Le operazioni di inserimento/aggiornamento/trasferimento relative alle Graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) 2022 si svolgeranno dalle ore 9:00 del 12 maggio alle ore 23:59 del 31 maggio. E riguarderanno anche le correlate Graduatorie d’Istituto (GI) di II fascia e III fascia. Pubblicata, infatti, l’attesa
ordinanza ministeriale (n. 112 del 06.05.2022) che disciplinerà questo importante appuntamento, adesso si entra finalmente nel vivo. Sebbene le polemiche ed il malcontento delle ultime settimane siano tutt’altro che superati. Il provvedimento, infatti, era stato duramente contestato dalle organizzazioni sindacali. E non solo. Ciononostante il Ministro all’Istruzione Patrizio Bianchi non si è perso d’animo. Deciso, com’era, a non fare concessioni rispetto alle colonne portanti dell’ordinanza ministeriale.
Il Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione (CSPI)
Anche il Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione (CSPI) chiamato a dare un parere – obbligatorio, ma non vincolante – rispetto alla bozza del provvedimento, aveva avanzato delle richieste di modifica. In particolare, sull’inasprimento delle sanzioni previste dall’articolo 14 dell’ordinanza. Tuttavia, anche in questo caso il Ministero ha “ritenuto di non accogliere la richiesta del CSPI di modificare l’articolo 14, comma 1, lettera b), e comma 2, lettere a) e b), al fine di limitare le rinunce e assicurare la regolarità del servizio scolastico attraverso un più efficace sistema di reclutamento”.
L’articolo 14
L’articolo 14 dell’ordinanza ministeriale n. 112 del 06.05.2022 affronta la questione relativa agli “effetti del mancato perfezionamento e risoluzione anticipata del rapporto di lavoro”. Vale a dire una delle questioni più dibattute di tutto il provvedimento. Da più parti, infatti, sono arrivate richieste di modifica e revisione del testo. Senza, però, risultati apprezzabili.
Rinuncia dell’incarico
Una prima sanzione è prevista in caso di rinuncia dell’incarico da GaE e GPS o di mancata assunzione di servizio. Per l’aspirante supplente è, infatti, prevista la perdita della possibilità di vedersi assegnare ulteriori incarichi di supplenza per tutte le classi di concorso e posti di insegnamento di ogni grado d’istruzione cui e abbia titolo. Per tutto l’anno scolastico di riferimento.
L’abbandono di servizio
Ben più severe, invece, le sanzioni previste in caso di abbandono del servizio dopo la stipula del relativo contratto. Nel caso in cui, infatti, un docente/supplente abbandoni il servizio, non potrà più conseguire supplenze per tutte le classi di concorso/tipologie di posto di ogni grado di istruzione per l’intero periodo di vigenza delle graduatorie. Sia sulla base delle GaE che delle GPS. Nonché, in caso di esaurimento o incapienza delle medesime, sulla base delle Graduatorie d’Istituto (GI).