Compilazione istanza: FAQ Graduatorie ATA terza fascia 2024

un edificio scolastico

Fino alle ore 23:59 del 28 giugno sarà possibile compilare ed inviare le istanze per l’aggiornamento delle Graduatorie ATA di terza fascia per il triennio 2024-2027, unicamente in modalità telematica attraverso l’applicazione POLIS, previo possesso delle credenziali SPID. Le istanze presentate con modalità diverse non saranno in nessun caso prese in considerazione e, soprattutto, è importante tenere a mente che si potrà scegliere solo una provincia.  

Nonostante le indicazioni contenute nel decreto ministeriale n. 89 del 21 maggio 2024 che disciplina la procedura, e nelle allegate tabelle di valutazione dei titoli, sono ancora numerosi i dubbi degli aspiranti in fase di compilazione delle istanze di inserimento, conferma, aggiornamento e depennamento. 

E se è sicuramente utile seguire una puntuale VIDEOGUIDA ALLA COMPILAZIONE DELLA DOMANDA DI AGGIORNAMENTO DELLE GRADUATORIE ATA, lo è altrettanto proporre una ricca sezione di FAQ Graduatorie ATA terza fascia 2024.  

 

un'assistente amministrativa con una cartella in mano
Le istanze per l’aggiornamento ATA possono essere inviate fino alle ore 23:59 del 28 giugno.

FAQ Graduatorie ATA terza fascia 2024: cosa bisogna sapere per compilare l’istanza 

Per la compilazione di questa sezione abbiamo tenuto conto sia delle domande dei nostri lettori che delle FAQ ATA 2024 disponibili sul sito del Ministero dell’Istruzione e del Merito

Qual è il sito per compilare l’istanza per le Graduatorie ATA terza fascia 2024?

La compilazione delle domande per l’inserimento, la conferma, l’aggiornamento e la cancellazione nelle Graduatorie ATA di terza fascia deve avvenire esclusivamente online tramite la piattaforma Istanze OnLine.

Per utilizzare questa piattaforma, è necessario disporre delle credenziali SPID o CIE e dell’abilitazione al servizio “Istanze OnLine (POLIS)”.

In alternativa, è possibile accedere alla domanda direttamente dalla home page del Ministero dell’Istruzione (https://www.miur.gov.it/), seguendo il percorso: Argomenti e Servizi > Approfondimenti > Graduatorie d’Istituto di III Fascia personale ATA > Accedi all’istanza.

Le domande presentate con modalità diverse da quella online non saranno considerate valide.

É possibile ricevere assistenza durante la compilazione dell’istanza?

In caso di problematiche di carattere tecnico legate alla registrazione sulla piattaforma Istanze OnLine e/o alla compilazione dell’istanza è possibile contattare il numero 080.9267632 attivo dal lunedì al venerdì, dalle ore 8:00 alle ore 18:30.

Invece, qualora le problematiche siano di carattere amministrativo, è possibile contattare l’URP del Ministero dell’Istruzione.

È previsto un ordine di compilazione delle varie sezioni dell’istanza ATA 2024?

Sì. Deve essere prioritariamente compilata la sezione “Scelta Profili e Modalità d’accesso” in base alla quale l’applicazione proporrà i campi da compilare della corrispondente tabella di valutazione.

Come si può modificare la Provincia?

La sostituzione della provincia è possibile senza nessun vincolo se non è ancora stata effettuata la scelta della scuola destinataria della domanda e non è ancora stata compilata la sezione delle sedi esprimibili ai fini delle graduatorie d’istituto. 

Se, invece, una di queste sezioni è stata già compilata il sistema invierà un messaggio che invita a cancellarle prima di procedere alla modifica della provincia.

È possibile modificare la domanda ATA 2024 anche dopo averla inoltrata?

Sì, l’istanza può essere modificata purché entro il termine ultimo di presentazione delle domande fissato dal Decreto Ministeriale n. 89 del 21 maggio 2024, ovvero entro le ore 23:59 del 28 giugno 2024.

