Le graduatorie per il personale ausiliario, tecnico e amministrativo stanno per chiudersi e molti aspiranti, a proposito, hanno già inoltrato l’istanza di partecipazione per l’aggiornamento delle graduatorie di terza fascia ATA. Scopriamo quando si viene esclusi e perché.
La domanda di aggiornamento delle graduatorie terza fascia ATA
Si ha tempo fino alle ore 23.59 del 28 giugno 2024 per presentare la domanda di aggiornamento ATA terza fascia. L’istanza può essere inoltrata esclusivamente per via telematica tramite il Sistema Pubblico di identità digitale (SPID) o la Carta di Identità Elettronica (CIE) previa registrazione su “Istanze on line”.
La domanda di aggiornamento può essere presentata da tutti coloro i quali sono in possesso dei requisiti stabiliti dalle norme generali del pubblico impiego e indicate nell’articolo 3 del DM 89 del 21 maggio 2024. Inoltre, i richiedenti devono essere forniti di titolo di studio e di accesso adeguati.
È possibile presentare l’istanza di partecipazione per diverse finalità: nuovo inserimento, conferma e aggiornamento. Le differenti tipologie di domande sono uniche per tutti i profili professionali che si intendono richiedere e quindi occorre compilare apposita sezione per ogni profilo di interesse.
Il numero massimo di istituzioni scolastiche che possono essere indicate è di 30, nella medesima ed unica provincia per l’insieme dei profili professionali per i quali si ha titolo. La presentazione di domande per più province comporta, oltre all’esclusione dalla procedura in esame, anche l’eliminazione da tutte le graduatorie di circolo o di istituto in cui si è chiesto l’inserimento.
Perché si viene esclusi
Come indicato dal Decreto Ministeriale 89 del 21 maggio 2024 inerente le graduatorie terza fascia ATA, si viene esclusi se l’aspirante è privo anche solo di un requisito tra quelli previsti oppure se, nella domanda, ha reso dichiarazioni non corrispondenti a verità e non riconducibili a semplice errore materiale.
Tutte le dichiarazioni inserite attraverso le apposite procedure informatizzate sono rese dal concorsista sotto la propria responsabilità. L’aspirante è pertanto consapevole delle conseguenze penali derivanti da dichiarazioni mendaci che sono punite ai sensi del Codice penale e delle leggi speciali in materia.
Le autodichiarazioni mendaci o la produzione di certificazioni false, poi, comportano l’esclusione dalla procedura di cui al presente decreto per tutti i profili e graduatorie di riferimento. Nonché la decadenza dalle medesime liste, nel caso di inserimento nelle stesse.
Requisiti generali di partecipazione
Vediamo quali sono i requisiti generici che qualsiasi aspirante deve avere:
- cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea o di Paesi terzi che si trovano nelle condizioni di cui all’articolo 38, commi 1 e 3-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. O ancora titolari di Carta Blu UE, ai sensi degli articoli 7 e 12 della Direttiva 2009/50/CE del Consiglio Europeo. In ultimo i familiari di cittadini italiani, ai sensi dell’articolo 23 del DL 6 febbraio 2007, n.30;
- età non inferiore a 18 anni e non superiore a 67 anni al 1° settembre 2024;
- godimento dei diritti civili e politici negli Stati di appartenenza o di provenienza;
- posizione regolare nei confronti del servizio di leva al quale il candidato sia stato eventualmente chiamato;
- per i cittadini menzionati al primo punto di avere adeguata conoscenza della lingua italiana secondo quanto previsto dalla nota del Ministero dell’Istruzione 7 ottobre 2013, n.5274.
