60 CFU insegnamento: novità formazione iniziale

60 CFU insegnamento novità formazione iniziale

 60 CFU insegnamento -novità formazione inizialeLa riforma del reclutamento degli insegnanti, regolamentata dalla legge n. 79 del 29 giugno 2022, ha introdotto significative modifiche alle modalità di accesso alla professione docente.

 

Secondo le nuove disposizioni, l’ingresso nel ruolo di insegnante avverrà esclusivamente attraverso il superamento di un concorso pubblico nazionale. Il quale si terrà annualmente al fine di coprire i posti vacanti e disponibili nelle scuole italiane. Il concorso sarà indetto a livello regionale o interregionale, garantendo così una copertura su tutto il territorio nazionale.

 

Attualmente, dopo aver ricevuto i pareri del CSPI (Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione), del CUN (Consiglio Universitario Nazionale) e del CRUI (Conferenza dei Rettori delle Università Italiane), si attende solo il parere del CNAM (Consiglio Nazionale degli Architetti), previsto entro questa settimana. 

 

Una volta completata questa fase, la bozza del DPCM contenente le disposizioni sui 60 CFU sarà trasmesso a Palazzo Chigi per la firma del Presidente del Consiglio e successivamente pubblicato in Gazzetta Ufficiale.

 

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I 4 nuovi percorsi per l’accesso al ruolo

Sono previsti quattro percorsi distinti per accedere al ruolo di insegnante, ognuno con requisiti specifici:

 

  1. Percorso a regime: Consiste nel conseguimento di 60 CFU durante il percorso di laurea, compresi i crediti di tirocinio diretto svolto nelle scuole. Questo percorso sarà organizzato dagli atenei in collaborazione con i centri universitari di formazione iniziale. Al termine del percorso, gli aspiranti insegnanti dovranno affrontare una prova finale che includerà una lezione simulata per ottenere l’abilitazione all’insegnamento.

 

  1. Percorso con 30 CFU: Fino al 31 dicembre 2024, sarà possibile accedere ai concorsi anche con almeno 30 CFU, a patto che parte di essi siano riconducibili al tirocinio diretto. I docenti vincitori del concorso e immessi in servizio a tempo determinato dovranno completare la formazione iniziale (con i restanti 30 CFU) e superare la prova finale per ottenere l’abilitazione.

 

  1. Percorso per precari storici: I docenti con almeno 3 annualità di servizio svolte negli ultimi 5 anni potranno accedere al concorso senza ulteriori crediti e senza abilitazione. Tuttavia, sarà necessario aver svolto un’annualità di servizio specifica per la classe di concorso a cui si partecipa. In caso di superamento del concorso, i docenti dovranno acquisire almeno 30 crediti formativi universitari o accademici nel percorso universitario di formazione iniziale e superare la prova finale per conseguire l’abilitazione.

 

  1. Percorso con 24 CFU: Coloro che avranno conseguito entro il 31 ottobre 2022 i 24 CFU richiesti potranno partecipare ai concorsi fino al 31 dicembre 2024. Successivamente, dovranno integrare la formazione iniziale con ulteriori 36 CFU e superare la prova finale per ottenere l’abilitazione.

 

Formazione iniziale: cosa prevede il DPCM 60 CFU?

È in corso l’emanazione del DPCM 60 CFU che regolerà i percorsi di abilitazione per l’insegnamento. Il provvedimento, atteso a breve, avrà un ruolo chiave nel definire le modalità di formazione iniziale degli aspiranti docenti e stabilire le specifiche per le diverse casistiche.

 

Il DPCM prevede un percorso completo da 60 CFU, insieme a diversi percorsi abbreviati:

 

  • da 30 CFU riservato agli aspiranti docenti con almeno 3 anni di servizio;

 

  • da 30 CFU per coloro che intendono partecipare al concorso con soli 30 CFU, seguito da un percorso di completamento dopo il superamento del concorso;

 

  • abbreviato per coloro che partecipano al concorso con i 24 CFU.

 

Il DPCM rappresenterà un punto di riferimento fondamentale per gli aspiranti insegnanti, fornendo linee guida chiare e dettagliate per una formazione completa e adeguata nel campo dell’istruzione. La pubblicazione del decreto è prevista a breve e sarà di cruciale importanza per stabilire le basi di una preparazione solida nel settore educativo.