Se la domanda era stata precedentemente inoltrata dovrà essere preventivamente effettuato l’annullamento dell’inoltro. Tale operazione si potrà fare accedendo all’istanza sempre tramite il tasto “vai alla compilazione”; all’accesso il sistema verificherà la presenza di una domanda già inoltrata e chiederà se si desidera visualizzarla o annullarla. 

In quest’ultimo caso effettuerà l’annullamento del precedente inoltro e consentirà l’accesso in aggiornamento.

A questo punto, per modificare i dati precedentemente inseriti, occorrerà cliccare su “Modifica”.

In che modo si possono modificare i dati di recapito personali proposti automaticamente dal sistema?

I dati di recapito devono essere verificati, ed eventualmente modificati, sul portale delle Istanze OnLine prima di procedere alla compilazione dell’istanza, in quanto l’istanza li propone non modificabili. Per verificarne la correttezza l’interessato deve accedere alle Funzioni di servizio, funzione Variazione dati di recapito.

Cosa fare in caso di errore nella domanda Graduatorie ATA terza fascia?

Tra gli errori di compilazione più frequenti riscontrabili nelle domande di inserimento e aggiornamento delle graduatorie di terza fascia ATA troviamo:

  • mancato inserimento delle 30 istituzioni scolastiche;
  • inserimento errato delle 30 scuole;
  • inclusione di titoli non valutabili, con conseguente calcolo scorretto del punteggio;
  • errori di sistema nell’inserimento dei titoli valutabili;
  • errori nell’attribuzione del punteggio;
  • duplicazione dei dati inseriti;
  • la scuola capofila non ha preso in carico la domanda.

Si tratta, a ben vedere, di errori che possono derivare sia da disattenzioni degli aspiranti durante la compilazione della domanda online, sia da malfunzionamenti del sistema. Ad esempio, il sistema potrebbe riportare informazioni errate riguardo a candidati già presenti nelle graduatorie del triennio precedente o non riconoscere alcuni titoli inseriti.

Gli aspiranti che riscontrano errori nella copia della domanda, possono presentare ricorso o chiedere la correzione degli errori entro 10 giorni dalla pubblicazione delle graduatorie provvisorie. È, tuttavia, importante notare che possono essere corretti solo gli errori materiali, tra i quali non rientrano la mancata scelta delle scuole o l’omissione di un titolo (che non possono, in nessun caso, essere aggiunte successivamente).

Quali servizi sono disponibili sull’istanza e quali devono essere inseriti?

I servizi statali non di ruolo del personale della scuola prestati nelle scuole del territorio italiano, gestito dal Sistema Informativo dell’Istruzione, sono stati precaricati nell’istanza (tali dati sono stati scaricati dal SIDI il 14 maggio 2024 alle ore 14:00); devono essere selezionati e completati a cura dell’interessato.

Non sono presenti i servizi di tutte le altre tipologie.

Quale profilo va indicato nella sezione relativa ai servizi?

I servizi letti dal fascicolo personale del SIDI e proposti dal sistema sono stati attualizzati e riferiti al profilo che garantisce la migliore valutazione per l’interessato. In analogia l’aspirante che abbia prestato il servizio nelle scuole paritarie, e che quindi lo dovrà indicare puntualmente, indicherà il profilo sul quale il servizio consente la valutazione più favorevole. Il servizio va indicato una sola volta per tutti i profili richiesti e sarà ribaltato automaticamente sugli eventuali altri profili richiesti.

Come vanno indicati il servizio militare di leva o i servizi sostitutivi assimilati per legge?

Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge vanno così codificati:

  • se prestati in costanza di nomina vanno attribuiti al profilo su cui l’interessato stava prestando servizio;
  • se prestati non in costanza di nomina vanno attribuiti al profilo fittizio XX (altro profilo) e va selezionata la voce “Amministrazioni statali/Enti locali”.

Per queste tipologie di servizio indicare che trattasi di servizio militare di leva o di servizi sostitutivi assimilati per legge nel campo relativo all’istituzione scolastica.

