Nell’ultima bozza di decreto, non è stata prevista nessuna proroga per le graduatorie di terza fascia ATA. Pertanto, ne consegue che la richiesta di modifica da parte del CSPI non è stata accolta.
La richiesta del CSPI
Il Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione ha avanzato una richiesta concernente la durata della validità delle nuove graduatorie dall’anno scolastico successivo, in caso di pubblicazione delle stesse dopo il 31 agosto 2024.
Ebbene, come si legge dall’ultima bozza di decreto, la suddetta richiesta è stata respinta. Precisiamo, tuttavia, che si tratta ancora di una bozza, per cui le cose possono cambiare nel momento in cui sarà approvato il testo definitivo.
Di fatto, le probabilità che le cose cambino sono davvero minime, se pensiamo che mancano davvero pochi giorni alla pubblicazione del testo definitivo e al conseguente avvio delle domande. Lo stesso è previsto dal 27 maggio fino al 25 giugno 2024.
Le nuove graduatorie di circolo e d’istituto vanno a sostituire in maniera integrale quelle vigenti nel triennio scolastico precedente. La loro validità si estende per il triennio 2024/25, 2025/26 e 2026/27.
Chi ha la possibilità di inserirsi in graduatoria
Dato quasi per certo che non ci sarà nessuna proroga per le graduatorie di terza fascia ATA, vediamo chi ha titolo all’inclusione nelle suddette graduatorie di circolo e d’istituto.
Innanzitutto, gli aspiranti che risultano già inseriti nelle graduatorie di prima e seconda fascia, corrispondenti al profilo richiesto. Restano validi i titoli di studio richiesti dall’ordinamento vigente al momento dell’inserimento nelle sopracitate graduatorie.
Secondariamente, hanno titolo all’inclusione nella terza fascia delle graduatorie di circolo e d’istituto, gli aspiranti che abbiano prestato almeno 30 giorni di servizio, se prestati prima del 25 luglio 2008, anche non continuativi, in posti corrispondenti al profilo professionale richiesto.
In ultimo, possono inserirsi gli aspiranti già inclusi, a pieno titolo, nelle graduatorie o che abbiano prestato almeno 30 giorni di servizio, anche non continuativi. Il riferimento è, in particolare, al profilo di assistente tecnico, che conserva l’accesso esclusivamente alle aree di precedente inclusione o del relativo servizio. Gli aspiranti, inoltre, possono far valere, per l’accesso ad altre aree, eventuali titoli di studio diversi, a patto che siano compresi tra quelli indicati al comma 5, lett. B. Ovvero il diploma di scuola secondaria di secondo grado corrispondente alla specifica settore professionale.
Gli aspiranti avranno tempo fino al 30 aprile 2025 per acquisire la Certificazione internazionale di alfabetizzazione digitale, richiesta come titolo di accesso a tutti i profili ad esclusione del collaboratore scolastico.