 

Formazione iniziale: l’accesso al ruolo

Nel settore dell’insegnamento, l’accesso ai ruoli e la formazione iniziale sono regolati da un sistema articolato, comprendente diversi elementi chiave:

 

  • Percorso universitario e accademico abilitante: Gli aspiranti docenti devono completare un percorso formativo di almeno 60 crediti formativi universitari o accademici. Durante questo percorso, gli studenti acquisiscono competenze teorico-pratiche fondamentali per il loro futuro ruolo di insegnanti. Al termine del percorso, è richiesta la partecipazione a una prova finale per dimostrare le competenze acquisite.

 

  • Concorso pubblico nazionale: Successivamente, si svolge un concorso pubblico nazionale per la selezione dei candidati che desiderano accedere ai ruoli nel settore dell’insegnamento. Il concorso, organizzato su base regionale o interregionale, rappresenta un momento cruciale per la selezione dei migliori candidati.

 

  • Periodo annuale di prova: I vincitori del concorso accedono a un periodo annuale di prova in servizio, durante il quale il loro lavoro viene attentamente valutato. Al termine di questo periodo, viene effettuata una valutazione conclusiva per determinare l’idoneità dell’insegnante al ruolo.

 

Il percorso abilitante dei 60 CFU

La formazione iniziale dei futuri insegnanti rappresenta un processo accuratamente strutturato nel contesto del sistema universitario e accademico. Le università e le istituzioni dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica rivestono un ruolo fondamentale nell’organizzazione e nella conduzione di questo percorso attraverso i loro centri universitari di formazione iniziale.

 

Nel dettaglio:

 

Contenuto dei percorsiCFU/CFA
Discipline di area pedagogica10
Tirocinio diretto specifico per la classe di concorso, con un impegno in presenza di almeno dodici ore per ogni CFU o CFA di tirocinio15
Tirocinio indiretto5
Formazione inclusiva delle persone con BES3
Disciplina di area linguistico-digitale3
Disciplina psico-socio-antropologiche4
Didattica delle discipline, metodologie e tecnologie didattiche applicate alle discipline di riferimento18
Discipline relative all’acquisizione di competenze nell’ambito della legislazione scolastica2

 

Accesso al percorso dei 60 CFU

Il Ministero dell’Istruzione e del Merito (MIM) assume un ruolo cruciale nell’assicurare un adeguato numero di docenti per il sistema nazionale di istruzione. Comprese le scuole paritarie, i percorsi di istruzione e formazione professionale delle regioni e le scuole italiane all’estero.

 

Al fine di garantire un numero sufficiente di insegnanti qualificati e di preservare la selettività delle procedure concorsuali, il MIM comunica al Ministero dell’Università e della Ricerca (MUR) il fabbisogno di docenti per il prossimo triennio, specificando la tipologia di posto e la classe di concorso.

 

Secondo la bozza del DPCM sulle linee guida dei percorsi di formazione iniziale da 60 CFU, nel caso in cui il numero delle domande di ammissione ai percorsi di formazione superi la capacità sostenibile, le università e le istituzioni AFAM (Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica) avranno la facoltà di pianificare l’accesso a tali percorsi a livello locale, in accordo con le disposizioni stabilite dal MUR.

 

Inoltre, per i primi tre cicli dei percorsi di formazione, i docenti già in servizio presso scuole statali o paritarie, nonché all’interno dei percorsi di istruzione e formazione professionale delle regioni, avranno la possibilità di accedere ai percorsi corrispondenti alla loro classe di concorso, riservando un determinato numero di posti. Secondo quanto previsto dalla bozza del DPCM 60 CFU, tale riserva sarà del 40% per il primo ciclo e del 30% per il secondo e il terzo ciclo.

 

Percentuale di presenza e assenza

Per essere ammessi alla prova finale dei percorsi di formazione iniziale, è necessario avere una frequenza minima del 60% alle attività formative.

 

La partecipazione costante a tali attività rappresenta un elemento fondamentale per i candidati, poiché consente loro di trarre il massimo vantaggio dall’esperienza didattica offerta e di sviluppare una solida base di conoscenze e competenze.

 

Erogazione dei percorsi abilitanti

I percorsi di formazione iniziale offrono diverse modalità di svolgimento. Consentendo ai partecipanti di scegliere tra lezioni in presenza o, per le attività non riferite al tirocinio e ai laboratori, modalità telematiche che rappresentino fino al 20% del totale.

 

Tuttavia, il Decreto PA Bis ha introdotto una disposizione transitoria che permette, per gli anni accademici 2023/2024 e 2024/2025, di svolgere i percorsi universitari e accademici di formazione iniziale in modalità telematica. In questo caso, ad eccezione del tirocinio e dei laboratori, le attività saranno condotte in modalità sincrona e non potranno superare il 50% del totale.

