Il D.M. n. 193 del 23 settembre 2026 e la circolare ministeriale n. 24818 del 24 settembre 2026 disciplinano le cessazioni dal servizio del personale scolastico con decorrenza dal 1° settembre 2027. La pensione del personale ATA segue le regole generali INPS e ha una scadenza molto vicina: la domanda va presentata entro il 21 ottobre 2026. Ecco requisiti, tempi e modalità.
SOMMARIO
Toggle- Pensione personale ATA: la decorrenza sempre dal 1° settembre
- Pensione di vecchiaia: requisiti per il 2027
- Pensione anticipata ordinaria: requisiti per il 2027
- Quota 103 e le altre misure per chi ha già maturato i requisiti
- Domanda di pensione all’INPS e liquidazione del TFS/TFR
- Pensionamenti e ricambio: cosa significano per chi vuole lavorare come ATA
- Domande frequenti sulla pensione del personale ATA (FAQ)
- Entro quando devo presentare la domanda per andare in pensione dal 1° settembre 2027?
- Il personale ATA può lasciare il servizio in un mese diverso da settembre?
- Posso ancora accedere a Quota 103 se compio 62 anni nel 2026?
- Qual è la differenza tra pensione di vecchiaia e pensione anticipata?
- La domanda di cessazione presentata alla scuola sostituisce la domanda di pensione INPS?
Pensione personale ATA: la decorrenza sempre dal 1° settembre
Per il personale della scuola, ATA compreso, la cessazione dal servizio per pensionamento ha effetto esclusivamente dal 1° settembre, in linea con l’avvio dell’anno scolastico. Non è possibile lasciare il servizio in un altro momento dell’anno, anche se i requisiti sono stati maturati prima.
I requisiti si verificano, invece, a due date diverse, a seconda del tipo di cessazione. Per le cessazioni dal 1° settembre 2027, il collocamento a riposo d’ufficio riguarda chi raggiunge entro il 31 agosto 2027 i requisiti della pensione di vecchiaia.
In tutte le altre situazioni la cessazione avviene su domanda dell’interessato, con requisiti da maturare entro il 31 dicembre 2027.
La domanda di cessazione: scadenza del 21 ottobre 2026
La domanda di cessazione per il personale docente, educativo e ATA va presentata entro il 21 ottobre 2026 e vale per le cessazioni con decorrenza dal 1° settembre 2027. Le istanze sono aperte dal 25 settembre 2026.
Il personale ATA di ruolo la presenta esclusivamente tramite la piattaforma POLIS – Istanze online, dove è possibile anche revocare la domanda già inoltrata, ma solo entro la stessa data del 21 ottobre 2026.
Il Ministero precisa che la domanda presentata nei termini è propedeutica al collocamento a riposo: le domande presentate dopo il 21 ottobre 2026 non danno luogo a cessazione dal servizio.
Nella domanda occorre, inoltre, dichiarare espressamente se si intende cessare comunque oppure restare in servizio, nel caso in cui l’INPS accerti la mancanza dei requisiti.
Prima di inoltrare la domanda conviene verificare la propria posizione contributiva e il diritto a pensione presso l’INPS o presso un patronato, che offre assistenza gratuita. Il controllo dell’estratto conto contributivo, consultabile nell’area riservata del sito INPS, permette di individuare per tempo eventuali periodi da sistemare, in vista dell’accertamento del diritto a pensione previsto entro il 21 aprile 2027.
Conviene eseguire il controllo con alcuni giorni di anticipo: la domanda può essere revocata, tramite POLIS, soltanto entro il 21 ottobre 2026.
Il personale in servizio all’estero presenta l’istanza all’ufficio territoriale competente, fuori da POLIS. Il personale delle province di Trento, Bolzano e Aosta presenta invece la domanda direttamente alla sede scolastica di servizio.
