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L’accordo individuale nel CCNL 2019-2021 e nel CCNL 2022-2024: le differenze

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L’accordo individuale nasce come parte integrante del più ampio CCNL 2019-2021. Quest’ultimo si concretizza come un riferimento cruciale per chiunque lavori o desideri lavorare nel campo dell’istruzione oggi. All’interno di questo documento significativo, viene introdotto un tema specifico, ovvero l’accordo individuale, dettagliato nell’articolo n.13.

L’accordo individuale viene formalizzato per iscritto allo scopo di garantire l’aderenza alle normative amministrative. Al contempo deve fornire l’evidenza del consenso sottostante. Questa necessità sottolinea l’importanza di esaminare attentamente la questione.

Cos’è l’accordo individuale?

Nel contesto del Contratto scuola, è essenziale approfondire la tematica relativa all’accordo individuale. Quest’ultimo, dettagliato nell’articolo n. 13 del Contratto, si allinea con le disposizioni degli articoli n. 19 e n. 21 della Legge n. 81 del 2017.

Il suddetto accordo riveste un ruolo significativo nella regolamentazione delle attività lavorative che si svolgono al di fuori delle strutture amministrative.

Questo comprende la definizione delle modalità di esercizio del potere direttivo da parte del datore di lavoro. Lo fa evidenziando un aspetto cruciale della dinamica professionale.

Allo stesso tempo, esso coinvolge l’impiego degli strumenti necessari da parte del dipendente, in genere forniti dall’amministrazione.

Attraverso questa disposizione contrattuale, si stabilisce chiaramente il quadro normativo che regola le responsabilità e le competenze. Le stesse sono sia del datore di lavoro che del dipendente, quando si tratta di svolgere mansioni al di fuori degli ambienti amministrativi.

L’accordo individuale diventa quindi uno strumento fondamentale per garantire una gestione efficace delle attività lavorative esterne. Il tutto assicurando al contempo il rispetto delle leggi vigenti, come sancito dalla Legge n. 81 del 2017.

Contenuti dell’accordo individuale nel CCNL 2019-2021

L’accordo individuale di cui si parla nel CCNL 2019-2021 deve avere al proprio interno i seguenti elementi:

  1. durata dell’accordo, avendo presente che lo stesso può essere a termine o a tempo indeterminato;
  2. modalità di svolgimento della prestazione lavorativa fuori dalla sede abituale di lavoro, con indicazione delle giornate di lavoro da svolgere in sede e di quelle da svolgere a distanza, ferma restando la possibilità di adeguare la calendarizzazione alle esigenze operative che di volta in volta possono presentarsi;
  3. modalità di recesso, motivato se ad iniziativa dell’amministrazione, che deve avvenire con un termine non inferiore a 30 giorni salve le ipotesi previste dall’art. 19 della legge n. 81 del 2017;
  4. l’ipotesi di giustificato motivo di recesso;
  5. l’indicazione delle fasce di cui all’art. 14 (Articolazione della prestazione in modalità agile e diritto alla disconnessione), lett. a) e lett. b);
  6. i tempi di riposo del lavoratore, che comunque non devono essere inferiori a quelli previsti per il lavoratore in presenza, e le misure tecniche e organizzative necessarie per assicurare la disconnessione del lavoratore dalle strumentazioni tecnologiche di lavoro;
  7. le modalità di esercizio del potere direttivo e di controllo del datore di lavoro sulla prestazione resa dal lavoratore all’esterno dei locali dell’amministrazione nel rispetto di quanto disposto dall’art. 4 della legge n. 300 del 1970 e s.m.i.;
  8. l’impegno del lavoratore a rispettare le prescrizioni indicate nell’informativa sulla salute e sicurezza sul lavoro agile ricevuta dall’amministrazione;
  9. l’eventuale strumentazione che l’amministrazione intenda fornire per la durata dell’accordo individuale.

 

In presenza di una ragione valida, è permesso a entrambe le parti contraenti di revocare l’accordo individuale senza necessità di preavviso. Ciò indipendentemente dalla sua natura a termine o a tempo indeterminato.

Cosa cambia con il CCNL 2022-2024: il prima e il dopo sul lavoro agile nella scuola

Con il CCNL Istruzione e Ricerca 2022‑2024, firmato il 23 dicembre 2025, il lavoro agile nella scuola cambia rispetto al passato, introducendo un quadro più strutturato e negoziato.

Con il CCNL 2019-2021, il lavoro agile per il personale scolastico — in particolare ATA — era disciplinato in modo generico e discrezionale: le giornate da svolgere in modalità agile o da remoto erano stabilite tramite accordi individuali e semplici confronti con le RSU o sindacati, senza regole chiare su priorità, criteri di accesso o estensioni di prestazione.

Dopo il CCNL 2022‑2024, la disciplina subisce due cambiamenti principali:

  1. I criteri di priorità per l’accesso al lavoro agile o remoto e i casi di eventuale estensione delle giornate lavorative devono essere definiti tramite contrattazione integrativa di istituto, concordata con RSU e sindacati locali.
  2. L’accordo individuale rimane obbligatorio, ma si inserisce in un quadro già definito localmente: prima di stipulare il contratto individuale, le regole generali e le priorità sono già state concordate a livello di istituto.

In sintesi, il nuovo CCNL sposta il lavoro agile dalla gestione discrezionale alla gestione negoziata, rafforzando il ruolo della contrattazione d’istituto e delle rappresentanze sindacali, pur mantenendo l’accordo individuale come passaggio formale necessario.

Le regole, dunque, si applicano al mondo della scuola, sia per i docenti che per il personale ATA le cui graduatorie, lo ricordiamo, sono di prossimo aggiornamento (2027).

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