con un concorso a cattedra?
Fino all’entrata in vigore della Riforma della formazione iniziale e continua e del reclutamento dei docenti l’ottenimento dell’abilitazione all’insegnamento poteva avvenire attraverso la partecipazione ai concorsi a cattedra. Tuttavia, questo meccanismo è stato modificato dalle recenti disposizioni legislative. Cosicché l’unico metodo per acquisire l’abilitazione all’insegnamento è attualmente attraverso la frequenza dei percorsi universitari e accademici di formazione abilitante, istituiti proprio dalla Riforma Bianchi (Legge 79/2022).
La finalità dei concorsi scolastici è ora, infatti, specificamente rivolta all’assunzione in ruoli a tempo indeterminato, evidenziando che l’abilitazione ottenuta attraverso i percorsi formativi di 30 o 60 CFU non implica automaticamente il riconoscimento di idoneità professionale o assicura l’impiego permanente al di fuori delle procedure concorsuali stabilite.
Abilitarsi all’insegnamento attraverso i 60 CFU
Sostenuta con convinzione dall’ex Ministro Bianchi e successivamente confermata dall’attuale Ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, la Riforma della formazione iniziale, continua e del reclutamento dei docenti, ratificata con la Legge n. 79 del 29 giugno 2022, ha inaugurato un innovativo meccanismo di abilitazione docente. Questo sistema prevede il conseguimento di 60 CFU/CFA come requisito per l’abilitazione all’insegnamento.
I candidati interessati a diventare insegnanti dovranno seguire i percorsi formativi abilitanti, che prevedono l’acquisizione di 60, 30 o 36 CFU, come stabilito dalla Riforma Bianchi e regolamentato dal DPCM del 4 agosto 2023.
A partire dal 1° gennaio 2025, quando la riforma sarà pienamente operativa, possedere l’abilitazione diverrà un prerequisito indispensabile per poter partecipare ai concorsi per l’insegnamento.
Che cosa sono i percorsi abilitanti da 60 CFU?
I 60 CFU costituiscono, come precedentemente sottolineato, l’unico itinerario abilitante per coloro che ambiscono a insegnare nelle scuole secondarie di primo e secondo grado.
Si tratta, nello specifico, di crediti formativi universitari o accademici focalizzati sulle discipline antropologiche, psicologiche, pedagogiche, nonché sulle metodologie didattiche, tecnologie educative e linguistiche.
Le nuove normative precludono la possibilità di acquisire i precedenti 24 CFU, che non saranno più un’opzione per l’abilitazione all’insegnamento. Tuttavia, coloro che li hanno ottenuti entro il 31 ottobre 2022 potranno ancora impiegarli per partecipare ai concorsi a cattedra, ma questa disposizione resterà valida solo fino al 31 dicembre 2024.
Secondo quanto stabilito dalla Riforma Bianchi, il percorso per l’abilitazione docente si articola in diverse fasi chiave:
- la necessità di completare un programma di formazione iniziale universitario o accademico che comprenda 60 CFU/CFA;
- la partecipazione a un concorso pubblico, organizzato su scala regionale o interregionale;
- l’assolvimento di un periodo di prova in servizio della durata di un anno, al termine del quale è previsto un test finale accompagnato da una valutazione conclusiva.
È importante sottolineare che l’iter principale e imprescindibile per ottenere l’abilitazione all’insegnamento nelle scuole Secondarie di primo e secondo grado rimane la partecipazione ai percorsi formativi specificati dal DPCM 60 CFU.
Inoltre, a differenza del precedente programma unificato dei 24 CFU, valido per tutte le classi di concorso, i nuovi percorsi formativi che richiedono l’acquisizione di 30, 36 e 60 CFU saranno caratterizzati da contenuti specifici, strettamente legati alle discipline delle diverse classi di concorso.
Come si possono conseguire i 60 CFU?
Per conseguire i 60 CFU indispensabili all’insegnamento, è obbligatorio frequentare almeno il 70% delle attività didattiche di ciascuna materia prevista nei percorsi formativi abilitanti offerti dalle università e dalle istituzioni AFAM autorizzate dal Ministero dell’Università e della Ricerca (MUR).
