Nelle note alla tabella di valutazione dei titoli A/3 allegata all’ordinanza ministeriale n. 88 del 16 maggio 2024 (che disciplina l’aggiornamento delle Graduatorie GPS 2024) viene precisato che “il servizio prestato durante la frequenza dei percorsi di cui al punto A.2 non è valutato, essendo già ricompreso nella valutazione del titolo in ragione di 12 punti annuali”. Il che aveva creato forti dubbi in merito alla valutabilità del servizio prestato durante i percorsi abilitanti da 30, 36 e 60 CFU.
A fare chiarezza ci ha, tuttavia, pensato il Ministero dell’Istruzione e del Merito con la pubblicazione della FAQ n. 64:
- Sto presentando istanza di iscrizione in I fascia GPS in quanto ho conseguito l’abilitazione con il percorso di cui al DPCM 4 agosto 2023. Nel periodo di frequenza del corso ho svolto servizio. Posso chiederne la valutazione, oppure è già ricompreso nella valutazione del titolo di abilitazione, ai sensi delle Note al servizio riportate nella Tabella A3? Il servizio prestato durante la frequenza dei corsi di cui al DPCM 4 agosto 2023 è valutabile; la limitazione alla valutazione del servizio per chi è in possesso di abilitazione di cui al punto A2 della tabella A/3 riguarda soltanto i percorsi descritti alle lettere a), b), c), d) ed e), per i quali è specificata l’attribuzione dei punti in relazione alla durata del percorso.
Graduatorie GPS, la FAQ del Ministero: il servizio prestato durante i percorsi abilitanti è valutabile
La valutabilità del servizio prestato durante i percorsi abilitanti introdotti dalla “Riforma della formazione iniziale e continua e del reclutamento dei docenti” approvata con la legge n. 79/2022 deriva dal fatto che nei punteggi previsti per i percorsi di cui alle lettere f), g) e h) non è già ricompreso – come, invece, negli altri casi – il servizio svolto.
Quando il servizio non è valutabile
Il punto A2 della tabella A/3 allegata all’OM n. 88/2024, alle lettere a), b), c), d) ed e), stabilisce:
- a. per l’abilitazione conseguita presso le SSIS, i corsi biennali COBASLID e BIFORDOC e per le abilitazioni sulle classi di concorso A-30 e A-29 conseguite attraverso il Diploma di didattica della musica, sono attribuiti ulteriori (di cui 24 per la durata biennale del percorso abilitativo e 30 per la selettività dello stesso percorso tenendo conto del superamento di prove di accesso selettive e dell’ammissione a corsi a numero programmato): 54 punti;
- b. per l’abilitazione conseguita attraverso la frequenza dei soli percorsi, a numero programmato, di Tirocinio Formativo Attivo ai sensi dell’art. 15, comma 1 e comma 17, del DM 249/2010, sono attribuiti ulteriori (di cui 12 per la durata annuale del percorso abilitativo e 30 per la selettività dello stesso percorso tenendo conto del superamento di prove di accesso selettive e dell’ammissione a corsi a numero programmato): 42 punti;
- c. per l’abilitazione conseguita attraverso i percorsi formativi di cui all’art. 3, comma 3, del DM 249/2010, sono attribuiti ulteriori (di cui 36 per la durata triennale del percorso abilitativo (2 anni per il diploma accademico di II livello e 1 anno per il TFA) e 30 per la selettività dello stesso percorso tenendo conto del superamento di prove di accesso selettive e dell’ammissione a corsi a numero programmato): 66 punti;
- d. per l’abilitazione conseguita attraverso percorsi di abilitazione speciale ex articolo 15, comma 1-bis del DM 249/2010, sono attribuiti, in ragione della durata annuale del percorso, ulteriori: 12 punti;
- e. per i titoli di abilitazione conseguiti all’estero, validi quali abilitazioni nel Paese ove sono stati conseguiti e riconosciuti in Italia ai sensi della normativa vigente, il punteggio di cui al presente punto A.2 è riconosciuto in via analogica, in ragione di 12 punti per ogni anno di durata legale dello stesso e in eventuali 30 punti qualora si tratti di percorsi ad accesso selettivo e a numero programmato.
Come è facile rilevare, in tutti e quattro i casi il MIM prevede una parte del punteggio strettamente connessa alla durata del percorso abilitante.
Graduatorie GPS: quando il servizio dei percorsi abilitanti è valutabile
Contrariamente alle lettere a), b), c), d) ed e) del punto A2 della tabella A/3 citate nella FAQ n. 64 del MIM, nelle lettere f), g) e h) non c’è nessun riferimento alla durata del percorso abilitante né ad un eventuale punteggio aggiuntivo collegato a quest’ultima. Ed è proprio aspetto ad essere determinante per la piena valutabilità del servizio svolto durante lo svolgimento dei percorsi abilitanti:
- f. per l’abilitazione conseguita attraverso il superamento di un concorso ordinario, sono attribuiti ulteriori: 24 punti.
- g. per l’abilitazione conseguita attraverso il superamento del concorso straordinario di cui al decreto dipartimentale n. 510 del 2020, congiunto al possesso del requisito di servizio di cui all’articolo 1, comma 9, lettera g), del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, sono attribuiti ulteriori: 24 punti.
- h. per l’abilitazione conseguita attraverso la frequenza dei percorsi universitari e accademici di formazione iniziale di cui al DPCM 4 agosto 2023, sono attribuiti ulteriori: 24 punti.