Cosa deve fare chi ha un servizio militare/civile o un servizio prestato in altra amministrazione pubblica a cavallo fra due anni scolastici, ma non riesce ad inserirlo perché l’applicazione consente di registrare i servizi solo per anno scolastico? 

In questo caso, occorre inserire il servizio suddiviso fra due anni scolastici, facendo terminare il primo periodo al 31 di agosto e iniziare il secondo periodo dal 1° settembre, in modo tale che il punteggio attribuito sia equivalente in quanto senza soluzione di continuità.

materiale di cancelleria su una scrivania
L’istanza ATA può essere presentata solo in modalità telematica.

Come si può comunicare la variazione intervenuta nella valutazione dei titoli di servizio precedentemente dichiarati?

Al fine di garantire la coerenza fra i servizi dichiarati e i punteggi attribuiti dalla scuola nel precedente triennio non è possibile modificare i servizi precedentemente dichiarati.

L’eventuale diversa valutazione di un servizio precedentemente dichiarato deve essere:

  • comunicata allegando, nell’apposito spazio, gli estremi del provvedimento di rettifica del punteggio, emesso dalla scuola che ha effettuato la verifica;

oppure:

  • in mancanza di provvedimento di rettifica, comunicata nella nota in coda all’istanza, specificando i motivi che comportano la diversa valutazione. L’istituzione che tratta la domanda provvederà ad effettuare il riscontro e ad apportare, ove necessario, le modifiche al punteggio.

 

In che modo vanno comunicati i periodi di interruzione o assenza della retribuzione del servizio prestato?

Il periodo di servizio deve essere importato come proposto dal sistema o inserito se trattasi di servizio diverso da quello prestato nelle scuole statali. All’interno di esso possono esistere uno o più periodi di interruzione della retribuzione e/o assenza e ciascuno di questi deve essere indicato negli appositi campi presenti nei due box in fondo alla schermata di inserimento del servizio. Il sistema, nella successiva fase di calcolo del punteggio, decurterà automaticamente i giorni di interruzione/assenza compresi nel servizio prestato.

Nel caso in cui si sta effettuando l’aggiornamento di un profilo (per il quale si era già presente nelle Graduatorie del triennio precedente) e, contestualmente, l’inserimento per un nuovo profilo, come bisogna dichiarare i servizi?

I servizi sono di tre diverse tipologie:

  • quelli comunicati entro il 2014, di cui non sono evidenti i dettagli, ma il cui punteggio è cumulato nel punteggio precedente;
  • quelli dichiarati nel precedente triennio, di cui sono presenti i dettagli e il relativo punteggio è nel punteggio servizi;
  • quelli registrati nel fascicolo del personale e da importare in questa occasione sulla domanda al fine di ottenerne la valutazione.

In caso di domanda mista (con almeno un profilo in inserimento e un altro in aggiornamento) dovranno essere importati dal fascicolo solo i servizi successivi a quelli già dichiarati, mentre quelli dichiarati in occasione del precedente aggiornamento saranno riportati automaticamente su tutti i profili, compreso quello di nuovo inserimento.

Nella nota in coda alla domanda devono essere segnalati gli eventuali servizi effettuati negli anni precedenti l’aggiornamento del 2017 e a suo tempo non dichiarati.

Le modalità di accesso richieste in istanza sono quelle previste dall’articolo 4 o dall’articolo 5 del bando?

L’art. 4 del bando si riferisce alla scelta della provincia, mentre le modalità di accesso previste dalla funzione sono quelle dell’art. 5, cioè le seguenti:

  • MODALITA’ DI ACCESSO A – di non essere inserito a pieno titolo, nelle graduatorie provinciali permanenti, negli elenchi provinciali ad esaurimento, nelle graduatorie provinciali ad esaurimento di collaboratore scolastico, nelle correlate graduatorie di circolo e d’istituto di prima o seconda fascia per il profilo e/ o i profili richiesti in alcuna provincia
  • MODALITA’ DI ACCESSO B – di essere già inserito a pieno titolo, nella graduatoria permanente per le assunzioni a tempo indeterminato per altro profilo professionale della medesima provincia
  • MODALITA’ DI ACCESSO C – di essere già inserito a pieno titolo, nell’elenco provinciale ad esaurimento o nella graduatoria provinciale ad esaurimento di collaboratore scolastico per le supplenze annuali per altro profilo professionale della medesima provincia
  • MODALITA’ DI ACCESSO D – di essere già inserito a pieno titolo, nella graduatoria permanente per le assunzioni a tempo indeterminato per il medesimo e/o altro profilo professionale di diversa provincia e di aver dichiarato di essere consapevole che l’iscrizione in terza fascia comporterà il depennamento dalla medesima graduatoria per tutti i profili professionali per i quali risulti inserito;
  • MODALITA’ DI ACCESSO E – di essere già inserito a pieno titolo, nell’elenco provinciale ad esaurimento o nelle graduatorie provinciali ad esaurimento di collaboratore scolastico per le supplenze annuali per il medesimo e/o altro profilo professionale di diversa provincia e aver dichiarato di essere consapevole che l’iscrizione in terza fascia comporterà il depennamento dalle medesime graduatorie/elenchi per tutti i profili professionali per i quali risulti inserito;
  • MODALITA’ DI ACCESSO F – di essere già inserito a pieno titolo nelle graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia vigenti nel triennio scolastico precedente per il medesimo profilo professionale richiesto;
  • MODALITA’ DI ACCESSO G – di aver prestato almeno 30 giorni di servizio anche non continuativi, in posti corrispondenti al profilo professionale richiesto e di non essere già inserito, per il medesimo e/o altro profilo professionale, nelle graduatorie provinciali permanenti, negli elenchi provinciali ad esaurimento, nelle graduatorie provinciali ad esaurimento di collaboratore scolastico, nelle correlate graduatorie di circolo e d’istituto di prima o seconda fascia di alcuna provincia.

Le predette modalità di accesso sono selezionabili in funzione dell’operazione scelta per un determinato profilo. In particolare, per l’inserimento sono previste le lettere A, B, C, D, E e G per l’aggiornamento/conferma le lettere dalla B alla G. Qualora un aspirante, per un determinato profilo abbia più di un’opzione disponibile deve scegliere la prima che figura nell’elenco a disposizione.

Si precisa che i 30 giorni di servizio, anche non continuativi, devono essere stati prestati prima del 25.07.2008 in posti corrispondenti al profilo professionale richiesto.

Cosa bisogna fare nel caso in cui si importino servizi in parte sovrapposti ai servizi già dichiarati in occasione del precedente aggiornamento?

In caso di aggiornamento di domande già presenti, i servizi potrebbero derivare in parte da quelli dichiarati nella precedente domanda (visualizzati nella sezione Servizi inseriti dall’aspirante contrassegnati come SIDI), in parte da servizi svolti nell’ultimo triennio (Visualizzati nella sezione Servizi presenti nel fascicolo contrassegnati con FASCICOLO). 

Tali servizi potrebbero sovrapporsi se nel precedente triennio non era stato possibile dichiarare per intero il servizio in corso al momento della presentazione della domanda. Quest’ultimo servizio, essendo ora riproposto per intero, si potrebbe sovrapporre temporalmente con il periodo già dichiarato nel precedente triennio. In tal caso, dovrà essere modificata la data di inizio del servizio importato (contrassegnato come importato dal FASCICOLO) in modo che la stessa inizi immediatamente dopo il termine del servizio già dichiarato.

Ad ogni modo, si ricorda che un servizio importato dal fascicolo può essere sempre cancellato e reinserito manualmente.

All’articolo 3, comma 1, lettera a) iii del decreto ministeriale n. 89/2024 si parla di “familiari di cittadini italiani”, fino a che grado si possono estendere i diritti? 