Pensione di vecchiaia: requisiti per il 2027
Per le cessazioni dal 1° settembre 2027, la pensione di vecchiaia del personale ATA richiede 67 anni e 1 mese di età e almeno 20 anni di contributi: un mese in più rispetto al 2026, per l’adeguamento agli incrementi della speranza di vita previsto per il biennio 2027-2028.
Se i 67 anni e 1 mese vengono compiuti entro il 31 agosto 2027, l’Amministrazione colloca a riposo d’ufficio il dipendente in possesso dei 20 anni di contribuzione. Se l’età viene compiuta tra settembre e dicembre 2027, la cessazione può avvenire solo a domanda dell’interessato.
Per chi ha il primo accredito contributivo a partire dal 1° gennaio 1996 valgono regole in parte diverse. Per la vecchiaia con 20 anni di contributi è richiesto anche il requisito di importo soglia previsto dalla normativa: per i dettagli è opportuno fare riferimento alle istruzioni dell’INPS.
La circolare INPS n. 28 del 16 marzo 2026 indica inoltre, per il 2027, la pensione di vecchiaia a 71 anni e 1 mese con almeno 5 anni di contribuzione effettiva e la pensione anticipata a 64 anni e 1 mese con 20 anni e 1 mese di contributi, nel rispetto degli ulteriori requisiti previsti dalla legge.
Per chi ha svolto attività gravose o particolarmente faticose e pesanti sono previsti requisiti anagrafici ridotti, a domanda, con almeno 30 anni di contributi maturati entro il 31 agosto 2027 e l’età maturata entro il 31 dicembre 2027:
- 66 anni e 7 mesi per chi ha svolto attività gravose da almeno sette anni negli ultimi dieci (o attività faticose e pesanti da almeno sette anni negli ultimi dieci, oppure per almeno la metà della vita lavorativa);
- oppure 67 anni per chi ha svolto attività gravose da almeno sei anni negli ultimi sette.
L’elenco delle attività gravose è quello dell’Allegato B alla legge n. 205/2017: per la scuola vi rientrano, tra le altre, le professioni di insegnante della scuola dell’infanzia e di educatore degli asili nido. Per i profili ATA è opportuno verificare con l’INPS o con un patronato se la propria mansione sia compresa nell’elenco.
Pensione anticipata ordinaria: requisiti per il 2027
La pensione anticipata ordinaria prescinde dall’età anagrafica e richiede un requisito contributivo da maturare entro il 31 dicembre 2027: 41 anni e 11 mesi per le donne e 42 anni e 11 mesi per gli uomini.
Anche in questo caso il requisito è aumentato di un mese rispetto al 2026, per effetto dell’adeguamento alla speranza di vita.
Per chi ha svolto attività gravose o faticose e pesanti, alle condizioni di legge, il requisito contributivo è di 41 anni e 10 mesi per le donne e 42 anni e 10 mesi per gli uomini, cioè un mese in meno.

Quota 103 e le altre misure per chi ha già maturato i requisiti
Quota 103 non è stata prorogata dalla Legge di Bilancio 2026 (L. n. 199/2025) per chi matura i requisiti dal 2026 in poi. Possono ancora cessare dal servizio, per effetto delle cosiddette quote cristallizzate, soltanto coloro che hanno già perfezionato i requisiti negli anni precedenti:
- Quota 100 (62 anni di età e 38 di contributi, entro il 31 dicembre 2021);
- Quota 102 (64 anni e 38 di contributi, entro il 31 dicembre 2022);
- pensione anticipata flessibile ex Quota 103 (62 anni di età e 41 di contributi, con requisiti maturati tra il 2023 e il 2025).
Restano inoltre previste, per chi rientra nelle condizioni di legge, l’opzione donna con requisiti maturati fino al 2024 e le misure dell’APE sociale e dei lavoratori precoci. Per queste ultime la domanda di cessazione può essere presentata entro il 31 agosto 2027, dopo il riconoscimento del diritto da parte dell’INPS.
