L’acquisizione dei 24 CFU era possibile fino al 31 ottobre 2022, periodo dopo il quale non è più stato consentito intraprendere tali percorsi formativi. Nonostante ciò, coloro che hanno ottenuto i 24 CFU entro tale data avranno la possibilità di utilizzarli come requisito di accesso ai concorsi a cattedra fino al 31 dicembre 2024.
A partire dal 1° gennaio 2025, invece, l’ingresso ai concorsi docenti subirà un cambiamento normativo significativo, richiedendo l’abilitazione all’insegnamento. Tale abilitazione dovrà essere conseguita attraverso i percorsi da 60 CFU/CFA, introdotti con la Riforma della formazione iniziale e continua e del reclutamento dei docenti, promulgata con la legge n. 79 del 29 giugno 2022, che ha convertito, con modificazioni, il decreto n. 36 del 30 aprile 2022. Un’evoluzione normativa sostenuta dall’ex Ministro Bianchi e successivamente confermata dall’attuale Ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara.
Che cosa sono i 60 CFU?
Il nuovo percorso di formazione iniziale abilitante, basato sull’acquisizione di 60 CFU, rappresenta il fulcro della riforma per la formazione degli aspiranti docenti di posto comune, inclusi gli insegnanti tecnico-pratici (ITP), nelle scuole secondarie di primo e secondo grado. Si tratta, più nel dettaglio, di crediti formativi universitari o accademici che coprono aree disciplinari cruciali quali le scienze antropo-psico-pedagogiche, le metodologie e le tecnologie didattiche, nonché le competenze linguistiche.
Il riconoscimento e la validazione di tali crediti sono soggetti ad un processo di accreditamento iniziale e periodico, garantito attraverso decreti emessi dal Ministero dell’Università e della Ricerca (MUR), basati sul parere dell’Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca (ANVUR). Questa procedura assicura che i percorsi formativi offerti dalle università e dalle istituzioni dell’Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica (AFAM) rispettino standard qualitativi elevati e siano pertinenti alle esigenze formative degli aspiranti docenti.
Con l’introduzione della Riforma Bianchi e il successivo Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM) del 4 agosto 2023, che regolamenta i percorsi abilitanti, la struttura del nuovo percorso di reclutamento per gli aspiranti docenti si articola come segue:
- laurea magistrale (triennale per ITP) + percorso di abilitazione di 60 CFU/CFA + concorso + anno di prova in servizio con test finale e valutazione conclusiva.
Quali sono le differenze tra i 60 CFU e i 24 CFU?
Le distinzioni tra i vecchi percorsi da 24 CFU e i nuovi da 60 CFU, introdotti dalla Riforma Bianchi, delineano un cambiamento significativo nella formazione iniziale degli insegnanti in Italia.
I 24 CFU rappresentavano un prerequisito fondamentale per accedere ai concorsi a cattedra, per l’iscrizione al TFA Sostegno e alla seconda fascia delle Graduatorie provinciali per le supplenze (GPS), senza però garantire l’abilitazione all’insegnamento.
Al contrario, i nuovi percorsi da 60 CFU non solo assicurano l’abilitazione all’insegnamento in specifiche classi di concorso, diventando dal 1° gennaio 2025 un requisito indispensabile per l’accesso ai concorsi scolastici, ma permettono anche l’inserimento diretto nella prima fascia delle GPS.
Dal punto di vista dei contenuti formativi, mentre i 24 CFU offrivano un insieme di materie trasversali applicabili a tutte le classi di concorso, i percorsi da 60 CFU sono personalizzati per ciascuna classe, approfondendo non solo le discipline specifiche ma anche le metodologie didattiche connesse e includendo un periodo di tirocinio focalizzato sulla classe di concorso di interesse.
Per quanto riguarda la validità, i 24 CFU erano universalmente riconosciuti per tutte le classi di concorso, a differenza dei 60 CFU che sono strettamente legati alla classe di concorso specifica. Questo implica che i candidati interessati a più classi di concorso dovranno seguire ulteriori percorsi formativi, anche se sono previste modalità formative abbreviate per chi possiede già un’abilitazione o i 24 CFU.
Le modalità e i costi
La modalità di erogazione dei corsi da 24 CFU era interamente online, senza necessità di preselezioni, facilitando l’accesso ai contenuti formativi. Per i percorsi da 60 CFU, nei bienni accademici 2023/2024 e 2024/2025, è permessa una modalità telematica sincrona per fino al 50% delle attività, mentre il resto richiede la presenza fisica, in particolare per tirocini e laboratori, con una frequenza obbligatoria alle attività formativa non inferiore al 70%. É, inoltre, prevista una graduatoria per titoli e servizi.
