La riapertura delle domande per le graduatorie ATA 24 mesi è stata prevista dal 12 al 17 luglio 2024 per permettere il riconoscimento del periodo intercorrente tra il 16 aprile 2024 e l’effettiva stipula del contratto. Stiamo parlando degli incarichi temporanei del personale ausiliario, tecnico e amministrativo: vediamo le modalità di presentazione delle istanze.
Come e chi può presentare domanda
Alla riapertura delle domande per le graduatorie ATA 24 mesi sono interessati circa 6.000 collaboratori scolastici – contemplati dal PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza) e da Agenda Sud – che si sono ritrovati senza contratto per un periodo di tempo di circa due settimane.
Dopo l’entrata in vigore della Legge 4 luglio 2024, n. 95, il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha divulgato una nota che riguarda il personale ATA in grado di raggiungere i 24 mesi di servizio, considerando il periodo intercorrente tra il 16 aprile e l’effettiva sottoscrizione dei contratti.
Le domande possono essere presentate in modalità cartacea, oppure a mezzo pec o ancora tramite raccomandata A/R. Gli aspiranti, inoltre, hanno la possibilità di scrivere l’istanza in carta libera firmata, indicando i dati anagrafici, i recapiti, i servizi e i contratti.
L’integrazione delle istanze
Dal 24 luglio 2024 sarà possibile integrare le domande degli aspiranti che hanno già presentato istanza di inserimento nelle graduatorie ATA 24 mesi e che possono ora aggiungere anche il servizio prestato per ottenere maggior punteggio.
L’integrazione del punteggio avverrà attraverso una procedura elaborata direttamente dal sistema informativo, disponibile dal 24 luglio. Terminato il procedimento, gli Uffici riceveranno gli aggiornamenti effettuati e potranno, quindi, iniziare ad effettuare gli opportuni controlli.
Chi accede alle graduatorie ATA 24 mesi
Per accedere alle graduatorie provinciali permanenti, ovvero alle Graduatorie ATA 24 mesi, è necessario aver prestato servizio per un totale di 24 mesi (nello specifico 23 mesi e 16 giorni), anche in maniera non continuativa.
Nello specifico, i requisiti richiesti sono:
- essere in servizio in qualità di personale ATA a tempo determinato nella scuola statale nella medesima provincia e nel medesimo profilo professionale cui si concorre;
- il personale che, eventualmente, non sia in servizio all’atto della domanda nella medesima provincia e nel medesimo profilo professionale cui concorre, non perde la qualifica di “personale ATA a tempo determinato della scuola statale”, come sopra precisato, se inserito nella graduatoria provinciale ad esaurimento o negli elenchi provinciali per le supplenze della medesima provincia e del medesimo profilo cui si concorre;
- il personale che non si trovi nelle condizioni di cui alla precedente lettera A né nelle condizioni di cui alla precedente lettera B conserva, ai fini della presente ordinanza, la qualifica di “personale ATA a tempo determinato della scuola statale” se inserito nella terza fascia delle graduatorie di circolo o di istituto per il conferimento delle supplenze temporanee della medesima provincia e del medesimo profilo cui si concorre.