Anche dopo la pubblicazione dell’ordinanza ministeriale n. 112 del 06.05.2022 relativa all’aggiornamento delle GPS, continuano a sorgere dubbi su varie questioni.
Uno, in particolare, è quello relativo alle graduatorie del triennio 2017-2020.
Cosa dovrebbe fare un aspirante supplente che si fosse inserito in queste graduatorie, ma che non avesse poi effettuato l’aggiornamento nel 2020? Ricorrere ad un primo inserimento o limitarsi ad un aggiornamento?
Le graduatorie del triennio 2017/2020 sono state cancellate
Le graduatorie del triennio 2017/2020 non esistono più. Con l’Ordinanza 60/2020 si è voltato nettamente pagina dando vita alle Graduatorie Provinciali per le Supplenze (GPS) e alle Graduatorie d’istituto (GI). Il tutto sulla base di nuove tabelle di valutazione dei titoli e nuove normative di riferimento.
Stando così le cose è ovvio che gli aspiranti docenti dovranno procedere ad una nuova iscrizione. Solo così potranno entrare nelle GPS e nelle correlate GI. E questo vale per tutti gli iscritti alle graduatorie del triennio 2017-2020 o a quelle degli anni precedenti.
Tra l’altro, non avendo presentato alcuna istanza in occasione delle GPS 2020, il candidato non risulta essere presente nella relativa graduatoria. E, di conseguenza, nemmeno negli elenchi delle Graduatorie d’istituto (GI). Bisognerà, quindi, procedere con una richiesta di nuovo inserimento, non certo di aggiornamento. Almeno finché sarà valida la proroga dell’OM 60/2020. Che resterà valida anche per gli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024.
Alla luce di quanto detto, l’aspirante docente inserito negli aggiornamenti precedenti a quello del 2020 deve riconsiderare i titoli di accesso richiesti per il primo inserimento. E questo è particolarmente importante, soprattutto, in merito al possesso dei 24 CFU in discipline psicopedagogiche e metodologie didattiche di cui al DM 616/2017.