Il tirocinio diretto e indiretto rappresenta un elemento centrale nei percorsi abilitanti per l’insegnamento nelle scuole secondarie, introdotto dalla recente riforma Bianchi.
Si tratta di percorsi che includono attività pratiche e riflessive per preparare i futuri docenti alle sfide della professione.
In particolare, il tirocinio indiretto 30 CFU è un’opportunità di formazione supervisionata che mira a consolidare le competenze didattiche attraverso momenti di osservazione e rielaborazione. Ma quali sono le principali differenze che distinguono il tirocinio diretto da quello indiretto? E in quali casi esso è obbligatorio o opzionale?
Il tirocinio per i 30 o 60 CFU: in cosa consiste? A che serve?
Con l’introduzione dei percorsi formativi abilitanti da 30 o 60 CFU, il Ministero dell’Istruzione ha ridefinito ancora una volta il processo per ottenere l’abilitazione all’insegnamento. Entrambi comprendono attività sia teoriche che pratiche (tra le quali il tirocinio diretto e indiretto) finalizzate a preparare i futuri docenti alla complessità del mondo della scuola e dell’insegnamento, nei percorsi abilitanti da 30 CFU, però, è rappresentato prevalentemente l’aspetto teorico.
Entrando più nel dettaglio, il tirocinio diretto si svolge presso le scuole (dove è prevista un’osservazione delle attività svolte in classe e delle riunioni degli organi collegiali, oltre alla collaborazione nella preparazione delle attività didattiche).
Quello indiretto, invece, può svolgersi anche presso sedi universitarie e si concentra prevalentemente su momenti di riflessione, rielaborazione delle attività svolte, confronto e documentazione.
In entrambi i casi si tratta di un’esperienza completa, che va dall’osservazione delle attività di un gruppo classe alla progettazione delle lezioni e alle valutazione di interventi didattici e corrisponde a una fase imprescindibile per il conseguimento dell’abilitazione.
Cosa vuol dire tirocinio diretto a scuola? Quanto vale?
Come si è già accennato, il tirocinio diretto consiste in attività svolte direttamente nelle scuole (statali o paritarie) accreditate per la formazione dei futuri docenti. Altro non si tratta che di un percorso pratico che include l’osservazione, l’affiancamento ai docenti e la partecipazione attiva alla vita nella scuola in tutti i suoi aspetti.
Grazie ad esso, i tirocinanti hanno l’opportunità di osservare strategie educative, dinamiche relazionali in classe e metodologie didattiche differenti, nonché di partecipare alle riunioni collegiali e alla progettazione di attività educative. Ciò consente in breve di fornire ai partecipanti una visione a tutto tondo della realtà scolastica.
Nei percorsi da 60 CFU, il tirocinio diretto è obbligatorio e vale 15 CFU (che equivalgono a circa 300 ore di formazione); per quanto riguarda i corsi da 30 CFU, invece, esso non è generalmente previsto, salvo casi di categorie particolari.
Il tirocinio diretto consiste in attività svolte direttamente nelle scuole (statali o paritarie) accreditate per la formazione dei futuri docenti.
Cos’è il tirocinio indiretto? Quanti CFU vale?
Il tirocinio da 30 CFU si svolge per intero sotto la supervisione di un tutor coordinatore ed è composto prevalentemente da momenti di riflessione e di rielaborazione delle attività svolte. Durante il suo svolgimento, i tirocinanti documentano il loro lavoro, sviluppano un portfolio professionale e analizzano casi pratici, confrontandosi con i colleghi e il tutor.
Nei percorsi da 30 CFU, il tirocinio indiretto vale 9 CFU (corrispondenti a circa 225 ore di attività). Per i percorsi da 60 CFU, il valore è ridotto a 5 CFU, ma non per questo non svolge un ruolo cruciale nella formazione dei docenti: esso è infatti particolarmente indicato per approfondire le metodologie didattiche e riflettere sulle competenze acquisite.
Si può scegliere tra tirocinio diretto o indiretto? Vanno svolti entrambi?
La scelta tra tirocinio diretto e indiretto dipende semplicemente dal percorso formativo seguito. Nei corsi da 60 CFU, entrambi sono obbligatori e vengono considerati complementari, poiché se il diretto offre un’esperienza pratica nelle scuole, l’indiretto permette invece di consolidare le competenze acquisite attraverso la riflessione e la documentazione.
Nei percorsi da 30 CFU, invece, il tirocinio diretto non è generalmente previsto (come si vedrà nel paragrafo successivo), a meno che non sia esplicitamente richiesto in situazioni particolari. In questi casi, il tirocinio indiretto assume un ruolo preponderante, poiché rappresenta il principale momento di formazione pratica per i candidati.
Non si può comunque parlare di una libera scelta tra i due tipi di tirocinio: la loro obbligatorietà è condizionata dalla tipologia di percorso scelto.
È fondamentale per i partecipanti consultare le indicazioni dell’università o dell’ente di formazione per avere un quadro chiaro delle attività da svolgere.
Chi non deve svolgere il tirocinio diretto a scuola per i 30 CFU?
I candidati che frequentano un percorso abilitante da 30 CFU con tirocinio indiretto non sono generalmente tenuti a svolgere il tirocinio diretto a scuola. Tale esclusione è valida per i cosiddetti triennalisti, ovvero coloro che si sono già abilitati attraverso esperienze pregresse o che rientrano in categorie specifiche previste dalla normativa.
È essenziale in ogni caso, per chi si iscrive, verificare i requisiti dettagliati forniti dal proprio ateneo o ente di formazione.
Ci sono dei casi in cui si può essere esentati completamente dal tirocinio?
La risposta è sì, esistono situazioni specifiche in cui è possibile essere esentati sia dal tirocinio diretto che da quello indiretto.
Secondo la normativa, le esenzioni possono riguardare i docenti che sono già in servizio (per esempio con una supplenza), oppure i candidati che hanno maturato esperienze professionali equivalenti al tirocinio richiesto.
Esaminando il caso particolare dei 30 CFU, si può notare che i docenti che possiedono l’abilitazione in un’altra classe di concorso (o in un altro grado di scuola, o nel TFA sostegno) non sono tenuti a svolgere alcun tirocinio.
Il regolamento evidenzia comunque che l’esonero completo può essere concesso previa valutazione delle competenze già acquisite, documentate attraverso portfolio e certificazioni ufficiali; ciò vale sia per il tirocinio diretto nelle scuole sia per quello indiretto supervisionato.
In questi particolari casi, l’università o l’ente di formazione può prevedere attività alternative, come attività di approfondimento teorico o la partecipazione a focus group, in modo da completare il monte ore richiesto da ciascuno dei due percorsi di formazione.