L’insegnante di sostegno e la normativa

L'insegnante di sostegno e la normativa

Insegnante di sostegno e la normativaNella scuola odierna è necessario approfondire l’argomento dell’insegnante di sostegno e la normativa a esso correlata. I motivi sono molteplici.

Infatti, tale docente è una figura professionale fondamentale per garantire il diritto allo studio a tutti gli studenti della scuola. La Legge n. 517 del 4 agosto 1977 lo ha inserito nell’istruzione italiana.

In tal modo, ne ha riconosciuto l’importanza nell’ambito della didattica inclusiva. Grazie a questa legge, si è fatto un grande progresso nell’integrazione, fornendo un sostegno essenziale a chi ne ha bisogno. 

Nel corso degli anni, l’insegnante di sostegno e la relativa normativa sono cambiati. Tali modifiche hanno spinto il Ministero dell’Istruzione e del Merito a creare un programma di formazione specifico. 

Pertanto, per comprendere appieno il Tirocinio Formativo Attivo, è necessario fare un passo indietro. Bisogna concentrarsi sull’insegnante di sostegno e sulla normativa pertinente.

 

Quale legge introduce l’insegnante di sostegno

Per garantire l’accesso all’istruzione a tutti gli studenti, il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha introdotto la didattica inclusiva

La figura dell’insegnante di sostegno e la normativa correlata sono parte integrante di questo processo. Inoltre, il TFA Sostegno è una parte fondamentale di tale pianificazione. 

Ciò avviene poiché il siffatto percorso fornisce gli strumenti necessari per eliminare ogni possibile ostacolo all’educazione.

Quindi, il Decreto Ministeriale n. 249 del 10 settembre 2010 e il Decreto Ministeriale n. 81 del 25 marzo 2013 hanno definito alcune cose. Si tratta dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale per il settore del sostegno.

Tuttavia, c’è un’altra legge che è necessario prendere in considerazione. Si sta parlando della normativa relativa all’attivazione dei corsi del Tirocinio Formativo Attivo. La stessa è stata introdotta relativamente di recente.

Infine, nel Decreto Ministeriale 30 settembre 2011 vengono esplicitati i corsi di formazione necessari per conseguire la specializzazione nelle attività di sostegno. Oltre a ciò, si forniscono informazioni sull’insegnante di sostegno e sulla normativa.

 

I compiti del docente di sostegno

Da quanto detto finora, è evidente che il docente di sostegno è una figura professionale di grande importanza nella scuola. 

Si occupa di fornire supporto a studenti con Bisogni Educativi Speciali. Una categoria molto ampia che comprende elementi come disabilità fisiche e/o mentali, disturbi dell’apprendimento o altre difficoltà.

L’insegnante di sostegno e la normativa che regola il ruolo in questione sono vitali per consentire un’adeguata assistenza ai discenti. Da qui l’opportunità di questi ultimi di usufruire di una didattica di qualità.

Quindi, l’integrazione scolastica passa attraverso tale professionista. Inoltre, la presenza del docente in questione permette anche una certa continuità didattica. Infine, egli fornisce il giusto supporto anche agli altri insegnanti e alunni della classe.

Tra i compiti assegnati all’insegnante di sostegno e alla normativa di riferimento c’è quello di formulare la programmazione scolastica. Infatti, gli allievi con Bisogni Educativi Speciali possono necessitare di un PEI o di un PDP.

Con la prima sigla si intende un Piano Educativo Individualizzato. Quest’ultimo è obbligatorio nei confronti degli alunni con disabilità. Inoltre, deve essere formulato a inizio anno e deve contenere gli obiettivi didattici per quel periodo.

Il PDP, invece, indica il Piano Didattico Personalizzato. La sua stipulazione spetta al Consiglio di Classe. Quindi, non deve essere esclusivamente il docente di sostegno a occuparsene.

Il PDP è rivolto agli studenti con Disturbi Specifici dell’Apprendimento (DSA), come la dislessia, la disgrafia, la disortografia e la discalculia.

Non solo, poiché deve essere compilato anche per gli alunni con ADHD. Infine, può rivelarsi utile per quanti presentino problemi comportamentali, emotivi, sociali, culturali ed economici.

 

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