Sul fronte economico, il Decreto Ministeriale 616/2017 aveva fissato un limite di spesa di 500 euro per i percorsi da 24 CFU. Al contrario, i percorsi da 60 CFU hanno un costo massimo previsto di 2.500 euro.
Ecco, di seguito, una tabella con tutte le principali differenze tra i 24 CFU e i 60 CFU:
PERCORSO DA 24 CFU | PERCORSO DA 60 CFU | |
Funzione | Requisito di accesso per Graduatorie, concorsi e TFA Sostegno. Non abilitante | Conduce all’abilitazione in specifica classe di concorso |
GPS | Iscrizione I fascia delle Graduatorie GPS | Iscrizione II fascia delle Graduatorie GPS |
Ambito | Trasversale a tutte le classi di concorso | Specifico per ciascuna classe di concorso |
Contenuto | Materie trasversali all’insegnamento | Discipline di base, metodologie didattiche specifiche e tirocinio diretto per la classe di concorso |
Validità | Valido per tutte le classi di concorso | Specifico per la classe di concorso; percorsi separati per abilitazioni multiple |
Modalità didattica | Nessuna obbligatorietà di presenza; possibile fruizione a distanza con esami in presenza | Frequenza in aula per almeno il 70% delle attività; telematica fino al 50% solo per anni accademici 2023/2024 e 2024/2025; tirocini e laboratori in presenza |
Costo | massimo 500 euro (per università pubbliche) secondo DM 616/2017 | massimo 2.500 euro (DPCM 60 CFU del 4 agosto 2023) |
Cosa cambia per l’abilitazione con la Riforma Bianchi?
Con l’adozione della Riforma della formazione iniziale e continua e del reclutamento dei docenti, l’abilitazione all’insegnamento diventa accessibile esclusivamente attraverso i percorsi abilitanti da 60 CFU. Questi percorsi sono accuratamente strutturati per fornire una preparazione completa e specifica agli aspiranti insegnanti, abbracciando diversi ambiti del sapere pedagogico e disciplinare.
Il contenuto formativo di tali percorsi si articola come segue:
Contenuto dei percorsi | CFU/CFA |
Discipline di area pedagogica | 10 |
3 dei 20 CFU/CFA riservati alle attività formative relative all’inclusione scolastica | 20 |
Formazione inclusiva delle persone con BES | 3 |
Disciplina di area linguistico-digitale | 3 |
Disciplina psico-socio-antropologiche | 4 |
Didattiche delle discipline e metodologie delle discipline di riferimento (delle classi di concorso) | 16 |
Metodologie didattiche: introduzione ai modelli di mediazione didattica per la secondaria | 2 |
Discipline relative all’acquisizione di competenze nell’ambito della legislazione scolastica | 2 |
In seguito all’attuazione della Riforma Bianchi, è stata introdotta una fase transitoria che si estenderà fino al 31 dicembre 2024, durante la quale si prevedono diverse misure:
- consentire ai detentori di 24 CFU, acquisiti entro il 31 ottobre 2022, di partecipare ai concorsi a cattedra. Chi supera il concorso dovrà completare i restanti 36 CFU per ottenere l’abilitazione all’insegnamento;
- creare un percorso formativo ridotto da 30 CFU per i cosiddetti “precari storici”, vale a dire gli aspiranti insegnanti con almeno tre anni di esperienza, anche non consecutivi, negli ultimi cinque anni presso istituti statali o paritari, di cui almeno un anno nella specifica classe di concorso di interesse. Anche per loro, l’acquisizione dei 30 CFU residui sarà necessaria per l’abilitazione;
- stabilire un altro percorso abbreviato da 30 CFU destinato ai candidati del secondo concorso a cattedra previsto nella fase transitoria, tra settembre e ottobre 2024. Successivamente al concorso, sarà indispensabile completare i rimanenti 30 CFU per conseguire l’abilitazione;
- offrire l’opportunità agli insegnanti già abilitati o specializzati in una classe di concorso o grado di istruzione di ottenere un’ulteriore abilitazione in una diversa classe di concorso o grado, mediante percorsi abilitanti da 30 CFU.
Chi ha i 24 CFU deve fare i 60 CFU?
Secondo quanto stabilito dall’articolo 8 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM) relativo ai 60 CFU, datato 4 agosto 2023, gli aspiranti docenti che hanno ottenuto 24 CFU entro il 31 ottobre 2022 non sono tenuti a seguire per intero i percorsi abilitanti da 60 CFU per conseguire l’abilitazione all’insegnamento.
La normativa permette, infatti, il riconoscimento dei crediti formativi universitari o accademici acquisiti secondo l’ordinamento precedente, a condizione che includano almeno 10 CFU/CFA dedicati a tirocinio diretto.