 

Questa transizione è stata introdotta al fine di gestire l’introduzione del nuovo sistema di formazione, mantenendo al contempo l’obiettivo di rispettare il target di assunzioni stabilito dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). Che prevede l’immissione in ruolo di 70.000 docenti entro il 2024.

 

Inoltre, tale regime transitorio è stato concepito per agevolare i vincitori dei concorsi che devono ancora conseguire l’abilitazione. Permettendo loro di integrare i crediti formativi universitari mancanti durante il periodo di contratto annuale a tempo determinato. In questo modo, si crea un equilibrio tra le esigenze di formazione, le nuove modalità di erogazione e le necessità di garantire il corretto flusso di assunzioni previste.

 

La formazione iniziale: il riconoscimento dei 24 CFU

In merito al conseguimento dei CFU o CFA occorre precisare che:

 

  • vengono riconosciuti 24 CFU o CFA ottenuti in base al precedente ordinamento, con un requisito minimo di 10 CFU o CFA di tirocinio diretto;

 

  • i CFU e CFA conseguiti nei corsi di laurea universitari o accademici, se coerenti con il Profilo definito nell’allegato A, possono essere riconosciuti secondo le Linee guida specificate nell’allegato B del decreto.

 

Requisiti di accesso per i laureandi

Gli aspiranti docenti che sono attualmente impegnati in corsi di studio per il conseguimento dei titoli di studio richiesti dall’articolo 5, commi 1 e 2, del Decreto legislativo, hanno anche la possibilità di accedere ai percorsi abilitanti.

 

Tuttavia, per gli studenti iscritti a corsi di laurea magistrale a ciclo unico, l’accesso ai percorsi di abilitazione è soggetto al completamento di almeno 180 crediti formativi universitari (CFU).

 

Questo apre la strada a coloro che stanno ancora perseguendo i loro percorsi di studio, consentendo loro di accedere alla formazione necessaria per l’abilitazione all’insegnamento nella scuola secondaria. 

 

La condizione di raggiungere un numero minimo di 180 CFU per gli studenti dei corsi di laurea magistrale a ciclo unico è volta a garantire un livello adeguato di preparazione e competenze prima di intraprendere il percorso di abilitazione.

 

Formazione iniziale: 30 CFU

I docenti che, pur avendo conseguito soltanto 30 crediti formativi universitari e accademici, sono risultati vincitori del concorso, devono completare la propria formazione iniziale e superare la prova finale per ottenere l’abilitazione. Tale integrazione formativa avviene nel primo anno di immissione in servizio a tempo determinato.

 

Il DPCM 60 CFU stabilisce la struttura dei percorsi da 30 CFU richiesti per la partecipazione al concorso:

 

Contenuto dei percorsiCFU/CFA
Discipline di area pedagogica6
Tirocinio diretto5
Formazione inclusiva delle persone con BES3
Disciplina di area linguistico-digitale3
Disciplina psico-socio-antropologiche4
Didattica delle discipline, metodologie e tecnologie didattiche applicate alle discipline di riferimento9

 

Inoltre, la bozza del decreto attuativo disciplina anche il percorso dei 30 CFU/CFA che dovranno conseguire i vincitori del concorso. Con una prova finale basata su una prova scritta e una lezione simulata. 

 

Nello specifico:

 

Contenuto dei percorsiCFU/CFA
Discipline di area pedagogica4
Tirocinio indiretto15
Didattica delle discipline, linguaggio delle discipline, Metodologie e tecnologie didattiche applicate alle discipline di riferimento9
Discipline relative all’acquisizione di competenze nell’ambito della legislazione scolastica2

 

Formazione iniziale 60 CFU: i precari storici

Ai docenti che hanno accumulato almeno 3 anni di servizio presso istituzioni scolastiche statali, anche in modo non continuativo, nei cinque anni precedenti, e che risultano vincitori del concorso, è offerta la possibilità di completare la propria formazione iniziale e superare la prova finale per ottenere l’abilitazione.

 

Questa integrazione formativa avviene nel primo anno di immissione in servizio a tempo determinato, durante il quale i docenti dovranno conseguire 30 CFU/CFA. È importante sottolineare che, per poter partecipare al concorso, almeno uno dei periodi di servizio deve essere stato svolto nella specifica classe di concorso in cui si intende concorrere.

