Il Ministero dell’Università e della Ricerca (MUR) ha recentemente concesso l’autorizzazione per l’avvio dei percorsi di specializzazione del TFA VIII ciclo, dedicati alle attività di sostegno didattico nei confronti degli alunni con disabilità. Questa decisione ha sollevato una serie di interrogativi da parte dei candidati interessati.
Il Decreto Ministeriale n. 694/2023 è stato emanato al fine di stabilire le date delle prove preselettive, programmate per il periodo compreso tra il 4 e il 7 luglio. Nonché il numero dei posti disponibili, come indicato nell’Allegato A.
Tale documento ufficiale ha stabilito che saranno disponibili un totale di 28.986 posti, a differenza dei 29.061 originariamente comunicati. Inoltre, il decreto ha fissato i requisiti di accesso al programma e ha stabilito una quota di riserva corrispondente al 35% dei posti disponibili. Riservata ai docenti con almeno tre anni di esperienza nel campo del sostegno negli ultimi cinque anni.
Tuttavia, è inevitabile che sorgano dubbi e incertezze tra migliaia di aspiranti insegnanti di sostegno. In risposta a tali preoccupazioni, Luigi D’Alonzo, Coordinatore Nazionale dei Corsi di specializzazione per il sostegno didattico, ha sollecitamente presentato tali questioni al MUR per ulteriori chiarimenti.
In riscontro a tale richiesta, il Direttore Generale Gianluca Cerracchio ha emesso una nota ufficiale (prot. n. 10328 del 9 giugno 2023) al fine di fornire chiarimenti su alcuni importanti aspetti relativi alle procedure di attuazione del TFA Sostegno 2023 VIII ciclo.
TFA VIII ciclo: le prove preselettive
Il calendario delle prove preselettive per i percorsi di specializzazione del TFA Sostegno VIII ciclo è stato ufficialmente fissato come segue:
- 4 luglio, mattina: prove dedicate alla scuola dell’infanzia;
- 5 luglio, mattina: prove destinate alla scuola primaria;
- 6 luglio, mattina: prove riservate alla scuola secondaria di I grado;
- 7 luglio, mattina: prove previste per la scuola secondaria di II grado.
In merito a questa programmazione, la nota emanata dal Ministero dell’Università e della Ricerca (MUR) sottolinea che le date per lo svolgimento del test preselettivo sono state concordate in seguito a incontri con i delegati competenti della CRUI (Conferenza dei Rettori delle Università Italiane). Tale scelta si basa sul fatto che questa specifica settimana è risultata particolarmente adatta alle esigenze organizzative degli Atenei.
La graduatoria della quota di riserva del 35%
Uno dei primi interrogativi posti da Luigi D’Alonzo, Coordinatore Nazionale dei Corsi di specializzazione per il sostegno didattico, riguarda la quota di riserva del 35% riservata ai docenti con almeno tre anni di esperienza nel campo del sostegno negli ultimi cinque anni.
In particolare, l’interessato chiede se durante l’elaborazione della graduatoria di merito, gli atenei terranno conto di tale percentuale di riserva, creando un’unica graduatoria in cui i riservisti saranno distintamente evidenziati.
La risposta fornita dal Ministero dell’Università e della Ricerca (MUR) è inequivocabile: “La creazione di una graduatoria unica è conforme a quanto stabilito dal comma 2 dell’articolo 2 del Decreto Ministeriale n. 694/2023. Nel caso in cui un candidato riservista, in base al punteggio ottenuto, si collocasse in una posizione favorevole all’interno della graduatoria, dovrà essere considerato nell’ambito della quota dei posti destinati ai riservisti”.
Inoltre, il Ministero chiarisce che “nel caso in cui un riservista con tre anni di servizio sul sostegno negli ultimi cinque si classifichi al di fuori dei posti riservati, ma rientri tra i candidati idonei in base al merito, gli sarà consentito di accedere al corso”.
TFA VIII ciclo: il servizio su sostegno
Un ulteriore interrogativo riguarda gli anni di servizio. A tal proposito, il Ministero dell’Università e della Ricerca (MUR) precisa che “si considerano effettuati tre anni di servizio su cinque qualora siano stati svolti almeno 180 giorni di servizio o ininterrottamente dal 1° febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale, negli anni compresi tra il 2018/2019 e il 2022/2023 inclusi“.
È importante sottolineare che “l’anno scolastico 2022/2023 è considerato l’ultimo anno valido per il conteggio del servizio”. Inoltre, viene presa in considerazione l’esperienza lavorativa svolta in qualsiasi ordine e grado di scuola.