Ai sensi dell’art. 2 del Decreto Legislativo 6 febbraio 2007, n. 30 si intende per:

  • a) “cittadino dell’Unione”: qualsiasi persona avente la cittadinanza di uno Stato membro;
  • b) “familiare”:
  • 1) il coniuge;
  • 2) il partner che abbia contratto con il cittadino dell’Unione un’unione registrata sulla base della  legislazione  di uno Stato membro, qualora la legislazione dello Stato membro ospitante equipari l’unione registrata al matrimonio e nel rispetto delle condizioni previste dalla pertinente legislazione dello Stato membro ospitante;
  • 3) i discendenti diretti di eta’ inferiore a 21 anni o a carico e quelli del coniuge o partner di cui alla lettera b);
  • 4) gli ascendenti diretti a carico e quelli del coniuge o partner di cui alla lettera b).

Il vecchio diploma di ragioneria, comprendente discipline attinenti ai servizi meccanografici, può essere considerato come attestato di addestramento professionale alla dattilografia dal momento che, pur essendo stato valutato come titolo di accesso, dà luogo ad una certificazione separata?

E’ valido il solo titolo rilasciato al termine di corsi professionali istituiti dallo Stato, dalle Regioni o da altri enti pubblici. Il percorso curriculare delle Istituzioni Scolastiche secondarie di secondo grado non è assimilato ai corsi professionali.

È valutabile il servizio prestato come collaboratore scolastico nella scuola paritaria relativamente ai periodi coperti da cassa integrazione in deroga, durante il periodo di emergenza da Covid-19?

Sì, i periodi in costanza di rapporto di lavoro, per i quali sono intervenuti ammortizzatori sociali quali la cassa integrazione in deroga o il fondo di integrazione salariale ed è stata versata pertanto la relativa contribuzione ai sensi della normativa vigente, sono valutabili secondo quanto previsto dalla lettera B delle tabelle dei titoli valutabili per i diversi profili professionali del personale ATA.

I titoli di servizio e culturali valgono se posseduti alla data del 28 giugno anche se la domanda si presenta prima?

L’art. 2, comma 13, del DM 89 del 21 maggio 2024 stabilisce che “i requisiti ed i titoli valutabili ai fini del presente decreto devono essere posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione della relativa domanda di cui al successivo articolo 4, comma 1”.

La disposizione citata deve essere interpretata nel senso che i titoli di cultura valutabili devono essere posseduti al momento della presentazione della domanda.

Per quanto riguarda i titoli di servizio, invece, l’aspirante può dichiarare tutti i periodi di servizio coperti da contratto fino al 28 giugno, anche qualora la domanda venga inoltrata prima di tale data. Sarà poi l’istituzione scolastica chiamata ad effettuare le verifiche ad accertare che il servizio sia stato effettivamente prestato o comunque retribuito o riconosciuto ai sensi della normativa vigente.

I candidati già inseriti nelle Graduatorie 24 mesi di una Provincia che, previo depennamento dalla stessa, vogliono presentare domanda di inserimento nelle Graduatorie di terza fascia di altra provincia, potranno presentare istanza di inserimento nelle Graduatorie permanenti di cui all’articolo 554 del decreto legislativo 297/94 per l’anno scolastico 2024-2025? 

No, chi ha presentato istanza di depennamento dalle graduatorie di cui all’art. 554 del decreto legislativo n. 297/1994, per iscriversi nelle graduatorie di istituto di terza fascia di diversa provincia, potrà presentare domanda di inclusione nelle corrispondenti graduatorie per soli titoli della nuova provincia solo successivamente alla pubblicazione definitiva delle graduatorie di istituto di terza fascia di cui al DM 89/2024. 

Pertanto, l’inserimento nella graduatoria dei 24 mesi della nuova provincia potrà essere effettuato il prossimo anno.

Se il titolo di studio per l’accesso ai profili è stato conseguito all’estero, è possibile presentare domanda di inserimento nelle Graduatorie ATA di terza fascia? 

I titoli di studio conseguiti all’estero sono validi, ai fini dell’accesso, solo se siano stati dichiarati equipollenti entro il termine di scadenza di presentazione della domanda o se entro il predetto termine sia stata presentata istanza di riconoscimento. In tale ultimo caso l’inserimento avviene con riserva e non produce effetto ai fini della stipula del contratto fino allo scioglimento della riserva stessa. 