 

Vale a dire:

 

Contenuto dei percorsiCFU/CFA
Discipline di area pedagogica4
Formazione inclusiva delle persone con BES3
Discipline di area linguistico-digitale3
Discipline psico-socio-antropologiche3
Didattica delle discipline, metodologie e tecnologie didattiche applicate alle discipline di riferimento6
Didattica delle discipline, metodologie e tecnologie didattiche applicate alle discipline di riferimento2
Tirocinio indiretto9

 

Formazione iniziale: candidati con 24 CFU

I docenti che hanno conseguito i requisiti di 24 CFU per l’insegnamento possono partecipare al concorso senza l’abilitazione. A condizione che tali crediti siano stati ottenuti entro il 31 ottobre 2022.

 

Una volta superato il concorso, i docenti saranno assunti con un contratto a tempo determinato e dovranno completare la loro formazione iniziale con ulteriori 36 CFU al fine di ottenere l’abilitazione. Questo processo richiederà il superamento di una prova scritta e di una lezione simulata.

 

Attualmente, la bozza del DPCM fornisce disposizioni specifiche in merito a questa questione:

 

Contenuto dei percorsiCFU/CFA
Discipline di area pedagogica3
Tirocinio diretto10
Tirocinio indiretto3
Discipline di area linguistico-digitale3
Didattica delle discipline, metodologie e tecnologie didattiche applicate alle discipline di riferimento15
Discipline relative all’acquisizione di competenze nella legislazione scolastica2

 

60 CFU insegnamento: la prova finale

La fase conclusiva del percorso formativo dei docenti prevede una prova finale composta da una prova scritta e una lezione simulata. Questi test sono volti a valutare l’acquisizione delle competenze professionali, come definito nell’Allegato A della bozza del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM) relativo ai percorsi formativi da 60 CFU.

 

La prova scritta consiste in un’analisi critica e sintetica di episodi, casi, situazioni e problematiche che si sono verificate durante il tirocinio diretto e indiretto, svolti nel percorso di formazione iniziale. L’obiettivo principale è valutare le competenze acquisite dal tirocinante nell’ambito dell’attività svolta all’interno dei gruppi-classe e della didattica disciplinare. Particolare attenzione viene dedicata alle attività di laboratorio e all’acquisizione di conoscenze psicopedagogiche.

 

La lezione simulata, invece, prevede la progettazione di un’attività didattica innovativa, con una durata massima di quarantacinque minuti. Durante questa prova, i docenti dovranno illustrare le scelte contenutistiche, didattiche e metodologiche effettuate, inclusi i possibili utilizzi delle tecnologie digitali multimediali. La progettazione sarà basata sul percorso di formazione iniziale specifico per la classe di concorso considerata.

 

La commissione giudicatrice assegna un punteggio massimo di dieci punti sia alla prova scritta che alla lezione simulata. La prova finale viene considerata superata se il candidato raggiunge un punteggio di almeno 7/10 nella prova scritta e 7/10 nella lezione simulata.

 

Una volta superata la prova finale, i docenti acquisiscono l’abilitazione all’insegnamento per la classe di concorso di riferimento. Questo rappresenta un importante traguardo nella loro carriera professionale, confermando le competenze acquisite durante il percorso formativo.

 

Formazione iniziale DPCM 60 CFU: abilitazione all’insegnamento

Per accedere all’abilitazione all’insegnamento nelle scuole secondarie di primo e secondo grado, è necessario completare con successo un percorso universitario e accademico di formazione iniziale che prevede almeno 60 crediti formativi universitari o accademici e superare la prova finale del percorso.

 

Tuttavia, è importante precisare che l’abilitazione ottenuta non costituisce automaticamente un titolo di idoneità né garantisce l’assunzione a tempo indeterminato al di fuori delle procedure concorsuali stabilite.

 

Una volta ottenuta, l’abilitazione all’insegnamento nelle scuole secondarie di primo e secondo grado è valida a tempo indeterminato. Ciò significa che i docenti abilitati sono autorizzati a svolgere la professione senza limiti temporali e sono qualificati per insegnare nelle scuole di competenza.

 

Posti di sostegno: quali sono i requisiti di accesso al concorso?

Il superamento dei percorsi di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità costituisce un requisito essenziale per partecipare al concorso per i posti di sostegno. 

 

Questa specifica formazione è regolamentata dall’apposito regolamento adottato in attuazione dell’articolo 2, comma 416, della legge n. 244 del 24 dicembre 2007.

 

60 CFU insegnamento: le prove concorsuali

I futuri concorsi, a partire dall’entrata in vigore del decreto, prevedranno una prova scritta composta da quesiti a risposta aperta. Questa prova sarà finalizzata alla valutazione delle conoscenze e delle competenze dei candidati riguardo alla disciplina della classe di concorso o al tipo di posto per cui si stanno candidando. Saranno valutate anche le loro capacità nelle metodologie e tecniche di didattica generale e disciplinare, nonché la conoscenza dell’informatica e della lingua inglese.

