Il Ministero dell’Istruzione ha trasmesso il decreto interministeriale relativo alle dotazione organica per quanto riguarda il personale docente per l’anno scolastico 2022/2023 e la correlata nota di accompagnamento con le indicazioni operative.
La nota ministeriale ricorda che le disposizioni riguardano la scuola secondaria di primo e
secondo grado.
L’assegnazione delle ore che andranno sviluppate dall’organico di ogni singola autonomia delle classi di concorso deve avere come scopo prioritario la tutela della titolarità dei docenti presenti nell’istituzione scolastica, la formazione delle cattedre e la continuità didattica.
Le scuole dovranno avvalersi della procedura prevista dal sistema informativo e, nella scelta della classe di concorso, bisognerà fare riferimento all’indirizzo, all’articolazione, all’opzione e al curricolo presente nell’istituzione scolastica in questione.
Scuola secondaria di primo grado
Per quanto riguarda le scuole medie, sono possibili ben due modelli di articolazione oraria: articolazione relativa al tempo scuola ordinario, che corrisponde a 30 ore settimanali oppure quello prolungato che è invece di 36 ore settimanali, elevabili all’occorrenza anche fino a 40.
Le classi che aderiscono al sistema a tempo prolungato possono essere autorizzate sempre nei limiti della dotazione organica assegnata. Sulla base delle richieste delle scuole, tale consistenza è elevabile fino ad un massimo di 40 ore utilizzando anche le due ore di approfondimento di alcune discipline che vengono messe a disposizione delle scuole.
Le ore di approfondimento solitamente concorrono alla costituzione delle cattedre. Per questo motivo bisogna evitare che vengano costituite cattedre che daranno l’approfondimento come unico contributo.
Per quanto riguarda l’insegnamento dello strumento musicale è necessario che in classe prima il numero degli alunni non sia inferiore a tre, al fine di assicurare l’insegnamento dello strumento per tutti e tre gli anni che costituiscono la durata complessiva della scuola media.
I corsi di strumento dovranno seguire le stesse regole di tutti gli altri corsi ordinari e, purché il numero dei frequentanti lo consenta, la conferma relativa al diritto dei corsi attivati negli anni precedenti è automaticamente autorizzata.
L’istituzione di eventuali nuovi corsi deve avvenire necessariamente in organico, in quanto i relativi posti devono rientrare nelle risorse individuate ed assegnate con l’allegato del decreto interministeriale.
Se l’insegnamento dello strumento sarà attivato nelle scuole in cui sono attivi solo corsi a tempo prolungato, le ore di approfondimento verranno così destinate allo strumento musicale.
Scuola secondaria di secondo grado
Per quanto riguarda le istituzioni scolastiche di secondo grado che presentano corsi di diversa tipologia o sezioni di liceo musicale e coreutico, le classi prime verranno create separatamente per ogni percorso. Mentre negli altri casi il numero delle classi prime verrà ricavato tenendo conto del numero complessivo degli alunni iscritti, indipendentemente dai diversi indirizzi o percorsi liceali.
Solitamente le classi prime vengono costituite da un numero di studenti non inferiore a 25.
É possibile la creazione di un’unica classe costituita da studenti di diversi indirizzi di studio, purché il gruppo di minore consistenza relativo ad un singolo indirizzo sia formato da almeno 12 alunni e il numero complessivo degli studenti facenti parte della relativa classe sia di almeno 27.
Per quanto riguarda le classi del secondo biennio si continua ad applicare la normativa attuale.
Le classi intermedie continueranno a seguire il numero delle classi di provenienza degli studenti, solo nel caso il numero medio sia inferiore a 22 si procederà alla ricomposizione delle classi.
Le classi terminali verranno costituite in numero pari a quello delle corrispondenti penultime classi funzionanti, in modo da poter garantire la necessaria continuità didattica nella fase finale del corso di studi, purché ci siano almeno 10 studenti per classe.
Il numero di ore minimo per cattedra è di 18 ore settimanali, necessarie per salvaguardare l’unitarietà della disciplina.
Le uniche eccezioni sono costituite dalle cattedre per le quali non sia possibile formare tale monte ore, perciò per queste il minimo di ore settimanali è ridotto a 15. In tal caso l’orario necessario per completare la cattedra potrà essere impiegato per il potenziamento di altri insegnamenti, o per attivare ulteriori insegnamenti sempre coerenti con il piano dell’offerta formativa.
Solo allo scopo di salvaguardare le titolarità dei docenti soprannumerari è possibile formare cattedre con un orario superiore alle 18 ore, che tuttavia non dovranno superare le 20 ore settimanali.
Tutti gli istituti scolastici potranno utilizzare le quote di autonomia dei curricoli, sia per potenziare gli insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti, sia per attivare nuovi insegnamenti finalizzati al raggiungimento degli obiettivi previsti dal piano triennale dell’offerta formativa.