Domanda di pensione all’INPS e liquidazione del TFS/TFR
La domanda di cessazione presentata tramite il portale Istanze Online non sostituisce la domanda di pensione, che va inviata direttamente all’INPS. Le uniche modalità ritenute valide sono la domanda online con SPID, CIE o CNS, il Contact Center Integrato (803164) e la domanda telematica tramite l’assistenza gratuita di un patronato.
L’accertamento del diritto a pensione da parte dell’INPS è previsto entro il 21 aprile 2027.
Per le cessazioni dal 1° settembre 2027, la comunicazione dei dati per la liquidazione del TFS avviene in via ordinaria in modalità telematica, tramite l’applicativo «Comunicazione di cessazione».
Chi cessa con la pensione di vecchiaia, con la pensione anticipata o con una delle quote può chiedere alle banche aderenti all’accordo quadro un anticipo dell’indennità di fine servizio, per un importo non superiore a 45.000 euro.
L’accordo quadro è stato rinnovato nel 2024 per 24 mesi dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale (8 novembre 2024) e scade, quindi, nel novembre 2026: per le uscite del 1° settembre 2027 occorre un ulteriore rinnovo, di cui la circolare ministeriale non dà conto, ed è opportuno verificare la disponibilità dell’anticipo.
Pensionamenti e ricambio: cosa significano per chi vuole lavorare come ATA
Ogni ciclo di cessazioni incide sul fabbisogno di personale delle scuole e può contribuire a liberare posti per chi è già inserito nelle graduatorie.
Per chi aspira a entrare nel mondo ATA, la mossa più concreta resta prepararsi per tempo al prossimo aggiornamento delle Graduatorie di terza fascia, che sulla base del ciclo precedente è atteso per la primavera 2027 (la data ufficiale non è ancora stata comunicata).
Per i profili che la richiedono, la CIAD si ottiene con CertiCod Full, rilasciata da Biesse Solution S.r.l. (OdC 02261), Organismo di Certificazione accreditato Accredia del quale Scuola Moscati è uno dei brand commerciali.
Il punteggio aggiuntivo della certificazione informatica, distinta dalla CIAD, si costruisce invece con CertiCod 7.
Per un quadro completo dei requisiti e delle opportunità di incrementare il punteggio, consulta la Guida al bando ATA 2027.
Domande frequenti sulla pensione del personale ATA (FAQ)
Entro quando devo presentare la domanda per andare in pensione dal 1° settembre 2027?
Entro il 21 ottobre 2026, tramite POLIS – Istanze online. Fino alla stessa data è possibile revocare la domanda già inoltrata. Le domande presentate dopo questo termine non danno luogo a cessazione dal servizio.
Il personale ATA può lasciare il servizio in un mese diverso da settembre?
No, la cessazione per pensionamento ha effetto sempre dal 1° settembre, in linea con l’avvio dell’anno scolastico.
Posso ancora accedere a Quota 103 se compio 62 anni nel 2026?
No, Quota 103 resta accessibile solo a chi ha maturato i requisiti (62 anni di età e 41 anni di contributi) tra il 2023 e il 2025. Per chi li matura dal 2026 la misura non è stata prorogata dalla Legge di Bilancio 2026.
Qual è la differenza tra pensione di vecchiaia e pensione anticipata?
La pensione di vecchiaia richiede un’età minima (67 anni e 1 mese nel 2027) unita a un requisito contributivo contenuto (20 anni, oltre all’importo soglia previsto per chi ha il primo accredito contributivo dal 1996). La pensione anticipata prescinde dall’età, ma richiede un requisito contributivo molto più alto: 41 anni e 11 mesi per le donne e 42 anni e 11 mesi per gli uomini.
La domanda di cessazione presentata alla scuola sostituisce la domanda di pensione INPS?
No, sono due procedure distinte: la domanda di cessazione dal servizio si presenta tramite POLIS, mentre la domanda di pensione vera e propria va presentata separatamente all’INPS.