 

Nel periodo compreso tra la pubblicazione di ogni singola procedura concorsuale e il 31 dicembre 2024, potrebbe essere introdotta una prova preselettiva. Tale prova consentirebbe soltanto ai candidati che la superano di accedere alla successiva fase di selezione.

 

Formazione iniziale 60 CFU: l’anno di prova e l’immissione in ruolo

I vincitori del concorso per i posti comuni, previa abilitazione all’insegnamento, devono superare un periodo di prova in servizio della durata di un anno. Il superamento positivo di questa fase determina l’effettiva conferma del docente nel ruolo.

 

Durante il periodo di prova, il docente deve aver svolto almeno 180 giorni di servizio, di cui almeno 120 dedicati alle attività didattiche.

 

Al termine del periodo di prova, il docente affronta un test finale che valuta le sue competenze didattiche pratiche, tenendo conto delle sue conoscenze teoriche disciplinari e metodologiche. La valutazione avviene anche attraverso un’istruttoria condotta da un docente tutor, e il dirigente scolastico emette una valutazione sulla base di tali elementi. È importante sottolineare che questa valutazione non deve comportare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

 

Nel caso in cui il docente non superi il test finale o riceva una valutazione negativa durante il periodo di prova, viene previsto un secondo periodo di prova annuale, senza possibilità di ulteriori estensioni. Il Ministro dell’Istruzione emetterà un decreto entro il 31 luglio 2022 per definire le modalità del test finale e i criteri di valutazione per il personale in periodo di prova.

 

I vincitori del concorso che non hanno ancora ottenuto l’abilitazione all’insegnamento e che hanno partecipato alla procedura concorsuale stipulano un contratto di supplenza annuale con l’Ufficio Scolastico Regionale dell’istituzione scolastica scelta. Tuttavia, devono acquisire 30 CFU/CFA dei percorsi di formazione iniziale universitaria e accademica, a loro spese. Dopo aver ottenuto l’abilitazione, vengono assunti a tempo indeterminato e sottoposti al periodo annuale di prova in servizio, il cui superamento positivo garantisce l’ingresso definitivo nel ruolo.

 

L’accesso al ruolo è precluso a coloro che non ricevono una valutazione positiva al termine del periodo di prova annuale.

 

Cancellazione dalle Graduatorie 

Se il docente supera con successo il test finale e ottiene una valutazione finale positiva, verrà cancellato da tutte le altre graduatorie a cui è iscritto. Compresi gli elenchi di merito, gli elenchi di istituto e gli elenchi a esaurimento. Allo stesso tempo, sarà confermato nel proprio ruolo presso la stessa istituzione scolastica in cui ha svolto il periodo di prova.

 

Vincolo triennale

Dopo aver superato il periodo di prova, il docente è vincolato a rimanere nella stessa istituzione scolastica per almeno 3 anni, mantenendo la stessa tipologia di posto e classe di concorso. 

 

Questo obbligo si estende anche per il periodo necessario per completare la formazione iniziale e ottenere l’abilitazione all’insegnamento. 

 

Tuttavia, sono previste alcune eccezioni in determinate situazioni, come ad esempio in caso di sovrannumero o esubero o nel rispetto delle disposizioni dell’articolo 33, commi 5 o 6, della legge numero 104 del 5 febbraio 1992. Queste eccezioni si applicano solo a eventi verificatisi successivamente alla scadenza dei termini per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso.

 

L’assegnazione provvisoria, l’utilizzo e l’incarico di supplenza

I docenti hanno la facoltà di richiedere l’assegnazione provvisoria e l‘utilizzo all’interno della propria provincia di appartenenza. Inoltre, possono accettare l’incarico di supplenza per l’intero anno scolastico in altre tipologie o classi di concorso, a condizione di possedere i requisiti richiesti.

 

Formazione iniziale dei percorsi abilitanti 60 CFU: i costi

La bozza del DPCM 60 CFU prevede che i costi dei percorsi di formazione si aggireranno tra i 2.000 e i 2.500 euro. 

 

Ovvero: 

Tipologia di percorsoCosto massimo
Percorsi da 60 CFU/CFA2.500 euro
Percorsi abbreviati per coloro che hanno già conseguito i 24 CFU2.000 euro
Percorsi abbreviati per coloro che sono regolarmente iscritti ai corsi di laurea magistrali a ciclo unico che costituiscono titolo di accesso alla classe di concorso2.000 euro

 

SCARICA la bozza DPCM 60 CFU

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