La situazione è diversa per quanto riguarda i tre anni di servizio nel campo del sostegno negli ultimi dieci anni. In questo caso, infatti, il servizio rilevante deve essere stato svolto nello stesso ordine e grado di scuola.
Requisiti d’accesso del TFA VIII ciclo
La nota ministeriale, in risposta a una richiesta del Coordinatore Nazionale dei Corsi di specializzazione per il sostegno didattico, affronta anche la questione dei requisiti di accesso.
In particolare, viene chiarito che “per quanto riguarda il titolo di studio valido per l’accesso alle scuole secondarie, si intendono i requisiti stabiliti dal D.P.R. 19/2016, oltre alla necessità di aver acquisito 24 CFU entro il 31 ottobre 2022“. Tuttavia, per quanto riguarda l’infanzia, la primaria e l’ITP (Istituto Tecnico Professionale), non è richiesta l’acquisizione dei 24 CFU.
Di conseguenza, “i candidati che desiderano insegnare nella scuola secondaria, escluso l’ITP, possono accedere al percorso di specializzazione a condizione di aver ottenuto i 24 CFU entro il 31 ottobre 2022”.
Quota di riserva 35%: si può presentare istanza in più Atenei?
È importante sottolineare che i “riservisti 3 su 5” hanno il diritto di accedere direttamente alle prove scritte e possono partecipare come riservisti “esclusivamente per la quota di riserva presso l’ateneo presso il quale hanno presentato domanda“. In altre parole, non è possibile presentare domande di riserva presso più atenei.
Nel caso in cui, presso un determinato ateneo, vi siano posti di riserva non ancora occupati, il “riservista 3 su 5” che non è stato ammesso in un altro ateneo non può richiedere di essere ammesso alla riserva dell’ateneo che ha posti di riserva non ancora assegnati.
Frequenza del corso TFA VIII ciclo
Per quanto riguarda la frequenza del TFA Sostegno – la conclusione del quale è stata stabilita per il 30 giugno 2024 – il MUR ha preso in considerazione il ritardo di circa due mesi rispetto all’anno precedente nella pubblicazione del decreto. E a tal proposito ha deciso che i requisiti stabiliti dal Ministero con la nota del 14/07/2022 intitolata “Modalità di erogazione dei corsi del VII ciclo TFA sostegno” sono considerati validi anche per l’attuale VIII ciclo.
Il Ministero precisa, inoltre, che i percorsi di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità sono condotti utilizzando modalità di erogazione convenzionali, interamente in presenza o, esclusivamente per attività diverse dal tirocinio e il laboratorio, in modalità telematica, con una percentuale massima non superiore al 20% del totale.
Doppia iscrizione o immatricolazione
Un’altra domanda sollevata da numerosi candidati riguarda la compatibilità del TFA Sostegno con l’iscrizione a corsi di laurea, laurea magistrale, dottorato, specializzazione non medica e master a frequenza non obbligatoria. La questione è rilevante in quanto “formalmente la doppia iscrizione in questi casi riguarda anni accademici diversi. Il 2022/2023 per il TFA Sostegno e il 2023/2024 per i corsi di laurea, laurea magistrale, dottorato, scuola di specializzazione non medica e master”.
Il Ministero dell’Università e della Ricerca (MUR) risponde prontamente: “Come indicato nelle FAQ ministeriali del 10 ottobre 2022, la contemporanea iscrizione è consentita secondo la normativa. Ciò fermo restando quanto stabilito dall’articolo 3 del Decreto Ministeriale 930/2022″.
DL Emergenza alluvione: candidati impossibilitati a partecipare al TFA VIII ciclo
Infine, il Coordinatore Nazionale dei Corsi di specializzazione per il sostegno didattico, Luigi D’Alonzo, solleva un interrogativo: “Nel caso in cui i candidati siano impossibilitati a partecipare alle prove, in conformità con quanto previsto dal Decreto Legge Emergenza Alluvione, si prevederanno nuove prove a settembre e eventuali ammissioni straordinarie?”.
In merito a questo punto, il Ministero dell’Università e della Ricerca (MUR) dichiara: “L’applicazione dell’articolo 4, comma 1, del decreto 1° giugno 2023, n. 61, alla specifica materia in questione è attualmente oggetto di ulteriori approfondimenti“.
SCARICA I SEGUENTI DOCUMENTI:
IL DECRETO MINISTERIALE DI ATTIVAZIONE DEL TFA SOSTEGNO 2023 VIII CICLO
NOTA MUR PROT. N. 10328 DEL 9 GIUGNO 2023
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