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Elenchi regionali 2026: cosa sono, chi può iscriversi e come funziona la nuova via di assunzione per i docenti

Alcuni docenti davanti ad una scuola. In primo piano la scritta "Elenchi regionali 2026/2027"

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Gli Elenchi regionali 2026 sono uno strumento di reclutamento del personale docente, istituito dall’art. 399 comma 3-ter del D.Lgs. 297/1994 e disciplinato per l’anno scolastico 2026/2027 dal Decreto Ministeriale n. 68 del 22 aprile 2026. Si tratta di un canale parallelo alle ordinarie graduatorie dei concorsi, attivato in subordine al loro esaurimento, da cui le scuole attingono per le immissioni in ruolo dei docenti che hanno superato uno dei concorsi banditi dal 2020 in poi senza essere risultati vincitori. Le domande di iscrizione – come anticipato dalla Uil Scuola Rua – si presenteranno presumibilmente dalle ore 9:00 del 6 maggio 2026 alle ore 23:59 del 25 maggio 2026 (date da confermare con l’avviso ufficiale della Direzione generale per il personale scolastico).

Cosa sono gli Elenchi regionali e da quale norma derivano

Gli Elenchi regionali nascono come misura di accelerazione del reclutamento docente nell’ambito della Riforma 2.1 della Missione 4, Componente 1, del PNRR – quella dedicata al sistema di reclutamento del personale scolastico. 

La base normativa è l’art. 2 comma 2 del D.L. n. 45 del 7 aprile 2025, convertito con modificazioni dalla Legge n. 79 del 5 giugno 2025, che ha aggiunto il comma 3-ter all’art. 399 del Testo Unico della scuola (D.Lgs. 297/1994). 

La disposizione è stata successivamente modificata dall’art. 18 comma 2 del D.L. n. 19 del 19 febbraio 2026, convertito con modificazioni dalla Legge n. 50 del 20 aprile 2026, che ha esteso e aggiornato la platea dei destinatari per l’anno scolastico 2026/2027.

L’idea che sta alla base dello strumento è semplice: in un sistema in cui i concorsi banditi dal 2020 in poi hanno generato graduatorie con un numero di idonei spesso superiore ai posti messi a bando, gli idonei non vincitori rappresentano una risorsa qualificata che il MIM intende valorizzare. 

Gli Elenchi regionali raccolgono questi candidati – più alcune categorie collegate al concorso straordinario 2020 – e ne consentono l’assunzione a tempo indeterminato (o a tempo determinato finalizzato al ruolo, in alcuni casi) a regioni esaurite le graduatorie ordinarie dei concorsi PNRR.

L’inserimento avviene su domanda dell’interessato, è aggiornabile annualmente, e l’ordinamento interno segue il criterio cronologico dei concorsi sostenuti e l’ordine del punteggio ottenuto.

Chi può iscriversi: i sette concorsi che danno titolo

L’art. 2 del DM 68/2026 individua con precisione le procedure concorsuali che danno titolo all’iscrizione negli Elenchi regionali per il 2026/2027. 

Sono sette tipologie di concorso, banditi a decorrere dal 1° gennaio 2020, con graduatoria pubblicata entro il 31 agosto 2025 oppure tra il 1° settembre 2025 e il 10 dicembre 2025 (ai sensi dell’art. 4 comma 2-ter del D.L. 255/2001).

L’elenco delle procedure interessate è il seguente:

  • i concorsi ordinari 2020 per scuola dell’Infanzia e Primaria (DD n. 498 del 21 aprile 2020) e per la scuola Secondaria di primo e secondo grado (DD n. 499 del 21 aprile 2020);
  • la prima procedura STEM ex DD n. 826 dell’11 giugno 2021 (riapertura termini per le classi A020, A026, A027, A028 e A041);
  • la seconda procedura STEM ex DD n. 252 del 31 gennaio 2022;
  • il concorso per educazione motoria nella scuola Primaria ex DD n. 1330 del 4 agosto 2023;
  • il concorso PNRR 1 (2023) per scuola dell’Infanzia e Primaria (DD n. 2576 del 6 dicembre 2023) e per la scuola Secondaria (DD n. 2575 del 6 dicembre 2023);
  • il concorso PNRR 2 (2024) per scuola dell’Infanzia e Primaria (DD n. 3060 del 10 dicembre 2024) e per la scuola Secondaria (DD n. 3059 del 10 dicembre 2024);
  • il concorso straordinario 2020 per la scuola Secondaria ex DD n. 510 del 23 aprile 2020, con regole speciali (vedi paragrafo successivo).

 

Le procedure concorsuali interessate riguardano sia il posto comune sia il posto di sostegno, in tutti gli ordini e gradi di scuola: Infanzia, Primaria, Secondaria di primo grado e Secondaria di secondo grado.

Punteggi minimi: 70 punti nella prova orale, 56 nella prova scritta dello straordinario 2020

Per accedere agli Elenchi regionali non basta aver partecipato a una delle procedure concorsuali sopra elencate: occorre aver conseguito un punteggio minimo, che il decreto fissa con regole differenziate a seconda della procedura:

  • per i concorsi ordinari 2020, STEM 1 e 2, Educazione motoria Primaria, PNRR 1 e PNRR 2, il punteggio minimo richiesto è di 70 punti nella prova orale
  • per le classi di concorso della scuola Secondaria che hanno previsto anche una prova pratica nell’ambito della prova orale (tipicamente le classi tecnico-pratiche), il punteggio di riferimento è dato dalla media aritmetica tra la valutazione della prova pratica e quella del colloquio;
  • per il concorso straordinario 2020 (DD n. 510/2020), che era strutturato diversamente rispetto agli ordinari, il punteggio minimo richiesto è di 56 punti nella prova scritta. In questo caso non si guarda alla prova orale (che la procedura non prevedeva) ma esclusivamente al risultato dello scritto.

 

A questi requisiti di punteggio si aggiunge una clausola di esclusione: non possono iscriversi negli Elenchi regionali i candidati che, alla data di presentazione della domanda, siano già titolari di: 

  • un contratto di docenza a tempo indeterminato;
  • un contratto a tempo determinato finalizzato al ruolo (ai sensi dell’art. 13 comma 2 e dell’art. 18-bis commi 4 e 5 del D.Lgs. 59/2017). 

 

La logica è coerente con la finalità dello strumento: gli Elenchi regionali servono ad assumere chi non ha ancora raggiunto il ruolo, non a duplicare opportunità per chi è già stabilizzato.

Elenchi regionali 2026: docente in classe durante una lezione
Per accedere agli Elenchi regionali non basta aver partecipato a una delle procedure concorsuali sopra elencate: occorre aver conseguito un punteggio minimo.

Una sola regione di destinazione, ma più procedure concorsuali

Una delle regole più rilevanti riguarda la scelta della regione di destinazione

L’art. 2 comma 3 del DM 68/2026 stabilisce che ogni candidato può presentare istanza per un’unica regione, ma può partecipare distintamente per ciascuna procedura concorsuale per la quale possiede titolo. 

In altri termini: il candidato sceglie una regione (per esempio la Lombardia) e in quella regione si fa inserire in tutti gli elenchi per cui ha titolo (un elenco per il concorso ordinario 2020, uno per il PNRR 1, uno per il PNRR 2, e così via).

Una precisazione importante riguarda il caso in cui il candidato abbia titolo all’iscrizione per la stessa classe di concorso o tipologia di posto attraverso più procedure concorsuali

In questa eventualità, la posizione del candidato sarà determinata facendo riferimento alla procedura temporalmente precedente: chi ha superato la prova orale sia nell’ordinario 2020 sia nel PNRR 1 sia nel PNRR 2 per la stessa classe A-22, per esempio, verrà collocato nell’elenco corrispondente al concorso ordinario 2020 (il più antico).