Chi non può prendere parte alla procedura
Non possono partecipare alla procedura di inserimento i seguenti soggetti:
- coloro che siano esclusi dall’elettorato politico attivo;
- coloro che siano stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento ovvero siano stati licenziati per giusta causa o giustificato motivo soggettivo;
- coloro che siano stati dichiarati decaduti da un impiego statale, ai sensi dell’articolo 127, primo comma, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l’impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile, o siano incorsi nella sanzione disciplinare della destituzione;
- coloro che si trovino temporaneamente inabilitati o interdetti, per il periodo di durata dell’inabilità o dell’interdizione;
- coloro che abbiano riportato condanne penali con sentenza passata in giudicato per reati che costituiscono un impedimento all’assunzione presso una pubblica amministrazione, ovvero che siano stati destinatari dei provvedimenti giudiziari indicati nell’articolo 25-bis del D.P.R. 14 novembre 2002, n. 313;
- i dipendenti dello Stato o di enti pubblici collocati a riposo, in applicazione di disposizioni di carattere transitorio o speciale.
I requisiti specifici per il personale ATA
Ci soffermiamo, ora, sui requisiti specifici che si possono dichiarare per ogni profilo ATA, considerando che gli stessi devono essere posseduti entro la data di scadenza del bando (28-06-2024) fatta eccezione per la Certificazione Internazionale di Alfabetizzazione Digitale (30-04-2025):
Ruolo | Requisiti |
Assistente amministrativo | Diploma di scuola secondaria di secondo grado; Certificazione internazionale di alfabetizzazione digitale. |
Assistente tecnico | Diploma di scuola secondaria di secondo grado, rispetto allo specifico settore professionale; Certificazione internazionale di alfabetizzazione digitale. |
Collaboratore scolastico | Diploma di qualifica triennale, rilasciato da un istituto professionale oppure “Certificato di competenze” relativo al primo triennio di studio di cui al d.lgs.61 del 2017. |
Cuoco | Diploma di scuola secondaria di secondo grado, con qualifica di tecnico dei servizi di ristorazione, settore cucina; Certificazione internazionale di alfabetizzazione digitale. |
Guardarobiere | Diploma di qualifica professionale di operatore di moda; o Diploma di scuola secondaria di secondo grado “Sistema Moda”; Certificazione internazionale di alfabetizzazione digitale. |
Infermiere | Laurea in Scienze infermieristiche o titolo equivalente; Certificazione internazionale di alfabetizzazione digitale. |
Operatore scolastico | Attestato di qualifica professionale di operatore dei servizi sociali; diploma di qualifica triennale, rilasciato da un istituto o “Certificato di competenze” relativo al primo triennio di studio di cui al d.lgs.61 del 2017; Certificazione internazionale di alfabetizzazione digitale. |
Operatore dei servizi agrari | Attestato di qualifica professionale di operatore agrituristico o agro industriale o agro ambientale o agroalimentare o equipollenti; Certificazione internazionale di alfabetizzazione digitale. |
La Certificazione Internazionale di Alfabetizzazione Digitale come requisito d’accesso
La Certificazione internazionale di alfabetizzazione digitale (CIAD) diventa requisito obbligatorio di accesso per tutte le figure professionali. Fa eccezione soltanto il Collaboratore scolastico. La suddetta Certificazione deve essere rilasciata da un ente accreditato presso Accredia, l’ente nazionale di accreditamento.
A tal fine sono valide sia la Certificazione EDSC DigComp 2.2 di Intertek su piattaforma IdCert che la Certificazione Eipass 7 moduli standard. Inoltre, quanti sono già in possesso della certificazione Eipass 7 moduli user, possono passare alla versione standard superando un esame integrativo. t
È stata concessa la proroga di un anno, quindi fino al 30 aprile 2025, per il conseguimento della CIAD. Termine che sarà valido sia per i nuovi inserimenti che per gli aspiranti già presenti nelle Graduatorie.
Gli aspiranti vengono inclusi nelle graduatorie con riserva di accertamento del possesso dei requisiti richiesti per l’ammissione. L’Amministrazione può disporre, in qualsiasi momento e con provvedimento motivato, l’esclusione degli aspiranti non in possesso dei requisiti. E’ la scuola in cui si stipula il primo contratto ad effettuare i controlli su quanto dichiarato.
GUARDA LA NOSTRA GUIDA PER L’AGGIORNAMENTO DELLA TERZA FASCIA ATA