Il Consiglio dei Ministri ha approvato il 20 ottobre 2026 il decreto-legge «Disposizioni urgenti in materia di sicurezza pubblica e contrasto alla criminalità minorile». Il decreto sicurezza minori interviene sull’imputabilità dei ragazzi dai 14 anni, sulle responsabilità dei genitori e sulle misure di prevenzione.
Ecco cosa prevede, in attesa del testo in Gazzetta Ufficiale.
SOMMARIO
Toggle- Decreto sicurezza minori: a che punto è il provvedimento
- Capacità di intendere e di volere: la presunzione dai 14 anni
- Arresto e misure cautelari per i minorenni
- Sanzioni e risarcimenti a carico dei genitori
- Divieto di radunarsi e fermo preventivo
- Le altre misure del decreto
- Domande frequenti sul decreto sicurezza minori (FAQ)
Decreto sicurezza minori: a che punto è il provvedimento
Il decreto-legge è stato approvato su proposta della Presidente del Consiglio Giorgia Meloni e dei Ministri dell’Interno Matteo Piantedosi, della Giustizia Carlo Nordio e della Difesa Guido Crosetto.
Il decreto entrerà in vigore con la pubblicazione e dovrà essere convertito in legge dal Parlamento entro 60 giorni. Le misure descritte di seguito sono quelle indicate nel comunicato stampa del Governo: importi, termini e dettagli applicativi saranno definiti dal testo ufficiale.
Capacità di intendere e di volere: la presunzione dai 14 anni
Secondo il comunicato, per i minori che hanno compiuto quattordici anni la capacità di intendere e di volere si presume, «fino a prova contraria». Si tratta quindi di una presunzione che può essere superata, non di un automatismo.
Resta ferma la diminuzione di pena prevista per i minorenni imputabili.
Arresto e misure cautelari per i minorenni
Il decreto estende ai minorenni l’arresto in flagranza differita. Di conseguenza vengono adeguate le norme del processo penale minorile, anche per quanto riguarda le misure cautelari.
Sanzioni e risarcimenti a carico dei genitori
Le sanzioni amministrative
Quando un minore, anche non imputabile, partecipa a determinati reati, chi esercita la responsabilità genitoriale è soggetto a sanzioni amministrative. Il genitore può evitarle dimostrando di non aver potuto impedire il fatto.
Il comunicato non indica gli importi delle sanzioni né l’elenco dei reati interessati, che saranno precisati nel testo ufficiale.
Il risarcimento dei danni
Per i danni ai beni pubblici, il risarcimento può essere disposto direttamente dal prefetto. Per i danni ai beni privati, i danneggiati possono ottenere il risarcimento più rapidamente con un decreto ingiuntivo.
Divieto di radunarsi e fermo preventivo
Il divieto disposto dal questore
Il questore potrà vietare di radunarsi in luoghi specificamente individuati, per una durata non superiore a un anno. La misura può riguardare anche i minori che hanno compiuto quattordici anni.
Il divieto si applica a chi abbia tenuto in gruppo comportamenti intimidatori o violenti e sia già destinatario di misure di prevenzione o condannato per delitti contro la persona o il patrimonio.
Il fermo preventivo
L’accompagnamento e il trattenimento negli uffici di polizia, per al massimo 12 ore, sono già previsti in occasione delle manifestazioni. Il decreto li estende alle operazioni di polizia in luoghi con un consistente afflusso di persone.
La misura si applica anche ai minorenni, quando vi sia fondato motivo di ritenere che pongano in essere condotte di concreto pericolo per la sicurezza. Secondo il comunicato, restano ferme le garanzie vigenti.
Le altre misure del decreto
Il provvedimento contiene anche misure che non riguardano specificamente i minori:
- un nuovo delitto che punisce chi partecipa, durante le manifestazioni, a un gruppo di almeno cinque persone che opera in modo organizzato, anche occasionalmente, usando o lanciando oggetti atti a offendere o artifici pericolosi, con concreto pericolo per l’incolumità delle persone. Pene più severe sono previste per chi organizza, promuove o istiga, anche con strumenti informatici o telematici;
- un’aggravante per il danneggiamento commesso da un gruppo organizzato di almeno cinque persone;
- aumenti di pena per alcune ipotesi di devastazione e saccheggio e per l’attentato a impianti di pubblica utilità durante le manifestazioni, con arresto in flagranza differita per questi delitti;
- la procedibilità d’ufficio per le lesioni a ufficiali o agenti di polizia giudiziaria o di pubblica sicurezza, nell’atto o a causa delle funzioni;
- una procedura accelerata per applicare magistrati agli uffici giudiziari in caso di eventi con molti arresti;
- 500 militari in più per l’operazione Strade sicure a Milano, fino al 31 dicembre 2026.
Domande frequenti sul decreto sicurezza minori (FAQ)
Il decreto sicurezza minori è già in vigore?
Non ancora. Il decreto-legge è stato approvato dal Consiglio dei Ministri il 20 ottobre 2026 ed entrerà in vigore con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Il Parlamento dovrà poi convertirlo in legge entro 60 giorni.
Cosa cambia per i ragazzi dai 14 anni?
Secondo il comunicato del Governo, per i minori che hanno compiuto 14 anni la capacità di intendere e di volere si presume fino a prova contraria. Resta la diminuzione di pena prevista per i minorenni imputabili.
I genitori possono essere sanzionati per i reati dei figli?
Sì. Il decreto prevede sanzioni amministrative per chi esercita la responsabilità genitoriale quando un minore, anche non imputabile, partecipa a determinati reati, salvo la prova di non aver potuto impedire il fatto. Gli importi saranno indicati nel testo ufficiale.
Chi paga i danni ai beni pubblici?
Il risarcimento dei danni ai beni pubblici può essere disposto direttamente dal prefetto. Per i danni ai privati è prevista una procedura più rapida con decreto ingiuntivo.
Il fermo preventivo vale anche per i minorenni?
Sì. L’accompagnamento e il trattenimento negli uffici di polizia, per un massimo di 12 ore, si applicano anche ai minorenni quando vi sia fondato motivo di ritenere che pongano in essere condotte di concreto pericolo per la sicurezza, con le garanzie vigenti.