L’iscrizione può essere rinnovata annualmente, anche cambiando regione: chi nel 2026 si iscrive in Lombardia può, l’anno successivo, presentare nuova istanza per il Lazio, in funzione della propria evoluzione personale e professionale.

Due sezioni per ciascun elenco: chi ha fatto il concorso nella regione richiesta ha la priorità

Il meccanismo di ordinamento interno degli elenchi è strutturato in modo da privilegiare chi ha sostenuto il concorso nella stessa regione in cui chiede l’inserimento

L’art. 3 commi 4 e 5 del DM 68/2026 prevede, infatti, che ciascun elenco regionale, per ogni classe di concorso o tipologia di posto, sia articolato in due sezioni distinte, utilizzate in ordine progressivo:

  • la prima sezione è composta dagli aspiranti che hanno svolto il concorso nella stessa regione in cui chiedono l’iscrizione nell’elenco;
  • la seconda sezione è composta dagli aspiranti che hanno svolto il concorso in una regione diversa da quella scelta per l’inserimento.

 

Si attinge in primo luogo dalla prima sezione e, una volta esaurita, si passa alla seconda. 

È un meccanismo che premia la coerenza territoriale del candidato e che, di fatto, scoraggia il «turismo regionale» – perché chi sceglie una regione diversa da quella in cui ha sostenuto il concorso si colloca strutturalmente in posizione subordinata rispetto a chi ha già radicato la propria carriera in quel territorio.

All’interno di ciascuna sezione, gli aspiranti sono graduati in base alla somma dei punteggi ottenuti nella prova scritta e nella prova orale

Per le classi di concorso della Secondaria con prova pratica, il punteggio orale è dato dalla media tra prova pratica e colloquio. Per il concorso straordinario 2020, dove la prova orale non era prevista, l’ordinamento si basa esclusivamente sul punteggio della prova scritta.

In caso di parità di punteggio all’interno della stessa procedura concorsuale e della stessa sezione, si applica l’ordine di priorità previsto dall’art. 5 comma 4 del DPR 487/1994 (criteri standard di ordinamento dei concorsi pubblici: titoli, condizioni familiari, età). 

Resta, inoltre, salva l’applicazione della riserva ex Legge 68/1999 per le categorie protette.

Le classi di concorso accorpate: occhio ai nuovi codici dell’Allegato 1

Chi compila la domanda non deve trascurare la nota tecnica operativa relativa alle classi di concorso accorpate dal DM n. 255 del 22 dicembre 2023, che ha ridefinito la tipologia delle classi di concorso per l’accesso ai ruoli del personale docente.

Per queste classi accorpate, il candidato deve indicare nella domanda i codici alfanumerici previsti nella tabella di corrispondenza dell’Allegato 1 al DM 68/2026, riportati nella colonna «Nuovi codici». La tabella mappa i codici secondo tre colonne: il «Nuovo codice» (es. AS01, AM12, AS2A), il codice del «Previgente ordinamento» (es. A001, A012, A024) e la descrizione della classe.

Per esempio: chi aveva titolo per la A-024 Lingue e culture straniere negli istituti di istruzione di II grado (Inglese) dovrà indicare nella domanda il nuovo codice AS2B, che identifica nello specifico la combinazione classe + lingua + grado scolastico. 

Le classi linguistiche (A-24 e A-25) sono state interamente disaggregate per singola lingua e per ordine di scuola: ogni lingua ha il proprio codice. 

Lo stesso meccanismo si applica alle classi di musica, scienze motorie, italiano-storia-geografia (A-22 vs A-12 ecc.) e a quelle delle scuole con lingua di insegnamento slovena o bilingui del Friuli Venezia Giulia.

Conviene verificare con attenzione la tabella prima della compilazione: indicare il codice sbagliato – usando ad esempio il vecchio codice del DPR 19/2016 anziché il nuovo del DM 255/2023 – può determinare il mancato inserimento nell’elenco corretto.