I programmi includono un curriculum che spazia dalle discipline fondamentali a specifiche metodologie didattiche correlate alle materie delle future classi di concorso, evidenziando un significativo focus sulla parte pratica tramite un tirocinio formativo essenziale per un’applicazione pratica delle nozioni teoriche apprese.
L’ultima tappa di questo percorso è l’esame finale, che prevede la redazione e presentazione di un elaborato dettagliato basato sull’esperienza di tirocinio dello studente, seguito da una lezione simulata. In questa occasione, lo studente è chiamato a dimostrare la propria capacità di integrare e utilizzare con efficacia le metodologie didattiche acquisite durante il corso, elaborando un progetto educativo che rifletta gli obiettivi formativi del programma.
Seconda abilitazione con i 30 CFU
Nell’ambito della Riforma Bianchi, sono stati introdotti vari percorsi di formazione abilitante abbreviati, tra cui spicca il percorso da 30 CFU/CFA per la seconda abilitazione destinato a coloro che già possiedono un’abilitazione in una classe di concorso o un grado di istruzione diverso, nonché ai docenti con specializzazione sul sostegno. È requisito indispensabile detenere il titolo di studio adatto alla classe di concorso a cui si aspira.
Le abilitazioni acquisite mediante il percorso di 30 CFU, come delineato dall’art. 13 del DPCM 60 CFU, sono valide per l’accesso a concorsi, l’inserimento nelle Graduatorie GPS e per la mobilità.
Per gli anni accademici 2023/2024 e 2024/2025, è prevista la possibilità di completare i percorsi di 30 CFU interamente online, attraverso lezioni in tempo reale.
Si ammette un limite massimo di assenze pari al 30% del totale delle attività didattiche. Coloro che eccedono questo limite non saranno ammessi alla prova finale.
È importante notare che i percorsi di 30 CFU dedicati ai docenti già abilitati o con specializzazione non sono soggetti ai limiti massimi di attivazione previsti per altri percorsi, offrendo quindi alle istituzioni un margine di flessibilità maggiore nella gestione dell’offerta formativa.
La Riforma Bianchi e l’abilitazione all’insegnamento
La Legge n. 79 del 29 giugno 2022, risultante dalla conversione con modifiche del decreto n. 36 del 30 aprile 2022, rappresenta un’importante evoluzione nel campo della formazione iniziale, continua e del reclutamento dei docenti, iniziativa fortemente sostenuta dall’ex Ministro Bianchi e successivamente approvata dall’attuale Ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara.
Un aspetto fondamentale di questa riforma, comunemente nota come Riforma Bianchi, è l’implementazione di un nuovo modello per l’abilitazione all’insegnamento, che richiede il completamento di percorsi universitari e accademici di formazione abilitante per l’ottenimento di 60 CFU/CFA.
Che cosa prevede la fase transitoria della Riforma Bianchi?
La Riforma Bianchi prevede una fase transitoria fino al 31 dicembre 2024, consentendo l’uso dei 24 CFU acquisiti entro il 31 ottobre 2024 come criterio di ammissibilità ai concorsi a cattedra. Coloro che risultino vincitori in tali concorsi saranno poi tenuti a completare ulteriori 36 CFU tramite percorsi formativi dedicati per ottenere definitivamente l’abilitazione all’insegnamento e firmare un contratto a tempo indeterminato.
Parallelamente, la riforma facilita l’ingresso ai concorsi per quegli insegnanti a termine con almeno tre anni di esperienza, anche non consecutivi, negli ultimi cinque anni in istituti statali o paritari, purché almeno un anno sia stato svolto nella classe di concorso in cui si intende ottenere l’abilitazione. Questi candidati dovranno comunque completare i 30 CFU residui per acquisire l’abilitazione.
In aggiunta, è prevista la partecipazione al secondo concorso PNRR, programmato tra settembre e ottobre 2024, per coloro che hanno completato un corso abbreviato di 30 CFU. Anche in questo scenario, i partecipanti dovranno integrare i restanti 30 CFU dopo aver superato il concorso.