Grazie alla nota del 7 Aprile, il Ministero dell’Istruzione fornisce indicazioni sulla determinazione e suddivisione del monte-ore dei permessi sindacali retribuiti tra le organizzazioni sindacali aventi titolo per quanto riguarda il periodo che va dal 1 settembre 2021 al 31 agosto 2022.
Ai sensi della normativa vigente, nel limite delle ore
spettanti a ciascuna organizzazione, i dirigenti delle organizzazioni sindacali, non collocati in distacco o aspettativa sindacale, possono fruire di permessi sindacali giornalieri ed orari per:
- l’adempimento del loro mandato;
- partecipazione a trattative sindacali;
- partecipazione a convegni e congressi di natura sindacale.
I permessi per ciascun dirigente sindacale, non devono superare i 5 giorni lavorativi bimestrali e, in tutti i casi, non possono superare i 12 giorni nel corso di tutto l’anno scolastico.
In ciascuna istituzione scolastica, nel periodo in cui si svolge la contrattazione integrativa, il cumulo dei permessi potrebbe essere modulato diversamente di comune accordo fra le parti. Ovviamente rimane il limite massimo dei 12 giorni nel corso dell’anno scolastico.
È previsto che i permessi sindacali possano essere utilizzati in forma cumulata per il periodo dell’espletamento del mandato.
Tale possibilità è riferita, per il settore scolastico, al comparto Istruzione e Ricerca, solo per il personale che non è obbligato ad assicurare una certa continuità didattica.
I dirigenti delle associazioni sindacali hanno diritto anche a permessi sindacali non retribuiti per la partecipazione a trattative sindacali o a congressi e convegni di natura sindacale.