L’alfabetizzazione digitale non è richiesta per gli ATA 24 mesi

ATA 24 mesi
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Graduatorie ATA 24 mesi

C’è una crescente tensione in attesa del Concorso ATA 24 mesi. Un evento cruciale per il personale ATA che aspira a ottenere una posizione a tempo indeterminato.

Tuttavia, quest’anno le prospettive sono incerte. Di solito, questo concorso viene annunciato annualmente entro il mese di aprile, ma per il 2024 potrebbe subire un ritardo.

Al centro di questo dibattito c’è l’alfabetizzazione digitale ATA, il nuovo requisito informatico previsto dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro 2019-21.

È importante sottolineare che questo requisito si applica esclusivamente alle Graduatorie ATA di terza fascia, lasciando la prima fascia, quella dei partecipanti al Concorso ATA 24 mesi, esente da tale obbligo.

Graduatorie ATA 24 mesi
La CIAD non è un requisito d’accesso per gli ATA 24 mesi.

 

 

 

 

 

I requisiti per le Graduatorie ATA prima fascia

Le condizioni per l’ammissione agli ATA 24 mesi – che svolgono un ruolo chiave nella gestione delle supplenze annuali e sono finalizzate alla stabilizzazione a tempo indeterminato – rimarranno immutate rispetto all’anno precedente. 

I candidati devono possedere un’esperienza professionale consolidata nel settore, con almeno 24 mesi di lavoro alle spalle.

Nel dettaglio, è richiesto un periodo effettivo di almeno 23 mesi e 16 giorni, accumulati all’interno delle istituzioni scolastiche statali, anche se in maniera non continua.

Per essere inseriti nelle Graduatorie ATA prima fascia bisogna soddisfare i seguenti requisiti:

  • a) essere in servizio in qualità di personale ATA a tempo determinato nella scuola statale nella medesima provincia e nel medesimo profilo professionale cui si concorre;
  • b) il personale che, eventualmente, non sia in servizio all’atto della domanda nella medesima provincia e nel medesimo profilo professionale cui concorre, non perde la qualifica di “personale ATA a tempo determinato della scuola statale”, come sopra precisato, se inserito nella graduatoria provinciale ad esaurimento o negli elenchi provinciali per le supplenze della medesima provincia e del medesimo profilo cui si concorre;
  • c) il personale che non si trovi nelle condizioni di cui alla precedente lett. a) né nelle condizioni di cui alla precedente lett. b) conserva, ai fini della presente ordinanza, la qualifica di “personale ATA a tempo determinato della scuola statale” se inserito nella terza fascia delle graduatorie di circolo o di istituto per il conferimento delle supplenze temporanee della medesima provincia e del medesimo profilo cui si concorre.

 

24 mesi di servizio ATA

Le Graduatorie ATA 24 mesi si distinguono per il requisito di esperienza lavorativa richiesta ai candidati. In questo contesto, è fondamentale che i candidati possiedano:

  • a) una anzianità di almeno due anni di servizio (24 mesi, ovvero 23 mesi e 16 giorni, anche non continuativi; le frazioni di mese vengono tutte sommate e si computano in ragione di un mese ogni trenta giorni e l’eventuale residua frazione superiore a 15 giorni si considera come mese intero) prestato in posti corrispondenti al profilo professionale per il quale il concorso viene indetto e/o in posti corrispondenti a profili professionali dell’area del personale ATA statale della scuola immediatamente superiore a quella del profilo cui si concorre (1),(2). Il servizio prestato con rapporto di lavoro a tempo parziale si computa per intero (1);
  • b) ai fini di cui alla precedente lettera a) si computa anche il servizio effettivo prestato nelle corrispondenti precorse qualifiche del personale non docente statale (D.P.R.420/74), nonché nei corrispondenti precorsi profili del personale A.T.A. statale (D.P.R.588/85) (1);
  • c) ai fini di cui alle precedenti lettere a) e b) si computa unicamente il servizio effettivo prestato (di ruolo e non di ruolo) presso scuole statali, con esclusione del servizio prestato nelle istituzioni scolastiche della regione Valle d’Aosta e delle province autonome di Trento e Bolzano, con rapporto d’impiego con lo Stato e/o il servizio scolastico (di ruolo e non di ruolo) prestato con rapporto di impiego, direttamente con gli Enti Locali, i quali erano tenuti per legge a fornire alle scuole statali personale A.T.A. La corrispondenza tra profili professionali degli Enti Locali e del personale A.T.A. della scuola è individuata, in termini sostanziali, in relazione ai profili formalmente attribuiti agli interessati e dagli stessi svolti, sempre che detti profili siano presenti nelle istituzioni scolastiche statali cui gli Enti Locali erano tenuti a fornire personale ( D.M. 23.7.1999, n. 184 – art.6 – comma 1), in base alla tabella di corrispondenza, applicativa del criterio suindicato e definita nell’accordo ARAN/OO.SS del 20.7.2000 (All. H);
  • d) ai fini del presente articolo il servizio prestato nelle scuole italiane all’estero, certificato dalla competente autorità del Ministero degli Affari Esteri, è equiparato al corrispondente servizio prestato in Italia;
  • e) ai fini del presente articolo il servizio prestato in qualità di “collaboratore scolastico” e “assistente amministrativo” nelle Accademie, Conservatori di Musica e negli Istituti Superiori delle Industrie Artistiche dello Stato viene considerato valido ai fini dell’ammissione ai concorsi per soli titoli di cui all’art. 554 del D.Lvo 297/94 fino all’anno accademico 2002/03. A decorrere dall’anno accademico 2003/04 il servizio di cui trattasi, poiché prestato in profili professionali di un diverso comparto rispetto a quello della scuola, è assimilato a “servizio prestato in altre Amministrazioni”.

 

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