In alternativa può essere presentata istanza di equivalenza ai sensi dell’art. 38 del D.Leg.vo 165/2001 secondo le indicazioni disponibili nella pagina dedicata:  https://www.miur.gov.it/equivalenza-ai-fini-professionali

Si può accedere al profilo professionale di Operatore scolastico con la sola Certificazione di competenze socio-assistenziali?

No. Per l’accesso al profilo professionale di Operatore scolastico non è sufficiente la sola certificazione di competenze socio-assistenziali, ma occorre anche uno dei titoli di studio previsti dal decreto ministeriale n. 89 del 21 maggio 2024 (articolo 2, comma 5)

I requisiti di accesso richiesti per l’Operatore scolastico sono, infatti:

  • Attestato di qualifica professionale di operatore dei servizi sociali e certificazione internazionale di alfabetizzazione digitale; 

oppure, in alternativa:

  • Diploma di qualifica triennale rilasciato da un istituto professionale o “Certificato di competenze” relativo al primo triennio del percorso di studi di cui al d.lgs. n. 61 del 2017 – con promozione alla classe IV – da cui emerga il raggiungimento delle abilità, conoscenze e competenze minime necessarie per il superamento del predetto periodo di istruzione unitamente a certificazione internazionale di alfabetizzazione digitale e certificazione di competenze socio-assistenziali;

nonché:

  • diploma di maestro d’arte, diploma di scuola magistrale per l’infanzia, qualsiasi diploma di maturità, attestati e/o diplomi di qualifica professionale, entrambi di durata triennale, rilasciati o riconosciuti dalle Regioni unitamente a certificazione internazionale di alfabetizzazione digitale e certificazione di competenze socio-assistenziali.
un'aula scolastica vuota
La CIAD va conseguita entro il 30 aprile 2025.

Cos’è la Certificazione internazionale di alfabetizzazione digitale?

Per certificazione internazionale di alfabetizzazione digitale si intende, come testualmente riportato dalla Dichiarazione Congiunta n. 5, allegata al CCNL del 18 gennaio 2024, in relazione all’art. 59, comma 10, ed all’Allegato A del citato Contratto:

 

  • la certificazione rilasciata da un ente accreditato presso l’ente di accreditamento nazionale che attesta la competenza e l’indipendenza degli organismi di certificazione e la conformità delle certificazioni ai framework europei. Tale certificazione deve essere registrata presso il medesimo ente di accreditamento, essere in corso di validità all’atto dell’iscrizione in graduatoria, attestare il superamento di un test finale relativo all’acquisizione delle competenze informatiche richieste, tra le quali: conoscenza dei sistemi operativi, di word processor, di fogli elettronici, di gestione della posta elettronica”.

E’ possibile iscriversi nelle Graduatorie ATA di terza fascia 2024 senza aver conseguito la Certificazione internazionale di alfabetizzazione digitale?

Dopo la firma definitiva del CCNL Istruzione e Ricerca 2019-2021 la Certificazione internazionale di alfabetizzazione digitale è diventata un requisito di accesso obbligatorio per tutti i profili professionali del Personale ATA, ad eccezione del Collaboratore scolastico.

uttavai, grazie all’approvazione di un emendamento al decreto Milleproroghe 2024 che ha introdotto una proroga di un anno, la stessa andrà conseguita solo entro il 30 aprile 2025.  

 

Come si consegue la Certificazione internazionale di alfabetizzazione digitale (CIAD)?

Per ottenere la CIAD bisogna conseguire una certificazione digitale accreditata da Accredia, tra le quali sicuramente la Certificazione internazionale di alfabetizzazione digitale EDSC DigComp 2.2 rilasciata da Intertek Italia su piattaforma IdCert

Una volta precisato che la Certificazione Eipass 7 Moduli User non ha valore di CIAD, possiamo tuttavia confermare che basta affrontare un solo esame integrativo per passare alla versione Eipass 7 Moduli Standard, che di contro è accreditata da Accredia. 

