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Assegnazione supplenze: come avviene secondo la Bozza OM GPS 2026-2028

Assegnazione supplenze

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Lunedì 23 Febbraio ore 18:30

L’assegnazione supplenze rappresenta uno degli aspetti più delicati e determinanti del sistema scolastico italiano, soprattutto in vista dell’aggiornamento delle Graduatorie Provinciale per le Supplenze che sarà valido per il prossimo biennio 2026-2028. 

La Bozza OM GPS 2026-2028 definisce le regole per l’inserimento, l’aggiornamento e la gestione delle graduatorie provinciali, stabilendo le priorità tra personale di ruolo e supplenti e delineando un quadro chiaro per la copertura dei posti vacanti o disponibili.

Comprendere le novità introdotte dalla bozza è fondamentale per docenti precari e dirigenti scolastici, perché determina chi può ricevere incarichi, in quale ordine e con quali modalità, dalla gestione degli spezzoni orari alla stipula dei contratti a tempo determinato. 

In questa guida analizzeremo nel dettaglio tutte le regole e le priorità previste per l’assegnazione supplenze nel biennio 2026-2028, evidenziando le implicazioni pratiche e le opportunità per gli aspiranti docenti.

Il contesto normativo dell’assegnazione supplenze

L’assegnazione supplenze si inserisce in un quadro normativo complesso, che combina più leggi e decreti. 

La Legge 124/1999, con i suoi commi 1, 2 e 3 dell’articolo 4, stabilisce il principio secondo cui le cattedre e i posti disponibili devono essere prioritariamente assegnati al personale con contratto a tempo indeterminato. 

Questo principio viene integrato dalla Legge 107/2015, che introduce l’organico dell’autonomia e consente una gestione più flessibile delle risorse disponibili all’interno delle scuole, e dal decreto-legge 95/2012, che disciplina le utilizzazioni e le assegnazioni dei docenti soprannumerari.

La Bozza OM GPS 2026-2028 conferma questi principi, specificando che l’assegnazione supplenze deve seguire un ordine preciso: prima il personale di ruolo, poi i docenti abilitati non di ruolo tramite GAE e GPS, e infine le graduatorie di istituto per coprire eventuali residui. 

Un simile ordine garantisce continuità didattica e ottimizza l’utilizzo delle risorse esistenti.

 

La priorità del personale di ruolo e l’utilizzo dell’organico dell’autonomia nel sistema di assegnazione supplenze

Il sistema delineato dalla Bozza OM GPS 2026-2028 stabilisce che, in presenza di cattedre o posti vacanti e disponibili, l’amministrazione debba preliminarmente verificare la possibilità di assegnazione a docenti con contratto a tempo indeterminato

Il controllo non riguarda esclusivamente i posti formalmente vacanti, ma si estende anche a quelli che risultano disponibili a vario titolo dopo le operazioni di immissione in ruolo.

Un ruolo centrale è attribuito all’organico dell’autonomia, concetto introdotto dalla Legge 107/2015, che consente una gestione flessibile delle risorse professionali presenti all’interno delle istituzioni scolastiche. 

In questa cornice, il dirigente scolastico è chiamato a impiegare prioritariamente i docenti di ruolo in possesso della specifica abilitazione o della specializzazione sul sostegno, assicurando la copertura delle ore curricolari previste dagli ordinamenti didattici.

La Bozza OM chiarisce inoltre che, in assenza di aspiranti abilitati disponibili nelle GAE, nelle GPS o nelle graduatorie di istituto, il dirigente scolastico può assegnare l’insegnamento anche a docenti di ruolo appartenenti a classi di concorso diverse, purché in possesso di titoli di studio validi o di competenze professionali coerenti con la disciplina da insegnare. 

Si tratta di una previsione che rafforza la discrezionalità organizzativa del dirigente, pur restando ancorata a criteri di coerenza formativa.

La gestione degli spezzoni orari e l’obiettivo della riduzione dei contratti frammentati

Uno degli snodi più rilevanti della Bozza OM GPS 2026-2028 riguarda la gestione degli spezzoni orari, tema storicamente critico per il sistema dell’assegnazione supplenze

La bozza di Ordinanza esplicita la volontà del legislatore di ridurre il numero di contratti a tempo determinato su orario ridotto, favorendo al contrario la costituzione di incarichi con una maggiore consistenza oraria.

A questo scopo, le ore di insegnamento che residuano dopo l’utilizzo del personale di ruolo e che non configurano cattedre o posti interi vengono aggregate a livello territoriale. 

Il criterio adottato è analogo a quello già previsto per la costituzione delle cattedre orario esterne nella scuola secondaria, con il limite massimo dell’orario contrattuale previsto per ciascun grado di istruzione. 

La finalità dichiarata è quella di privilegiare, ove possibile, la formazione di posti interi o comunque di aggregazioni con il numero più elevato di ore.

Una simile impostazione segna un passaggio importante nella filosofia dell’assegnazione supplenze, perché mira a coniugare esigenze organizzative e tutela dei docenti precari, spesso penalizzati da incarichi discontinui e frammentati.

Le specificità della scuola primaria nella costruzione dei posti-orario

Per la scuola primaria, la Bozza OM GPS 2026-2028 introduce una disciplina peculiare, coerente con quanto previsto dal contratto collettivo nazionale di comparto. 

I posti-orario, sia su posto comune sia su sostegno e su educazione motoria, vengono integrati con ore di programmazione didattica, nel rispetto di limiti ben definiti.

