I docenti assunti dalle graduatorie GPS prima fascia per l’anno scolastico 2021/2022 stanno per terminare il loro anno di formazione e prova. Quindi, a breve dovranno sostenere la prova disciplinare per poter ottenere l’assunzione in ruolo. Cerchiamo di capire quando e se i docenti non vaccinati possono ripetere l’anno di prova.
Ricordiamo che la procedura di assunzione straordinaria anno scolastico 2021/22 da GPS prima fascia posto comune e sostegno, prevista dal DL n. 73/2021 (convertito in legge n. 106/2021) e dal DM attuativo n. 242/2021 si articola in questo modo:
- assunzione a tempo determinato per un anno 2021/2022;
- svolgimento nel corso dell’anno scolastico 2021/22, del percorso annuale di formazione iniziale e prova di cui all’articolo 13 del D.lgs. 59/2017;
- prova disciplinare;
- assunzione in ruolo a partire dal 1° settembre 2021 o, dalla data di inizio del servizio e conferma in ruolo nella medesima istituzione scolastica in cui è prestato il servizio a tempo determinato;
- ripetizione del percorso di formazione iniziale e prova, in caso di valutazione negativa dello stesso (in questo caso lo si può ripetere una sola volta) oppure di rinvio per giustificati motivi;
- decadenza dalla procedura e impossibilità di trasformazione del contratto a tempo indeterminato, in caso di giudizio negativo nella prova disciplinare.
I docenti non vaccinati possono ripetere l’anno di prova? Attività formative previste per l’anno di formazione
Nell’anno di formazione e prova sono previste delle attività formative, quali:
- incontri propedeutici e di restituzione finale;
- laboratori formativi e/o visite a scuole innovative;
- “peer to peer” e osservazione in classe;
- formazione on-line.
Inoltre, predispongono di un portfolio professionale dal quale si avvia il comitato di valutazione.
Svolte tutte le attività formative, è necessario aver svolto 180 giorni di servizio.
Il peer to peer è un’attività da svolgere obbligatoriamente e non può essere sostituito con un progetto da attuare in DAD.
Ma, dunque, i docenti non vaccinati possono ripetere l’anno di prova?
Casi di rinvio o ripetizione dell’anno formativo. I docenti non vaccinati possono ripetere l’anno di prova?
Nel caso in cui non vengano completati i 180 giorni di servizio, il periodo di prova viene rinviato.
Il rinvio del periodo di formazione e prova è previsto anche per i docenti assunti da GPS tramite procedura straordinaria.
Il rinvio o la ripetizione dell’anno di prova può avvenire anche nel caso di impossibilità di svolgimento di una (o più) delle attività obbligatorie.
Il DM n. 242/2021 prevede il rinvio dell’anno di prova per giustificati motivi. Mentre la nota n. 15681/2022 prevede la ripetizione dell’anno di prova in caso di mancato svolgimento anche di una delle previste attività obbligatorie. Pertanto, dalla lettura congiunta dei due documenti, si può affermare che l’anno di prova potrebbe essere ripetuto.
L’unico dubbio è se la mancata adesione all’obbligo vaccinale, costituente la causa del mancato svolgimento di una delle attività obbligatorie, sia considerato un giustificato motivo.
Sarebbe opportuno un chiarimento direttamente dal Ministero su questo caso specifico. Per capire se i docenti non vaccinati possono ripetere l’anno di prova.