Come e quando presentare la domanda

L’istanza di partecipazione si presenta esclusivamente in modalità telematica, attraverso il Portale Unico del Reclutamento

In alternativa, il servizio è raggiungibile attraverso la sezione Piattaforma Concorsi e Procedure selettive presente sul sito del MIM (percorso: «Argomenti e Servizi > Servizi > lettera P > Piattaforma Concorsi e Procedure selettive»).

Per accedere al sistema occorrono le credenziali SPID o CIE (Carta d’Identità Elettronica), oltre all’abilitazione al servizio Istanze on line

L’abilitazione, se non già attiva, va richiesta in anticipo: il decreto è netto sul punto – «le istanze presentate con modalità diverse non saranno prese in considerazione».

Le domande si potranno presentare a partire dalle ore 9:00 del giorno di pubblicazione di un apposito avviso della Direzione generale per il personale scolastico sul Portale Unico del Reclutamento, e fino alle ore 23:59 del diciannovesimo giorno successivo

Sulla base delle informazioni circolate al momento dell’emanazione del decreto e riprese dalla UIL Scuola, le date presumibili sono dalle ore 9:00 del 6 maggio alle ore 23:59 del 25 maggio 2026, ma occorre attendere la pubblicazione dell’avviso ufficiale per la conferma definitiva.

Nella domanda, il candidato deve dichiarare sotto la propria responsabilità (ai sensi dell’art. 76 del DPR 445/2000) una serie di informazioni, tra cui: 

  • i dati anagrafici;
  • il possesso della cittadinanza;
  • il godimento dei diritti civili e politici;
  • l’idoneità fisica al servizio;
  • l’assenza di condanne penali e di provvedimenti disciplinari;
  • i titoli posseduti. 

 

Per chi si iscrive per posti comuni della scuola Secondaria, va dichiarato il possesso dell’abilitazione relativa alla specifica classe di concorso.

I requisiti dichiarati nella domanda devono essere posseduti sia alla data di scadenza del termine di presentazione, sia all’atto di sottoscrizione del contratto di lavoro in caso di assunzione.

Quando si utilizzano gli elenchi e i tempi di accettazione della sede

Una volta costituiti, gli Elenchi regionali non vengono utilizzati automaticamente: l’art. 5 del DM 68/2026 stabilisce che si attinge dai loro elenchi solo dopo l’esaurimento delle graduatorie ordinarie dei concorsi PNRR. 

In particolare, gli elenchi entrano in gioco quando, per ciascuna classe di concorso o tipologia di posto, sono esaurite:

  • le graduatorie dei vincitori dei concorsi (art. 59 comma 10 del D.L. 73/2021);
  • le graduatorie degli idonei, comprese le integrazioni previste dalla normativa vigente (il cosiddetto «elenco del 30%» degli idonei aggiuntivi).

 

Gli elenchi sono attivi per il reclutamento riferito all’anno scolastico 2026/2027, nei limiti del contingente assunzionale autorizzato annualmente ai sensi dell’art. 39 della Legge 449/1997.

I candidati individuati come destinatari di una proposta – sia di contratto a tempo indeterminato sia di contratto a tempo determinato finalizzato al ruolo – devono accettare esplicitamente o rinunciare alla sede scolastica assegnata entro 5 giorni dall’assegnazione, conformemente all’art. 399 comma 3-quater del Testo Unico. 

La mancata accettazione nei termini equivale a rinuncia, comporta la decadenza dall’incarico conferito e determina la cancellazione dalla graduatoria dell’elenco regionale corrispondente.

L’accettazione della sede comporta, inoltre, l’impossibilità di partecipare alle procedure per il conferimento di incarichi a tempo determinato (supplenze) per l’anno scolastico di riferimento: chi accetta non può cumulare il posto di ruolo (o pre-ruolo) con altre supplenze. 

La decorrenza dei contratti non può essere anteriore al 1° settembre.

