È finalmente ufficiale l’Ordinanza Ministeriale n. 112 del 06.05.2022 relativa alla riapertura delle Graduatorie Provinciali per le Supplenze.
Dopo tanta attesa e innumerevoli dubbi su ogni aspetto, è finalmente possibile per tutti i docenti aggiornare il proprio punteggio oppure procedere con un nuovo inserimento.
Le domande potranno essere presentate, tramite il portale Istanze Online, a partire dal 12 maggio 2022 alle ore 9:00, fino al 31 maggio 2022 ore 23:59. Esclusivamente in modalità telematica.
Per farlo occorre essere in possesso delle credenziali del Sistema Pubblico di identità digitale (SPID) o di quelle della Carta d’Identità Elettronica (CIE). Inoltre, occorre essere abilitati al servizio Istanze Online. Dopodiché ci sono venti giorni di tempo per presentare la propria domanda.
Le Graduatorie Provinciali per le Supplenze (GPS) vengono utilizzate secondariamente rispetto alle GaE per attribuire supplenze al 31/08 e al 30/06 e sono articolate in due fasce.
Nella prima fascia sono inseriti gli aspiranti già abilitati; mentre la seconda fascia è dedicata agli aspiranti in possesso di determinati requisiti.
Requisiti di accesso per la scuola dell’infanzia e primaria
Per la scuola dell’infanzia e primaria possono iscriversi in seconda fascia, gli studenti di Scienze della Formazione Primaria giunti al terzo, quarto o quinto anno di corso, avendo raggiunto rispettivamente almeno 150, 200 e 250 CFU entro il termine di presentazione della domanda di inserimento.
Requisiti di accesso per la scuola secondaria (di primo e secondo grado)
Per quanto riguarda la scuola secondaria, possono iscriversi in seconda fascia tutti coloro i quali siano in possesso di:
- laurea magistrale + 24 CFU in discipline psicopedagogiche e metodologie didattiche, oppure
- abilitazione specifica su altra classe di concorso o per altro grado, oppure
- precedente inserimento nella specifica classe di concorso nelle GPS del precedente aggiornamento, nel 2020 (quindi anche senza 24 CFU).
La laurea deve essere completa di eventuali crediti o esami aggiuntivi richiesti.
Requisiti di accesso per gli insegnanti tecnico pratici (ITP)
Per gli Insegnanti Tecnico Pratici, la seconda fascia è dedicata a coloro i quali:
- si sono inseriti precedentemente, nel 2020, per la specifica classe di concorso, oppure
- hanno un diploma che permette l’accesso a classi di concorso della tabella B + 24 CFU in discipline antropo-psico-pedagogiche e metodologie didattiche, oppure
- hanno un’abilitazione per altra classe di concorso o altro grado di istruzione.
Requisiti di accesso per posto di sostegno
Per quanto riguarda il posto di sostegno il discorso è un po’ diverso anche in prima fascia:
- la prima fascia di sostegno è dedicata ai docenti in possesso del titolo di specializzazione su sostegno del relativo grado;
- mentre la seconda fascia è costituita da docenti, privi del titolo di specializzazione, ma che abbiano svolto almeno tre annualità di servizio su sostegno nel relativo grado (verrà conteggiato anche l’anno scolastico 2021/2022) e siano in possesso dell’abilitazione o del titolo di accesso alle GPS di seconda fascia.
- Nel caso il titolo di accesso sia stato conseguito all’estero e riconosciuto in Italia dovranno essere indicati gli estremi del provvedimento del titolo in questione.
- Qualora il riconoscimento del titolo sia ancora in corso, bisogna dichiarare di aver presentato la relativa domanda all’Ufficio competente.
- Se il candidato si sia inserito con riserva, dovrà attendere lo scioglimento della stessa per essere individuato in qualità di avente titolo alla stipula di contratto.
Valutazione titoli di accesso prima fascia posto comune o ITP
Il titolo d’accesso alla prima fascia delle GPS posto comune scuola secondaria di primo e secondo grado, è l’abilitazione specifica per la classe di concorso di inserimento.
Anche per i posti di insegnanti tecnico-pratici (ITP) il titolo d’accesso alla prima fascia delle GPS è l’abilitazione specifica per la classe di concorso di inserimento.
La valutazione del titolo di abilitazione avviene in relazione al punteggio conseguito, in base al quale vengono attribuiti i seguenti punti:
- da 60 a 65 = 4
- da 66 a 70 = 5
- da 71 a 75 = 6
- da 76 a 80 = 7
- da 81 a 85 = 8
- da 86 a 90 = 9
- da 91 a 95 =11
- da 96 a 100 =12
- Per quanto riguarda i titoli d’accesso per i quali il voto è espresso su base diversa da 100, la frazioni di voto vengono arrotondate per eccesso se pari o superiori a 0,50;
- se il giudizio finale del titolo d’accesso non sia quantificabile in termini numerici, vengono attribuiti 8 punti.
Nel caso l’abilitazione sia stata conseguita secondo particolari procedure selettive verrà attribuito un punteggio aggiuntivo:
- per l’abilitazione conseguita presso le SSIS, i corsi biennali COBASLID e BIFORDOC e per le abilitazioni sulle classi di concorso A-30 e A-29 conseguite attraverso il Diploma di didattica della musica, sono attribuiti ulteriori punti 54;
- per quanto riguarda l’abilitazione conseguita attraverso i corsi di TFA, verranno attribuiti ulteriori 42 punti;
- per l’abilitazione ottenuta tramite percorsi formativi, di cui all’art. 3/3 del DM 249/2010, sono attribuiti ulteriori punti 66;
- per l’abilitazione conseguita mediante percorsi di abilitazione speciale, vengono attribuiti ulteriori 12 punti;
- Per quanto riguarda titoli abilitanti conseguiti all’estero, il punteggio ulteriore è distribuito in questo modo: 12 punti per ogni anno di durata legale del percorso più eventuali 30 punti qualora si tratti di percorsi ad accesso selettivo e a numero programmato.
Tale punteggio aggiuntivo viene attribuito per una sola classe di concorso (nel caso esso sia applicabile a più classi di concorso).
Valutazione titoli di accesso seconda fascia posto comune o ITP
Per l’accesso alla seconda fascia viene valutato solo il titolo di studio, (laurea o diploma) mentre non vengono valutati né i 24 CFU né l’eventuale abilitazione per altra classe di concorso o altro grado.
- Il titolo di studio viene valutato 12 punti + 0,50 per ogni voto pari o superiore a 77/110, con 4 punti aggiuntivi per eventuale lode.
- Nel caso i titoli di studio siano stati valutati su base diversa da 110, verranno rapportati a 110 e le frazioni di voto verranno arrotondato per eccesso al voto superiore, se pari o superiori a 0,50;
- se il titolo di studio non sia valutato in termini numerici, ovvero il titolo sia costituito dal possesso di una qualifica o titoli professionali, purché congiunto a un titolo di studio, vengono attribuiti 12 punti.
Per consultare le tabelle per la valutazione dei titoli fare click qui.