L’integrazione prevede l’aggiunta di un’ora di programmazione per incarichi fino a undici ore di insegnamento e di due ore per incarichi fino a ventidue ore. Viene tuttavia fissato un tetto massimo complessivo di due ore di programmazione, a garanzia dell’equilibrio tra attività di insegnamento frontale e funzioni collegiali.

La disciplina delle ore residue nella scuola secondaria di primo e secondo grado

Nella scuola secondaria, l’assegnazione supplenze parte sempre dal personale in servizio. Le ore pari o inferiori a sei settimanali, che non costituiscono cattedra, vengono assegnate ai docenti di ruolo presenti nella scuola, con il loro consenso, fino al limite di ventiquattro ore settimanali come ore aggiuntive oltre l’orario obbligatorio.

Se rimangono ore residue, il dirigente scolastico segnala agli uffici territoriali le disponibilità non assegnate, che saranno poi aggregate per formare posti-orario più consistenti. 

Eventuali spezzoni residui dopo l’inizio dell’anno scolastico sono assegnati ai docenti con abilitazione o specializzazione, dando precedenza ai contratti a tempo determinato per completamento di orario e successivamente a quelli a tempo pieno. 

Solo in via residuale, se le ore non possono essere assegnate a personale abilitato, vengono utilizzati docenti in possesso del titolo di studio richiesto o si ricorre alle graduatorie di istituto.

Il ricorso ai contratti a tempo determinato come extrema ratio

Il ricorso alle supplenze a tempo determinato, nella Bozza OM GPS 2026-2028, è chiaramente configurato come una soluzione residuale, da attivare esclusivamente quando non sia stato possibile garantire la copertura dei posti attraverso il personale a tempo indeterminato.

La bozza di Ordinanza distingue tra supplenze annuali, supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche e supplenze temporanee per esigenze diverse. 

La differenziazione non è solo terminologica, ma produce effetti giuridici ed economici rilevanti, incidendo sulla durata del contratto e sulle aspettative professionali dei docenti coinvolti.

Le supplenze annuali riguardano i posti vacanti e disponibili entro il 31 dicembre che si presume rimangano tali fino al 31 agosto. 

Le supplenze fino al termine delle attività didattiche si riferiscono invece a posti non vacanti ma di fatto disponibili entro la stessa data, nonché alle ore che non consentono la costituzione di cattedre o posti-orario completi. 

Le supplenze temporanee coprono ogni altra esigenza non riconducibile alle due categorie precedenti.

L’ordine di utilizzo delle graduatorie: GAE, GPS e graduatorie di istituto

Un aspetto centrale della Bozza OM GPS 2026-2028 è la definizione dell’ordine gerarchico delle graduatorie da utilizzare per il conferimento delle supplenze. Per gli incarichi annuali e per quelli fino al termine delle attività didattiche, l’Ordinanza conferma il primato delle Graduatorie ad Esaurimento (GAE)

Solo in caso di esaurimento o incapienza di queste ultime si procede allo scorrimento delle GPS, e successivamente, in ulteriore subordine, delle graduatorie di istituto.

Per le supplenze temporanee di breve durata, invece, il riferimento esclusivo resta quello delle graduatorie di istituto, coerentemente con la natura contingente di tali incarichi.

La struttura gerarchica ribadisce il ruolo centrale delle GPS nel sistema di reclutamento a tempo determinato, rafforzandone la funzione di cerniera tra il personale di ruolo e le esigenze immediate delle scuole.

Le competenze nell’individuazione dei destinatari delle supplenze

La Bozza OM GPS 2026-2028 chiarisce anche le competenze in materia di individuazione dei destinatari delle supplenze. Quando si attinge alle GAE o alle GPS, l’individuazione è operata dal dirigente dell’Ufficio scolastico territorialmente competente. Nel caso di utilizzo delle graduatorie di istituto, invece, la competenza ricade direttamente sul dirigente scolastico.

La distinzione risponde all’esigenza di garantire uniformità e trasparenza nelle procedure centralizzate, lasciando al contempo autonomia decisionale alle singole istituzioni scolastiche per le esigenze di carattere più immediato.

La stipula del contratto e gli effetti giuridici ed economici

Il conferimento della supplenza si perfeziona esclusivamente con la stipula del contratto di lavoro a tempo determinato, sottoscritto dal dirigente scolastico e dal docente interessato. 

È il contratto a determinare l’insorgenza degli effetti giuridici ed economici, che decorrono dal giorno di effettiva presa di servizio.

La durata del contratto varia in base alla tipologia di supplenza, con termine fissato al 31 agosto per le supplenze annuali, al 30 giugno per quelle fino al termine delle attività didattiche e all’ultimo giorno di effettiva necessità di servizio per le supplenze temporanee. 

Questa distinzione assume un rilievo determinante anche ai fini della valutazione del servizio e della maturazione del punteggio nelle GPS.

Un sistema più strutturato e orientato alla razionalizzazione

Nel complesso, la disciplina contenuta nella Bozza OM GPS 2026-2028 in materia di assegnazione delle supplenze delinea un sistema fortemente orientato alla razionalizzazione delle risorse, alla riduzione della frammentazione contrattuale e alla valorizzazione del personale di ruolo, senza tuttavia rinunciare a garantire il funzionamento delle scuole attraverso il ricorso alle graduatorie.

Per i docenti precari, comprendere nel dettaglio questo meccanismo significa acquisire consapevolezza delle logiche che governano il conferimento degli incarichi, anticipando scenari e opportunità in un contesto normativo sempre più strutturato e selettivo.

Apertura GPS: 23 Febbraio – 16 Marzo

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