Chi non consegue la Certificazione internazionale di alfabetizzazione digitale (CIAD) entro il 30 aprile 2025 decade dalle Graduatorie ATA?

Sì, tutto gli aspuiranti che non conseguiranno la Certificazione internazionale di alfabetizzazione digitale entro la data limite del 30 aprile 2025 decadranno dalle Graduatorie ATA di terza fascia. 

É possibile inserire più di una Certificazione informatica nell’istanza delle Graduatorie ATA di terza fascia?

Ai fini del punteggio viene valutata una sola certificazione informatica (0,25 punti).

Chi deve flaggare il lodevole servizio? 

Il lodevole servizio vale solo per gli aspiranti che hanno prestato servizio alle dipendenze del Ministero dell’Istruzione e del Merito per almeno un anno senza demerito.

Quanto vale il servizio civile per le Graduatorie ATA di terza fascia?  

Il servizio civile viene valutato 0,05 punti per mese o frazione superiore a 15 giorni. 

Le Certificazioni OSA e OSS sono entrambe valide ai fini del punteggio ATA?

Sì, nell’istanza relativa alle Graduatorie ATA di terza fascia è possibile inserire sia la Certificazione OSA che la Certificazione OSS, ciascuna delle quali dà diritto ad 1 punto. 

Quale Provincia conviene scegliere nella domanda ATA per avere maggiori possibilità di ottenere un incarico di supplenza?

Nei mesi scorsi la Uil Scuola Rua ha diffuso un Dossier relativo al triennio precedente nel quale viene analizzato il rapporto esistente tra il numero di istanze presentate nell’ambito delle Graduatorie ATA di terza fascia e il numero degli incarichi di supplenza effettivamente assegnato, oltre ai punteggi con i quali sono stati assegnati gli incarichi nel corso dell’anno scolastico 2023-2024.

Pertanto, per cercare di individuare la Provincia nella quale conviene presentare l’istanza di aggiornamento delle Graduatorie ATA di terza fascia 2024 per avere maggiori possibilità di ricevere un incarico di supplenza, potrebbe essere utile fare riferimento appunto a questo prezioso documento.  

Dallo stesso, tuttavia, emerge che le Province “migliori” sono quelle del Nord Italia, in particolare quelle del Piemonte, seguite da quelle del Veneto, del Friuli Venezia Giulia, dell’Emilia Romagna e della Lombardia.

Nel dettaglio:

  • Vercelli 6,80%
  • Biella 6,63%
  • Verbania-Cusio-Ossola 6,36%
  • Cremona 5,72%
  • Asti 5,61%
  • Cuneo 5,59%
  • Lecco 5,39%
  • Mantova 4,96%
  • Novara 4,80%
  • Vicenza 4,76%
  • L’Aquila 4,72%
  • Ravenna 4,70%
  • Belluno 4,60%
  • Imperia 4,65%
  • Reggio Emilia 4,63%
  • Parma 4,57%
  • Forlì-Cesena 4,45%
  • Venezia 4,32%
  • Rovigo 4,32%
  • Brescia 4,23%

Di contro, nel Dossier della Uil Scuola Rua viene evidenziato come le Province italiane che offrono minori prospettive occupazionali per il Personale ATA sono quelle del Sud, ovvero Calabria, Campania, Puglia e Sicilia.

Più nello specifico: 

  • Reggio Calabria 0,36%
  • Vibo Valentia 0,61%
  • Caserta 0,67%
  • Lecce 0,80%
  • Taranto 0,85%
  • Agrigento 0,93%
  • Catanzaro 0,95%
  • Cosenza 1,12%

 

Si può invare l’istanza sia per le Graduatorie ATA di terza fascia che per le Graduatorie GPS?

Non esiste nessuna incompatibilità. Se si è in possesso dei requisiti d’accesso fissati dalla normativa è possibile iscriversi ad entrambe le Graduatorie, non necessariamente nella stessa provincia.

 

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