Pertanto, a questi aspiranti docenti sarà sufficiente completare un percorso abilitante ridotto da 36 CFU e superare l’esame finale, che comprende una prova scritta e una prova orale (lezione simulata), per ottenere l’abilitazione all’insegnamento.
Va sottolineato, inoltre, che i 24 CFU continueranno a rappresentare un requisito di accesso ai concorsi per la scuola fino al 31 dicembre 2024, coprendo quindi l’intero periodo della fase transitoria introdotta dalla Riforma Bianchi.
Domande frequenti per chi ha 24 CFU e deve fare i 60 CFU
Dopo l’introduzione dei percorsi abilitanti da 60 CFU dalla Riforma Bianchi, sono stati sollevati numerosi quesiti dagli aspiranti insegnanti che avevano acquisito 24 CFU entro il 31 ottobre 2022. Ecco alcune delle domande più comuni con le relative risposte.
È possibile far valere i 24 CFU acquisiti nel contesto dei 60 CFU?
Grazie alle disposizioni dell’articolo 8 del DPCM del 4 agosto 2023, i 24 CFU ottenuti entro la data limite del 31 ottobre 2022, inclusi almeno 10 CFU/CFA di tirocinio diretto, possono essere riconosciuti nel percorso per il conseguimento dei 60 CFU previsti dalla riforma. Ciò significa che gli interessati dovranno soltanto completare un percorso complementare di 36 CFU per ottenere l’abilitazione all’insegnamento.
Come avviene il riconoscimento dei 24 CFU nell’ambito dei 60 CFU?
Il riconoscimento dei 24 CFU precedentemente acquisiti avviene automaticamente al momento della presentazione dell’istanza di iscrizione telematica ai percorsi abilitanti.
Gli individui con 24 CFU possono partecipare ai futuri concorsi senza i 60 CFU?
Durante la fase transitoria prevista dalla Riforma Bianchi, che si conclude il 31 dicembre 2024, chi ha ottenuto i 24 CFU entro il 31 ottobre 2022 è ammesso a partecipare ai concorsi a cattedra, indipendentemente dal completamento dei 60 CFU.
Mentre, dopo tale data, potrà partecipare ai futuri concorsi solo se in possesso dell’abilitazione all’insegnamento.
È possibile iscriversi nella I Fascia GPS e ottenere l’abilitazione con i 60 CFU senza partecipare ai concorsi per docenti?
I detentori di una laurea con 24 CFU hanno l’opportunità di iscriversi nella I Fascia delle Graduatorie Provinciali per le Supplenze (GPS) e possono ottenere l’abilitazione tramite i percorsi da 60 CFU o 36 CFU, senza necessariamente partecipare ai concorsi docenti.
Tuttavia, è da considerare che il concorso rimane la principale via di accesso per le assunzioni a tempo indeterminato nel sistema educativo fino al 31 dicembre 2024. Con l’entrata in pieno vigore della Riforma Bianchi dal 1° gennaio 2025, l’abilitazione diverrà un prerequisito essenziale per l’accesso ai concorsi a cattedra.
Come scegliere un percorso abilitante?
I percorsi di formazione abilitante, previsti dalla Riforma Bianchi, rappresentano un elemento chiave nella formazione e nell’abilitazione degli aspiranti insegnanti.
La loro erogazione è riservata esclusivamente alle Università e alle Istituzioni AFAM (Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica) che hanno ottenuto l’accreditamento ufficiale mediante decreto del Ministero dell’Università e della Ricerca (MUR), su indicazione e parere conforme dell’ANVUR (Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca).
Nell’ambito della suddetta riforma, sono stati istituiti cinque diversi tipi di percorsi abilitanti, ciascuno progettato per rispondere a specifiche esigenze e obiettivi formativi:
- 60 CFU: entreranno in vigore a pieno regime dal 1° gennaio 2025, quando rappresenteranno anche un requisito d’accesso imprescindibile per partecipare ai concorsi a cattedra;
- 30 CFU: destinati a docenti già abilitati o specializzati in un’altra classe di concorso o grado di istruzione che vogliono conseguire una seconda abilitazione in un’altra classe di concorso o in un altro grado di istruzione;
- 30 CFU: riservati a docenti con 3 anni di servizio nelle scuole statali o paritarie, di cui almeno uno nella specifica classe di concorso, e a coloro che hanno superato la prova concorsuale del Concorso straordinario bis;
- 30 CFU: per i neolaureati o per coloro che non hanno ottenuto i 24 CFU entro il 31 ottobre 2022 (validi per l’accesso ai concorsi fino alla fine del 2024), con ulteriori crediti da integrare in caso di vittoria in un concorso;
- 36 CFU: per chi ha conseguito i 24 CFU entro il 31 ottobre 2022.