Tra pochi giorni inizieranno le famose vacanze di pasqua per tutto il mondo scolastico. Studenti e docenti, quindi, si apprestano a godersi questa breve, quanto meritata, pausa primaverile.
Tuttavia, rimane una categoria alla quale questa pausa più che riposo, fa venire dei dubbi.
Si tratta dei supplenti. Non è mai chiaro quando questi hanno diritto al pagamento della sospensione delle lezioni nel periodo delle vacanze di Pasqua.
Secondo l’art. 40, comma 3 (per i docenti) e art. 60 commi 1 e 2 (personale ATA), del CCNL 29-11-2007, qualora il titolare “si assenti in un’unica soluzione a decorrere da una data anteriore di almeno sette giorni all’inizio di un periodo predeterminato di sospensione delle lezioni e fino a una data non inferiore a sette giorni successivi a quello di ripresa delle lezioni, il rapporto di lavoro a tempo determinato è costituito per l’intera durata dell’assenza. Rileva esclusivamente l’oggettiva e continuativa assenza del titolare, indipendentemente dalle sottostanti procedure giustificative dell’assenza del titolare medesimo”.
Requisiti per retribuzione vacanze
I casi di riconoscimento giuridico o economico delle vacanze per il supplente si basano su 3 elementi necessariamente coesistenti:
- il titolare deve essere assente per almeno 7 giorni consecutivi prima della sospensione delle lezioni;
- il docente titolare deve essere assente in modo continuativo, durante tutto il periodo della sospensione delle lezioni;
- l’assenza deve essere prolungata ad almeno 7 giorni dopo la ripresa delle lezioni.
Se manca anche solo uno degli elementi sopra elencati, l’articolo 40/3 non può essere applicato al docente che presta supplenza, pertanto, le vacanze di Pasqua non verranno retribuite.