Concorsi PNRR e abilitazione: il caso speciale del contratto a tempo determinato finalizzato al ruolo

L’art. 5 comma 4 del DM 68/2026 introduce una disciplina speciale per gli aspiranti inseriti negli Elenchi regionali in quanto partecipanti ai concorsi PNRR per la scuola Secondaria – concorso PNRR 1 (DD 2575/2023) e PNRR 2 (DD 3059/2024). 

La specificità è legata al fatto che questi concorsi, a differenza degli ordinari, ammettevano la partecipazione anche di candidati non ancora abilitati, con l’obbligo di conseguire l’abilitazione successivamente.

Il meccanismo è il seguente:

  • se il candidato è in possesso dell’abilitazione all’atto della stipula del contratto, viene assunto direttamente con contratto a tempo indeterminato;
  • se il candidato è privo dell’abilitazione, viene assunto con un contratto a tempo determinato finalizzato al ruolo per l’anno scolastico 2026/2027 (contratto disciplinato dall’art. 13 comma 2 e dall’art. 18-bis del D.Lgs. 59/2017) e deve conseguire l’abilitazione entro il medesimo anno scolastico;
  • se l’abilitazione è conseguita nei termini previsti, il candidato viene contrattualizzato a tempo indeterminato con decorrenza giuridica al 1° settembre 2027 ed economica dalla presa di servizio nell’anno scolastico 2027/2028;
  • se l’abilitazione non è conseguita nei termini, il candidato decade dalla procedura assunzionale e perde l’opportunità del ruolo.

 

L’abilitazione si consegue attraverso i percorsi universitari e accademici di formazione iniziale dei docenti delle scuole Secondarie disciplinati dal DPCM 4 agosto 2023 (i cosiddetti percorsi 30/36/60 CFU), oppure attraverso le procedure abilitanti specifiche.

Elenchi regionali 2026: corridoio di una scuola
Il meccanismo di ordinamento interno degli elenchi è strutturato in modo da privilegiare chi ha sostenuto il concorso nella stessa regione in cui chiede l’inserimento.

I posti vacanti e disponibili: cosa pubblica l’USR

Una novità procedurale rilevante riguarda la trasparenza sui posti disponibili

L’art. 4 comma 8 del DM 68/2026 prevede che, contestualmente all’apertura delle istanze, ciascun Ufficio Scolastico Regionale debba pubblicare – per ogni classe di concorso e tipologia di posto – la consistenza numerica delle graduatorie relative alle assunzioni a tempo indeterminato ancora vigenti, tenuto conto delle operazioni di reclutamento già effettuate e delle cancellazioni ex art. 13 comma 5 del D.Lgs. 59/2017.

Si tratta di un dato chiave per la valutazione strategica del candidato: chi può scegliere tra più regioni di destinazione potrà confrontare quante graduatorie ordinarie sono ancora attive e quanto rapidamente potrebbero esaurirsi, scegliendo la regione in cui ha maggiori probabilità di essere effettivamente convocato dagli elenchi. 

Una regione con graduatorie ordinarie ancora ampie sarà tendenzialmente meno «pescosa» dagli elenchi rispetto a una regione con graduatorie ormai prossime all’esaurimento.

Va, però, segnalato che il decreto, sulla base del parere CSPI del 16 marzo 2026, ha rifiutato di fornire la certezza dei posti vacanti e disponibili nelle singole regioni: il Ministero ha argomentato che la tempistica di redazione degli elenchi è incompatibile con la possibilità di conoscere in anticipo le autorizzazioni assunzionali e gli esiti del reclutamento ordinario. 

Il candidato dispone, quindi, della consistenza delle graduatorie in essere, ma non di una proiezione certa dei posti effettivamente disponibili a fine procedura.

Domande frequenti sugli Elenchi regionali 2026 (FAQ)

Posso iscrivermi negli Elenchi regionali se non ho mai vinto un concorso?

Sì, a una condizione: bisogna aver partecipato a una delle sette procedure concorsuali individuate dal DM 68/2026 e aver superato la prova orale con almeno 70 punti (oppure la prova scritta con almeno 56 punti per il solo concorso straordinario 2020). Gli Elenchi regionali sono pensati proprio per gli idonei non vincitori dei concorsi banditi dal 2020 in poi: chi ha superato le prove ma non ha trovato posto in graduatoria utile per il ruolo. Non sono accessibili a chi non ha mai partecipato a uno dei concorsi indicati.

Posso iscrivermi in una regione diversa da quella in cui ho sostenuto il concorso?

Sì. La regione di destinazione si sceglie liberamente, indipendentemente dalla regione in cui il concorso è stato sostenuto. Va però considerato che, all’interno dell’elenco, i candidati sono articolati in due sezioni: la prima sezione è riservata a chi ha sostenuto il concorso nella stessa regione richiesta, la seconda a chi viene da una regione diversa. Si attinge prima dalla prima sezione e solo a esaurimento dalla seconda. Iscriversi in una regione diversa è quindi possibile, ma si parte strutturalmente in posizione subordinata rispetto ai candidati «locali».

Posso essere chiamato sia tramite GAE/GPS che tramite gli Elenchi regionali?

Le due procedure sono indipendenti, ma con un vincolo importante: l’accettazione di una sede dagli Elenchi regionali comporta l’impossibilità di partecipare alle procedure per il conferimento di incarichi a tempo determinato (supplenze) per l’anno scolastico di riferimento. In altri termini: chi accetta il ruolo (o il pre-ruolo) tramite gli elenchi rinuncia per quell’anno alle supplenze GPS. Chi viceversa rifiuta la sede assegnata dagli elenchi viene cancellato dalla graduatoria dell’elenco corrispondente, ma può continuare a operare nelle GPS.

Cosa succede se ho fatto sia il concorso ordinario 2020 sia il PNRR 1 per la stessa classe?

Il decreto prevede una regola precisa: la posizione del candidato sarà determinata facendo riferimento alla procedura temporalmente precedente. Chi ha titolo all’inserimento sia tramite il concorso ordinario 2020 sia tramite il PNRR 1 (2023) per la stessa classe di concorso, viene collocato nell’elenco corrispondente al concorso ordinario 2020. Si parte sempre dal bando più antico, in coerenza con il principio di anzianità della procedura.

Quanto dura l’iscrizione e si rinnova automaticamente?

L’iscrizione vale per l’anno scolastico 2026/2027 ed è aggiornabile annualmente. Non c’è rinnovo automatico: ogni anno occorrerà presentare nuova istanza, ed è possibile in quella sede cambiare la regione di destinazione. Il decreto vigente disciplina solo la procedura per il 2026/2027; per gli anni successivi sarà adottato un nuovo decreto del Ministro entro il 31 dicembre di ciascun anno.

Cosa succede se rifiuto la sede assegnata?

Il rifiuto della sede – esplicito o per mancata risposta entro 5 giorni dall’assegnazione – comporta la decadenza dall’incarico conferito e la cancellazione dalla graduatoria dell’elenco regionale corrispondente. La cancellazione opera con riferimento alla classe di concorso o tipologia di posto per cui è stata fatta l’assegnazione: il candidato resta eventualmente iscritto in altri elenchi (per altre classi di concorso o per il sostegno) per i quali non ha ricevuto offerte. Non esiste possibilità di rientro in graduatoria nello stesso anno scolastico una volta intervenuta la cancellazione.

Dove trovo le indicazioni esatte sui codici delle classi di concorso accorpate?

I codici sono nell’Allegato 1 al DM 68/2026, pubblicato contestualmente al decreto sul sito del Ministero dell’Istruzione e del Merito e sul Portale Unico del Reclutamento. La tabella mappa il «Nuovo codice» (es. AS2B per Inglese II grado) con il codice del previgente ordinamento (A-24/AB24) e con la descrizione completa della classe. Per le classi linguistiche (A-24 e A-25) e per quelle accorpate per ordine di scuola, è essenziale usare il nuovo codice e non quello vecchio: indicare il codice sbagliato può portare al mancato inserimento nell’elenco.

 

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